Data: 2015-06-20 18:08:25

ELENCO operatori di microcredito (GU n.141 del 20-6-2015)

BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 giugno 2015
[color=red][b]Disposizioni  per  l'iscrizione  e  la  gestione  dell'elenco  degli operatori di microcredito. (15A04658) [/b][/color]
(GU n.141 del 20-6-2015)

                          LA BANCA D'ITALIA

  Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  -
TUB), che disciplina caratteristiche e operativita' dei soggetti  che
erogano finanziamenti  nella  forma  del  microcredito,  prevedendone
l'iscrizione in un apposito elenco;
  Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in  via  transitoria  alla
Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e  la
vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della  disciplina  cui
essi sono sottoposti, attribuendo altresi'  alla  Banca  d'Italia  il
potere  di  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e  notizie,  la
trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni;
  Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito,  in
attuazione dell'articolo 111, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  il  1°
dicembre  2014,  che  demanda  alla  Banca  d'Italia  il  compito  di
disciplinare  modalita',  termini  e  procedure  con  riferimento
all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato  articolo
111,  ivi  incluse  la  dichiarazione  di  decadenza  dell'esponente
aziendale in caso di inerzia  dell'operatore  di  microcredito  e  la
comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti;

                                Emana

  le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione  dell'elenco
degli operatori di microcredito.
    Roma, 3 giugno 2015

                                                Il Governatore: Visco
                                                            Allegato

                    Disposizioni per l'iscrizione
      e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito


                              TITOLO I


                            Definizioni


                              Art. 1.


                            Definizioni

    1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
      "TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  "Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
      "Regolamento", il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia  di
operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e  113  del  Testo
Unico;
      "elenco", l'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo Unico;
      "operatori di microcredito", i soggetti iscritti nell'elenco;
      "attivita'  di  microcredito",  attivita'  di  concessione  di
finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito  in  conformita'
con le disposizioni del Regolamento;
      "partecipazioni rilevanti", le partecipazioni superiori  al  10
per cento del capitale  con  diritto  di  voto  in  un  operatore  di
microcredito.
    2. Le norme del  presente  provvedimento  che  fanno  riferimento
all'organo amministrativo si applicano all'amministratore  unico,  al
consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
    3. Le norme del  presente  provvedimento  che  fanno  riferimento
all'organo di  controllo  si  applicano  al  collegio  sindacale,  al
sindaco unico, al consiglio di sorveglianza  e  al  comitato  per  il
controllo sulla gestione.

                              TITOLO II


Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale


                              Art. 2.


Requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  degli  esponenti
                              aziendali

    1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2,  lett.  c),  del  TUB,  i
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo presso gli operatori di  microcredito  devono  possedere  i
requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dal
Regolamento.
    2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta,  nel  caso
di organi  collegiali,  dall'organo  di  appartenenza  dell'esponente
aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei
medesimi (cfr. Allegato 1).
    Nel caso di organi monocratici,  il  possesso  dei  requisiti  e'
attestato  da  un'autodichiarazione  del  soggetto  interessato,  che
confermi in modo dettagliato  la  presenza  dei  requisiti  richiesti
dall'articolo 8 del Regolamento.
    3. Nel caso di valutazione condotta da un organo  collegiale,  la
verifica viene effettuata in un'apposita  riunione  nel  corso  della
quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno  dei  soggetti
interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera
da'  atto  dei  presupposti  delle  valutazioni  effettuate.  La
documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la  societa'
per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.
    Entro  trenta  giorni,  gli  operatori  trasmettono    copia
dell'autodichiarazione  o  della  delibera  con  la  quale  e'  stata
accertata la sussistenza in capo ai  soggetti  di  cui  trattasi  dei
requisiti di professionalita' e  onorabilita'  prescritti.  La  Banca
d'Italia puo' richiedere l'esibizione della documentazione  esaminata
per la verifica dei requisiti prescritti.
    4. Per  i  sindaci  supplenti  l'accertamento  dei  requisiti  di
professionalita'  e  onorabilita'  e'  effettuato  al  momento  della
nomina. Quando un  soggetto  muta  carica  nell'ambito  del  medesimo
intermediario, laddove siano  previsti  identici  requisiti,  non  e'
necessario un nuovo accertamento.
    5.  Per  quanto  attiene  all'accertamento  del  requisito  di
professionalita', i verbali delle  delibere  assunte  dai  competenti
organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le
attivita'  svolte  da  ciascun  soggetto  che  rilevano  ai  fini
dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono.  Nel  caso  di
organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato e' corredata
da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.
    6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita',  dai
verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato,  deve  risultare,
con  riferimento  a  ciascun  soggetto,  l'indicazione  puntuale  dei
documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale,  o
nell'autodichiarazione, sono  menzionati,  se  noti  all'interessato,
eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul
possesso del requisito in questione.
    7. E' rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente  la
scelta di non effettuare le  verifiche  in  merito  ai  requisiti  di
onorabilita'  in  capo  agli  esponenti  che  rivestono  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  in  intermediari  sottoposti
alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia.  In  questo  caso,  l'organo
competente indica le  cariche  ricoperte  dagli  esponenti  aziendali
presso altri intermediari vigilati.
    8. Nel caso di organi collegiali  gli  esponenti  che  vengono  a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o  la  sospensione
dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo
competente affinche' possa adottare le  misure  necessarie.  L'organo
competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di  cui  al
comma 1, dichiara la  decadenza  o  la  sospensione  dell'interessato
dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica,  dandone  immediata
comunicazione alla Banca d'Italia.
    9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti  che  vengono  a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o  la  sospensione
dalla  carica  comunicano  tempestivamente  queste    circostanze
all'assemblea  dei  soci,  la  quale  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato
dall'incarico e assume i provvedimenti piu' idonei, dandone  in  ogni
caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
    11. In caso  di  inerzia  dei  competenti  organi  aziendali,  la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
    12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica  dei
requisiti  e'  effettuata  secondo  quanto  indicato  nel  presente
articolo.
    13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive
di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del
Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 10 del Regolamento.

