Data: 2015-06-21 18:42:22

Valutazione impatto acustico

In baso al codice del commercio ovvero ad altra legge un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (pub) che voglia tenere intrattenimenti musicali o danzanti è tenuto a dotarsi e produrre al Comune una documentazione di impatto acustico? E' valido un impatto acustico dell'anno 2011? Che durata ha una valutazione di impatto acustico?
Grazie

riferimento id:27440

Data: 2015-06-22 15:13:32

Re:Valutazione impatto acustico


In baso al codice del commercio ovvero ad altra legge un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (pub) che voglia tenere intrattenimenti musicali o danzanti è tenuto a dotarsi e produrre al Comune una documentazione di impatto acustico? E' valido un impatto acustico dell'anno 2011? Che durata ha una valutazione di impatto acustico?
Grazie
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La materia è stata regolamentata dal DPR 227/2011 che ha previsto un ESONERO da adempimenti amministrativi per le attività dell'allegato B a bassa rumorosità.
Fra le attività in questione vi rientrano anche gli esercizi di somministrazione.
Anche qualora detti esercizi superino la "bassa rumorosità" ma rimangano comunque nei limiti acustici di zona dovranno presentare una AUTOCERTIFICAZIONE (anche senza tecnico incaricato).
SOLO IN CASO DI DEROGHE è necessaria la figura del tecnico competente e l'autorizzazione dell'ente.

P.S.
Le valutazioni tecniche sono SENZA SCADENZA nel senso che se la situazione di fatto non è mutata p "riciclabile" anche una valutazione del 2011. ma allo stesso t3empo potrebbe essere "scaduta" una valutazione del gennaio 2015 se le condizioni sono nel frattempo mutate!!!

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[color=red][b]Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
[/b][/color]Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)

Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. [color=red][b]Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B[/b][/color], fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Allegato B (previsto dall'articolo 4)

Categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
[b][color=red]3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
[/color][/b]4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

riferimento id:27440

Data: 2021-04-21 11:47:25

Re:Valutazione impatto acustico

Ciao a tutti,
Soggetto super interessante, complimenti per questo lavoro!
Cordiali saluti
Dany

riferimento id:27440

Data: 2021-04-22 01:58:52

Re:Valutazione impatto acustico

Siamo lieti di comunicarvi l'attivazione della NUOVA COMMUNITY che prenderà il posto di questa piattaforma
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Grazie

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