TAR Veneto, Sez. III, n. 493, del 7 maggio 2015
Rifiuti.Illegittimità dell'ordinanza del Comune per le misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza del sito e piano di caratterizzazione
Sono fondate le doglianze relative all’incompetenza del comune all’adozione dell’ordinanza la cui lesività pare dimostrata dall’imposizione di un piano di caratterizzazione, che in effetti mal si concilia con la semplice messa in mora, come qualificata dall’ordinanza cautelare di reiezione. Dispone difatti l’art.244 del d.Lgs. n.152/2006, al comma 2, che “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo” e al comma 3 che “ L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”. La ricorrente ha del resto prodotto le note interpretative regionali confermative della competenza in materia alla Provincia, che difatti, ha avviato per proprio conto il giusto procedimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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