                              Art. 3.


      Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

    1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa'
controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,
partecipazioni rilevanti  in  un  operatore  di  microcredito,  o  lo
controlla, e' richiesto il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
previsti dal Regolamento. Si  applica  la  definizione  di  controllo
prevista dall'articolo 23 del TUB.
    2.  La  verifica  dei  requisiti  e'  effettuata  dall'organo
amministrativo  dell'operatore  di  microcredito,  che  ne    e'
responsabile. La valutazione e'  svolta  sulla  base  di  un'adeguata
istruttoria.  L'esito  della  verifica  risulta  dal  verbale  della
riunione dell'organo amministrativo, se  collegiale,  o  da  apposita
dichiarazione  dell'amministratore  unico;  quando  e'  accertata  la
mancanza dei requisiti di onorabilita', copia del  verbale,  o  della
dichiarazione, e' trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.
    3. Se il partecipante e' una persona fisica, per la verifica  dei
requisiti l'operatore  di  microcredito  puo'  far  riferimento  alla
documentazione  che,  a  titolo  esemplificativo,  e'  indicata
nell'Allegato n. 2.
    4. Se il partecipante  al  capitale  e'  una  persona  giuridica,
l'accertamento riguarda i componenti  l'organo  amministrativo  e  il
direttore generale della societa', o i soggetti che ricoprono cariche
equivalenti.  Se  il  soggetto  partecipante  e'  un  intermediario
finanziario  vigilato  dalla  Banca  d'Italia,  i  competenti  organi
sociali dell'operatore di  microcredito  possono,  nell'ambito  della
loro  autonoma  valutazione,  far  riferimento  ai  requisiti  gia'
accertati da parte dell'intermediario.
    5. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la
societa' per un periodo di dieci anni dalla data della  delibera  per
la quale e' stata utilizzata.  Dai  verbali,  o  dalla  dichiarazione
dell'amministratore  unico,  risulta,  con  riferimento  a  ciascun
interessato,  l'indicazione  puntuale  dei  documenti  presi  in
considerazione  per  attestare  la  sussistenza  del  requisito.  Nel
verbale,  o  nella  dichiarazione,  vengono  menzionati,  se  noti
all'interessato,  eventuali  procedimenti  in  corso  per  reati  che
potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
    6.  Quando  i  detentori  di  partecipazioni  rilevanti  vengono,
successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la
perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano  tempestivamente
all'operatore di microcredito  che  provvede  a  informare  la  Banca
d'Italia.

