Data: 2015-06-22 08:24:30

RUMORE - non serve una "perizia di tecnico" per l'accertamento - Cassazione

[color=red][b]Cass. Sez. III n. 23235 del 29 maggio 2015 (Ud 28 gen 2015)[/b][/color]
Pres. Teresi Est. Di Nicola Ric. Capriglia
[b]Rumore.Modalità di accertamento del disturbo[/b]

[i]Il disturbo previsto dall'art. 659 cod. pen. si identifica con una sensibile alterazione delle normali condizioni in cui si svolgono il riposo, le occupazioni o le altre attività previste dalla norma, con la conseguenza che il fatto di reato è integrato ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo che superi i limiti di normale tollerabilità, a prescindere dal mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia per i mestieri rumorosi, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente dove i suoni o i rumori vengono percepiti. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità[/i]

http://www.lexambiente.com/materie/rumore/156-cassazione-penale156/11554-rumore-modalit%C3%A0-di-accertamento-del-disturbo.html

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Data: 2016-04-27 05:52:06

Re:RUMORE - non serve una "perizia di tecnico" per l'accertamento - Cassazione

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