Data: 2015-06-22 14:19:12

Irregolarità contributiva di ambulante

Buongiorno, la sezione Inps di Torino segnala che un ambulante itinerante non è in regola con il versamento dei contributi Inps per l'anno 2015.Non mi è chiaro se posso inviargli una comunicazione in cui gli si assegnano 60 giorni per la regolarizzazione dei pagamenti, o se inviargli l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione per 180 giorni.
La D.G.R. 28/02/2011 n. 39-1610 che ha modificato il capo II della D.G.R. 26/7/2010 n. 20-380 (istitutiva della verifica della regolarità annuale commercio su aa.pp.) trovava applicazione solo per il primo anno dopo l'entrata in vigore di quest'ultima........

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Data: 2015-06-22 19:22:54

Re:Irregolarità contributiva di ambulante

Chiaramente le particolari disposizioni che citi non sono più applicabili.
Naturalmente non sono applicabili le disposioni che impongono la presentazione del DURC.


Ti incollo il testo della D.G.R. 26/7/2010 n. 20-380 attualemnte in vigore comprensiva delle modifiche

[i]Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi dell’ art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28


Capo I - Adempimenti comunali e delle imprese


1. Entro il 28 febbraio 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 28 febbraio, il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa.

2. Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica.

3. L’operatore su area pubblica deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolarità ai fini della presente deliberazione, sin dall’entrata in vigore della stessa:

a) nel caso di acquisizione di azienda, o ramo d’azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;

b) nel caso di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica.

4. Per la verifica di regolarità, tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, la seguente documentazione, al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità ai fini predetti:

a. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno fiscale precedente;

b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;

c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;

Con esclusivo riferimento al primo anno di applicazione, la verifica di regolarità riferita all’anno 2009, può essere svolta secondo le seguenti modalità:

- in caso di mancato versamento della contribuzione INPS può essere rilasciato in via provvisoria il VARA da parte del Comune qualora l’interessato provveda alla regolarizzazione entro il 31.10.2011 e versi almeno un terzo di quanto dovuto per l’anno 2009 entro il 30.6.2011;

- ai fini del rilascio provvisorio del VARA dovrà essere esibita attestazione di avvenuto versamento dell’acconto nella misura sopra indicata entro il 30.6.2011. Il VARA decadrà ove entro il 31.10.2011 non venga esibita attestazione di avvenuto versamento della contribuzione relativa all’anno 2009 rilasciata dall’INPS. L’esibizione dell’attestazione di avvenuto versamento consentirà il rilascio del nuovo VARA a titolo definitivo;

d. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;

e. Visura Camerale in corso di validità;

f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.

5. Possono essere delegati dal comune, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le attività di raccolta della documentazione di cui al precedente punto 4. lettera a, b, c, d, e, f. In tal caso l’operatore presenta la documentazione al soggetto delegato entro il 31 dicembre per consentire allo stesso il rispetto della scadenza del 28 febbraio.

6. L'operatore che si avvalga di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi.

7. Per le attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data 31 dicembre, nel caso di acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d’uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire l'analoga certificazione del dante causa. In difetto di tale certificazione i Comuni non possono procedere alla reintestazione delle autorizzazioni. In caso di gestione d’azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera.

8. Chi nell’anno in corso inizia un'attività a seguito di nuovo rilascio, entro la data del 31 dicembre, è tenuto a presentare la documentazione di cui al presente capo I, entro il 31 dell’anno successivo.

9. I Comuni subordinano l’accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate, alla regolarità dell’impresa richiedente, a norma della presente deliberazione.

10. La Regione Piemonte può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle presenti disposizioni.


Capo II - Esito della verifica di regolarità

1. Accertata la regolarità, il comune rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) allegato all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa. Tale documento è conservato dall’operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell’attività .

2. [b]Il comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall’avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento[/b].

2-bis. Per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, il comune procedente ai sensi del punto 2., preliminarmente alla sospensione dell’autorizzazione, indica all’operatore inadempiente un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine predetto il comune procede alla sospensione del titolo secondo le disposizioni del punto 2.

3. Nel caso in cui ad accertare l’irregolarità sia un comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell’autorizzazione, lo stesso dispone la sospensione dell’attività e trasmette gli atti al comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti a norma del comma precedente.

Capo III - Norme finali

1. La presente deliberazione entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Deliberazione i comuni ne danno idonea pubblicità agli operatori interessati.
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