                            TITOLO III


            Iscrizione degli operatori di microcredito


                              Art. 4


                  Domanda di iscrizione nell'elenco

    1. Le societa' che intendono  chiedere  l'iscrizione  nell'elenco
presentano alla Banca d'Italia la  relativa  domanda  entro  sessanta
giorni dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese,  se
di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
delle modifiche statutarie, se  gia'  costituite,  fermi  restando  i
termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
    2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema  riportato
nell'Allegato n. 3 e sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della
societa', indica:
      a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale
e amministrativa (ove diversa dalla sede  legale),  la  partita  IVA,
l'indirizzo  pec,  nonche'  le  generalita'  complete  del  legale
rappresentante;
      b) la tipologia di attivita' di microcredito che  si  intendono
esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e  dell'art.  16  del
Regolamento e per cui si richiede  l'iscrizione,  nonche'  i  servizi
ausiliari di assistenza e  monitoraggio  che  si  intendono  svolgere
direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  o
dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;
      c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.
    3.  La  domanda  di  iscrizione  e'  corredata  della  seguente
documentazione:
      a)  certificato  rilasciato  dall'Ufficio  del  registro  delle
imprese o dichiarazione sostitutiva ai  sensi  dell'articolo  46  del
D.P.R. 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  l'iscrizione  della
societa' nel registro delle imprese o  l'iscrizione  delle  modifiche
statutarie;
      b)  copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  sociale
dichiarati vigenti dal legale rappresentante della societa';
      c) per le societa' di nuova costituzione:
        attestazione del versamento del  capitale  sociale,  mediante
estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso  la  quale
il  versamento  e'  stato  effettuato  non  prima  di  cinque  giorni
dall'invio della domanda;
        attestazione della sussistenza del  capitale  medesimo,  resa
dall'organo di controllo se costituito o,  in  mancanza,  dall'organo
amministrativo;
        in presenza di conferimenti in natura, la relazione di  stima
o valutazione dei conferimenti in natura ai  sensi  della  disciplina
civilistica applicabile alla societa';
      d) nel caso di societa' gia' operative che intendono esercitare
l'attivita' di microcredito:
        una relazione di stima, effettuata da  un  soggetto  iscritto
nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre
mesi dal giorno di presentazione della domanda di  iscrizione,  dalla
quale  risulti  l'esistenza  e  l'ammontare  del  capitale  sociale
sottoscritto e versato; la perizia e' effettuata da esperti, iscritti
nel registro dei revisori legali, designati dalla societa';
        una delibera dell'organo di gestione dalla quale  risulti  il
dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali  di  essi
saranno ricondotti entro le tipologie di  microcredito  previste  dal
Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;
      e)  elenco  dei  soggetti  che  detengono,  direttamente  o
indirettamente, ossia per il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa' fiduciarie o  per  interposta  persona,  una  partecipazione
rilevante  nel  capitale  della  societa',  con  l'indicazione  delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto  e  in  termini
percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti
per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione (cfr. Allegato
n. 4);
      f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo,
o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui  all'articolo
3, comma 2;
      g)  elenco  nominativo,  con  indicazione  delle  generalita'
complete,  dell'amministratore  unico  o  dei  componenti  l'organo
amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonche' degli
eventuali amministratori  delegati,  dei  direttori  generali  e  dei
soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
      h) copia del verbale della riunione  dell'organo  competente  o
dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;
      i)  un  programma,  redatto  secondo  lo  schema  riportato
nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente:  1)  le  strategie
aziendali, le linee di sviluppo dell'attivita'  e  le  previsioni  di
crescita dell'operativita'; 2) le caratteristiche  dei  finanziamenti
che la societa' intende erogare sotto  il  profilo  delle  condizioni
economiche, delle finalita', del target di clientela;  3)  i  servizi
ausiliari di assistenza  e  monitoraggio  che  si  intende  prestare,
specificando il contenuto e le modalita' di erogazione e  l'eventuale
esperienza pregressa  nella  fornitura  di  tali  servizi;  nel  caso
previsto dall'articolo  3,  comma  2,  del  Regolamento,  i  soggetti
specializzati  di  cui  ci  si  intende  avvalere,  le  modalita'  di
controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento  presso
enti pubblici o privati; 4) le attivita'  accessorie  e  strumentali,
diverse dai servizi ausiliari di cui al punto  3),  che  la  societa'
intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati  (organigramma,
funzionigramma e funzioni di controllo), con  particolare  attenzione
ai  meccanismi  volti  ad  assicurare  l'efficacia  e  l'autonomia
dell'attivita' di controllo interno; 6) il processo di erogazione del
credito, con particolare riferimento alle  modalita'  di  valutazione
dei beneficiari e del  progetto  finanziato  e  al  monitoraggio  dei
finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e
della relativa  reportistica  destinata  agli  organi  aziendali;  7)
l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del
Regolamento per la promozione e  il  collocamento  dei  contratti  di
finanziamento;
      j) per le societa' gia' costituite, l'ultimo bilancio approvato
e  una  situazione  contabile  aggiornata  sottoscritta  dall'organo
amministrativo e da quello di controllo ove costituito;
      k)  copia  del  documento  di  identita'  della  persona  che
sottoscrive la domanda di iscrizione.

