Distributore di SIGARETTE e occupazione marciapiede - sent. 17/6/2015
[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 17 giugno 2015 n. 289[/b][/color]
N. 00289/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2012, proposto da:
Anna Molaro, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Antonini, Daniele Casciano, Duilia Dominicini, Alessandra Gaggia, Elisa Amadeo, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Lazzaretto Vecchio 2;
contro
Il Comune di Rivignano, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento di diniego del rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico con distributore automatico di sigarette, emesso dal Comune di Rignano, nella persona del Responsabile del Servizio del Comando di Polizia Locale per l'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni di Rivignano -Pocenia - Teor, in data 18.9.2012, notificato in pari data, unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
[color=red][b]La ricorrente impugna il provvedimento comunale che le nega il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con un distributore automatico di sigarette. Fa presente di essere titolare di un’impresa individuale che esercita l’attività commerciale di rivendita di generi di monopolio.[/b][/color]
Ottenuto il permesso della provincia di Udine, si rivolgeva al comune per ottenere la concessione per l’occupazione del suolo pubblico. Otteneva in data 30 gennaio 2012 un provvedimento di occupazione temporanea; al momento del rinnovo peraltro il comune lo negava sulla base di una serie di motivi: la contrarietà della concessione al codice della strada, articolo 20, per cui doveva essere lasciato libero il marciapiede per almeno 2 m, eccessivo ingombro della sede del marciapiede determinata dal distributore automatico, tale da impedire il transito dei pedoni, l’impedimento del passaggio pedonale nelle fasi in cui la clientela si rifornisce di sigarette o nel momento del rifornimento dell’apparecchiatura, inottemperanza alle prescrizioni impartite dal Comune in particolare l’installazione di protezione per evitare urti da parte di persone non vedenti. La ricorrente formulava dei rilievi su ciascuna delle osservazioni del Comune, tuttavia la polizia locale e il responsabile del servizio ha notificato alla ricorrente il provvedimento definitivo il diniego.
Ritenendo illegittimo il provvedimento deduce i seguenti motivi:
1. Violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 285 del 1992, difetto di presupposto e perplessità della motivazione, illogicità e contraddittorietà anche in relazione al precedente provvedimento di concessione del 30 gennaio 2012.
Il comune non ha preso in considerazione la possibilità di deroga al limite dei 2 m di larghezza; il restringimento dato dall’apparecchio è tale da poter rientrare nella deroga. La sicurezza dei pedoni viene comunque garantita anche perché il marciapiede si trova in corrispondenza di un parcheggio. Il Comune aveva obbligato la ricorrente a lasciare libero un passaggio di 90 cm cosa che è stata fatta. Nella stessa strada poi esistono delle restrizioni del marciapiede ben più consistenti rispetto a quelle poste in essere dalla ricorrente. Inoltre per il regolamento edilizio i marciapiedi devono avere una larghezza minima di centimetri 120, inferiore a quella prevista dal codice della strada. L’apparecchiatura poi ha una larghezza di soli 60 cm. In sostanza il distributore consente di passaggio anche alle persone disabili.
2. Travisamento dei fatti, erronea valutazione degli stessi, difetto d’istruttoria, irragionevolezza e disparità di trattamento. Il provvedimento impugnato non si è limitato a citare il codice della strada ma ha aggiunto altri motivi, l’eccessivo ingombro della sede del marciapiede, l’impedimento al passaggio pedonale e l’inottemperanza alle prescrizioni comunali.
Tutte e tre tali osservazioni non sarebbero pertinenti. Va osservato come l’amministrazione non ha attuato un’adeguata istruttoria ma si è limitata ad acquisire segnalazioni di cittadini. Manca ogni riscontro sui fatti e ogni valutazione obiettiva. La circolazione pedonale poi non deve essere prevista nei due sensi, per quanto riguarda il traffico di carrozzine tale profilo era già stato valutato positivamente dal Comune, laddove le macchine in parcheggio non rilevano. Quanto al tempo impiegato per rifornirsi di sigarette da parte della clientela esso richiede pochi secondi mentre il rifornimento richiede un tempo estremamente limitato. Le motivazioni del diniego sono quindi apodittiche e inconferenti. La ricorrente fa presente poi che nelle strade adiacenti vi sono ingombri di ben maggiore portata; infine per quanto riguarda la protezione dei non vedenti non ci sono in comune particolari protezioni.
La ricorrente osserva poi di aver sempre ottemperato alle prescrizioni comunali.
3. Manifesta ingiustizia del provvedimento in quanto la ricorrente aveva avuto degli affidamenti del Comune tramite l’autorizzazione provvisoria.
Conclude per l’annullamento del diniego impugnato.
Il comune non si è costituito in giudizio.
Infine nella pubblica udienza del 10 giugno 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente ricorso è il provvedimento comunale di diniego di una concessione di occupazione del suolo pubblico tramite la collocazione di un distributore automatico di sigarette.
2. La ricorrente aveva ottenuto in precedenza un permesso provvisorio; i motivi del diniego sono la violazione dell’articolo 20 del codice della strada che prevede la possibilità di concedere l’occupazione di suolo pubblico ove il marciapiede abbia una larghezza di 2 m, mentre nel caso la larghezza media è di 1,50 - 1,60 m, l’eccessivo ingombro della sede del marciapiede in quanto lo spazio lasciato libero è di circa 1 m, il che rende difficoltoso sia il passaggio di persone anziane sia di chi conduce carrellini portaspesa ovvero passeggini e infine il transito di persone diversamente abili. Inoltre il passaggio pedonale viene ostacolato sia al momento dell’uso del distributore sia al momento del suo rifornimento.
Il comune osserva poi che non sono state installate protezioni per evitare urti da parte di non vedenti; ciò premesso l’amministrazione ha riveduto la sua originaria posizione di assenso alla collocazione del distributore in via temporanea e ha negato la concessione di suolo pubblico.
[color=red][b]3. Questo collegio ritiene che il ricorso sia fondato per carenza e contraddittorietà della motivazione.[/b][/color]
Innanzitutto il codice della strada all’articolo 20 consente una deroga ai limiti di larghezza del marciapiede, deroga che il comune non spiega perché non sia stata concessa nel caso in esame.
[b]4. Inoltre lo spazio lasciato libero di circa 1 m risulta sufficiente sia per il passaggio di carrozzine, sia di carrelli della spesa nonché di persone diversamente abili. Le apparecchiature sopraddette sono notoriamente tutte meno larghe di 1 m.[/b]
5. Quanto ai momenti in cui l’apparecchio viene utilizzato o rifornito si tratta di tempi molto limitati che non pregiudicano il passaggio.
[b]6. Va poi osservato come l’installazione di una protezione per evitare urti da parte dei non vedenti non pregiudica la possibilità d’installazione dell’apparecchio, ma si sostanzia in una prescrizione da ottemperare.[/b]
[b]7. Va poi osservato come il comune da un lato non dimostri di aver effettuato un’ispezione sul posto e quindi un’adeguata istruttoria e d’altro lato non spiega in modo compiuto il mutamento di opinione rispetto alla concessione di occupazione di suolo pubblico assentita in via temporanea.[/b]
8. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso merita accoglimento con annullamento dell’impugnato diniego, anche se sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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