Data: 2015-06-19 08:28:12

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

Buongiorno,

la figura del "consumatore" menzionata nell'art. 68 L.R. 28/2005 è da intendersi solo per la persona privata oppure può essere anche una ditta?

Grazie

Romina

riferimento id:27415

Data: 2015-06-20 11:47:49

Re:VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI


Buongiorno,

la figura del "consumatore" menzionata nell'art. 68 L.R. 28/2005 è da intendersi solo per la persona privata oppure può essere anche una ditta?

Grazie

Romina
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Il CONSUMATORE è sempre e solo una PERSONA FISICA. Questa può poi ben essere titolare di impresa, dipendente o altro ...
Il legislatore regionale richiama implicitamente il concetto di CONSUMATORE definito dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
  Art. 3. Definizioni
  1.  Ai  fini del presente codice ((ove non diversamente previsto,))
si intende per:
[color=red][b]    a)  consumatore  o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale ((,commerciale, artigianale ))
o professionale eventualmente svolta;[/b][/color]

Approfondimenti
http://www.diritto.it/materiali/consumatori/dona_quagliato.html
http://www.treccani.it/diritto/approfondimenti/diritto_civile/3_Graziuso_consumatore.html

*******************
Art. 68
- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività. (50)
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

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