                              Art. 5


                      Istruttoria delle domande

    1.  La  Banca  d'Italia,  in  base  agli  esiti  delle  verifiche
effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione  degli
operatori  nell'elenco,  adotta  il  provvedimento  di  iscrizione  o
rigetta l'istanza entro centoventi giorni  dalla  data  di  ricezione
della domanda, corredata  della  richiesta  documentazione.  L'unita'
organizzativa responsabile e' il  Servizio  Costituzioni  e  Gestione
delle Crisi.

                              TITOLO IV


                      Obblighi di comunicazione


                              Art. 6.


              Comunicazioni sugli esponenti aziendali
                  e sulle partecipazioni rilevanti

    1. Gli operatori di microcredito comunicano alla  Banca  d'Italia
ogni modifica della composizione  degli  organi  sociali  nonche'  la
sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche
con  funzioni  equivalenti  a  quella  di  direttore  generale.  La
comunicazione e' effettuata con le modalita' e nei  termini  previsti
dalla disciplina della Banca  d'Italia  per  le  comunicazioni  degli
organi  sociali  degli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 106 del TUB.
    2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, supera il 10 per cento del capitale  con  diritto
di  voto,  o  comporta  il  controllo,  gli  operatori  ne  danno
comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni  da  quando  ne
vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la  definizione
di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

                              Art. 7.


            Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti

    1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente  alla
Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
      a) la forma giuridica;
      b) la denominazione sociale, la sede  legale  e  amministrativa
(ove diversa da quella legale) e l'indirizzo pec;
      c) la clausola statutaria relativa all'ammontare  del  capitale
sociale;
      d) l'oggetto sociale;
      e)  le  attivita'  di  microcredito  esercitate  e  i  servizi
ausiliari prestati;
      f) il legale rappresentante;
      g) il codice fiscale.
    2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:
      il bilancio annuale,  completo  dei  relativi  allegati,  entro
trenta  giorni  dalla  sua  approvazione,  corredato  del  verbale
assembleare di approvazione;
      una  comunicazione  sulle  eventuali  variazioni,  rispetto  al
programma  di  attivita'  comunicato  in  sede  di  iscrizione,
dell'operativita' e dei presidi organizzativi, secondo lo  schema  di
cui all'allegato 5;
      segnalazioni periodiche, a cadenza  semestrale,  sulla  propria
situazione patrimoniale, economica e finanziaria,  sui  finanziamenti
erogati,  con  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dalla  Banca
d'Italia;
      una  relazione  annuale  relativa  allo  svolgimento,  anche
attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e  monitoraggio
prestati;
      la segnalazione trimestrale dei tassi  di  interesse  applicati
alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione  dei  tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei
casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

                              TITOLO V


                      Cancellazione dall'elenco


                              Art. 8.


                  Cancellazione su istanza di parte

    1. La domanda di cancellazione dall'elenco,  redatta  secondo  lo
schema  riportato  nell'Allegato  n.  6  e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante (o dal liquidatore o curatore), e' inviata alla  Banca
d'Italia entro centoventi giorni dal  verificarsi  delle  cause  alla
base della richiesta.
    2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

                              Art. 9


                      Provvedimenti d'ufficio

    1. Nei casi di cui all'articolo  113,  commi  2  e  3,  del  TUB,
nonche' di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni,
i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia
del  25  giugno  2008.  L'unita'  organizzativa  responsabile  e'  il
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari.

                              TITOLO VI


                  Disposizioni transitorie e finali


                              Art. 10.


                  Disposizioni transitorie e finali

    1. Gli operatori di microcredito  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
    2. Gli operatori di microcredito invitano i  propri  esponenti  a
eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti
gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti  delle
disposizioni del TUB.

              Parte di provvedimento in formato grafico


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