BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 giugno 2015
[color=red][b]Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. (15A04658) [/b][/color]
(GU n.141 del 20-6-2015)
LA BANCA D'ITALIA
Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia -
TUB), che disciplina caratteristiche e operativita' dei soggetti che
erogano finanziamenti nella forma del microcredito, prevedendone
l'iscrizione in un apposito elenco;
Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in via transitoria alla
Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e la
vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui
essi sono sottoposti, attribuendo altresi' alla Banca d'Italia il
potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie, la
trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni;
Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in
attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1°
dicembre 2014, che demanda alla Banca d'Italia il compito di
disciplinare modalita', termini e procedure con riferimento
all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato articolo
111, ivi incluse la dichiarazione di decadenza dell'esponente
aziendale in caso di inerzia dell'operatore di microcredito e la
comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti;
Emana
le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco
degli operatori di microcredito.
Roma, 3 giugno 2015
Il Governatore: Visco
Allegato
Disposizioni per l'iscrizione
e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito
TITOLO I
Definizioni
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
"TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
"Regolamento", il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia di
operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e 113 del Testo
Unico;
"elenco", l'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo Unico;
"operatori di microcredito", i soggetti iscritti nell'elenco;
"attivita' di microcredito", attivita' di concessione di
finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito in conformita'
con le disposizioni del Regolamento;
"partecipazioni rilevanti", le partecipazioni superiori al 10
per cento del capitale con diritto di voto in un operatore di
microcredito.
2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento
all'organo amministrativo si applicano all'amministratore unico, al
consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento
all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al
sindaco unico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il
controllo sulla gestione.
TITOLO II
Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale
Art. 2.
Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti
aziendali
1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lett. c), del TUB, i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i
requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dal
Regolamento.
2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta, nel caso
di organi collegiali, dall'organo di appartenenza dell'esponente
aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei
medesimi (cfr. Allegato 1).
Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti e'
attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che
confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti
dall'articolo 8 del Regolamento.
3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la
verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della
quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti
interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera
da' atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La
documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la societa'
per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.
Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia
dell'autodichiarazione o della delibera con la quale e' stata
accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' prescritti. La Banca
d'Italia puo' richiedere l'esibizione della documentazione esaminata
per la verifica dei requisiti prescritti.
4. Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' e' effettuato al momento della
nomina. Quando un soggetto muta carica nell'ambito del medesimo
intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non e'
necessario un nuovo accertamento.
5. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di
professionalita', i verbali delle delibere assunte dai competenti
organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le
attivita' svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini
dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di
organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato e' corredata
da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.
6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita', dai
verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare,
con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei
documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o
nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato,
eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul
possesso del requisito in questione.
7. E' rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la
scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di
onorabilita' in capo agli esponenti che rivestono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti
alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo
competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali
presso altri intermediari vigilati.
8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione
dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo
competente affinche' possa adottare le misure necessarie. L'organo
competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al
comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato
dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata
comunicazione alla Banca d'Italia.
9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione
dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze
all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla
comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato
dall'incarico e assume i provvedimenti piu' idonei, dandone in ogni
caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei
requisiti e' effettuata secondo quanto indicato nel presente
articolo.
13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del
Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 10 del Regolamento.
Art. 3.
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona,
partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo
controlla, e' richiesto il possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo
prevista dall'articolo 23 del TUB.
2. La verifica dei requisiti e' effettuata dall'organo
amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne e'
responsabile. La valutazione e' svolta sulla base di un'adeguata
istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della
riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita
dichiarazione dell'amministratore unico; quando e' accertata la
mancanza dei requisiti di onorabilita', copia del verbale, o della
dichiarazione, e' trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.
3. Se il partecipante e' una persona fisica, per la verifica dei
requisiti l'operatore di microcredito puo' far riferimento alla
documentazione che, a titolo esemplificativo, e' indicata
nell'Allegato n. 2.
4. Se il partecipante al capitale e' una persona giuridica,
l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il
direttore generale della societa', o i soggetti che ricoprono cariche
equivalenti. Se il soggetto partecipante e' un intermediario
finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi
sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della
loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti gia'
accertati da parte dell'intermediario.
5. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la
societa' per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per
la quale e' stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione
dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun
interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in
considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel
verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti
all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che
potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono,
successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la
perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano tempestivamente
all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca
d'Italia.
TITOLO III
Iscrizione degli operatori di microcredito
Art. 4
Domanda di iscrizione nell'elenco
1. Le societa' che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco
presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta
giorni dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, se
di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro delle imprese
delle modifiche statutarie, se gia' costituite, fermi restando i
termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato
nell'Allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante della
societa', indica:
a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale
e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), la partita IVA,
l'indirizzo pec, nonche' le generalita' complete del legale
rappresentante;
b) la tipologia di attivita' di microcredito che si intendono
esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell'art. 16 del
Regolamento e per cui si richiede l'iscrizione, nonche' i servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere
direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o
dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;
c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.
3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle
imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della
societa' nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche
statutarie;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale
dichiarati vigenti dal legale rappresentante della societa';
c) per le societa' di nuova costituzione:
attestazione del versamento del capitale sociale, mediante
estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale
il versamento e' stato effettuato non prima di cinque giorni
dall'invio della domanda;
attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa
dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo
amministrativo;
in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima
o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina
civilistica applicabile alla societa';
d) nel caso di societa' gia' operative che intendono esercitare
l'attivita' di microcredito:
una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto
nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre
mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla
quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale
sottoscritto e versato; la perizia e' effettuata da esperti, iscritti
nel registro dei revisori legali, designati dalla societa';
una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il
dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi
saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal
Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;
e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o
indirettamente, ossia per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione
rilevante nel capitale della societa', con l'indicazione delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti
per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione (cfr. Allegato
n. 4);
f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo,
o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui all'articolo
3, comma 2;
g) elenco nominativo, con indicazione delle generalita'
complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo
amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonche' degli
eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei
soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
h) copia del verbale della riunione dell'organo competente o
dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;
i) un programma, redatto secondo lo schema riportato
nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente: 1) le strategie
aziendali, le linee di sviluppo dell'attivita' e le previsioni di
crescita dell'operativita'; 2) le caratteristiche dei finanziamenti
che la societa' intende erogare sotto il profilo delle condizioni
economiche, delle finalita', del target di clientela; 3) i servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare,
specificando il contenuto e le modalita' di erogazione e l'eventuale
esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso
previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti
specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalita' di
controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso
enti pubblici o privati; 4) le attivita' accessorie e strumentali,
diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la societa'
intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati (organigramma,
funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione
ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia
dell'attivita' di controllo interno; 6) il processo di erogazione del
credito, con particolare riferimento alle modalita' di valutazione
dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei
finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e
della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 7)
l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del
Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di
finanziamento;
j) per le societa' gia' costituite, l'ultimo bilancio approvato
e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo
amministrativo e da quello di controllo ove costituito;
k) copia del documento di identita' della persona che
sottoscrive la domanda di iscrizione.
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. La Banca d'Italia, in base agli esiti delle verifiche
effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli
operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o
rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione
della domanda, corredata della richiesta documentazione. L'unita'
organizzativa responsabile e' il Servizio Costituzioni e Gestione
delle Crisi.
TITOLO IV
Obblighi di comunicazione
Art. 6.
Comunicazioni sugli esponenti aziendali
e sulle partecipazioni rilevanti
1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia
ogni modifica della composizione degli organi sociali nonche' la
sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche
con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La
comunicazione e' effettuata con le modalita' e nei termini previsti
dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli
organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del TUB.
2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto
di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno
comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne
vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la definizione
di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.
Art. 7.
Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti
1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla
Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
a) la forma giuridica;
b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa
(ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec;
c) la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale
sociale;
d) l'oggetto sociale;
e) le attivita' di microcredito esercitate e i servizi
ausiliari prestati;
f) il legale rappresentante;
g) il codice fiscale.
2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:
il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro
trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale
assembleare di approvazione;
una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al
programma di attivita' comunicato in sede di iscrizione,
dell'operativita' e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di
cui all'allegato 5;
segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria
situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti
erogati, con le modalita' e nei termini previsti dalla Banca
d'Italia;
una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche
attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio
prestati;
la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati
alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei
casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.
TITOLO V
Cancellazione dall'elenco
Art. 8.
Cancellazione su istanza di parte
1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta secondo lo
schema riportato nell'Allegato n. 6 e sottoscritta dal legale
rappresentante (o dal liquidatore o curatore), e' inviata alla Banca
d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla
base della richiesta.
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.
Art. 9
Provvedimenti d'ufficio
1. Nei casi di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del TUB,
nonche' di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni,
i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008. L'unita' organizzativa responsabile e' il
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a
eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti
gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle
disposizioni del TUB.
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