Buongiorno, c’è stato sottoposto il seguente quesito:
un nostro cliente vorrebbe costituire una società che, utilizzando un veicolo totalmente ed esclusivamente elettrico e regolarmente immatricolato, omologato e corredato di permessi per l’accesso in ZTL, aree pedonali e comparto sala (area tutelata all’interno del centro storico di Pistoia).
Offrendo i seguenti servizi:
1. su richiesta, trasporto da e per i principali parcheggi cittadini, dal domicilio del cliente verso città;
2. il servizio avverrebbe solo all’interno dell’area urbana e senza utilizzo delle tangenziali;
3. la clientela potenzialmente interessata è vasta perché va dal professionista che si serve di tale mezzo per arrivare negli studi o uffici del centro cittadino senza dover girare per trovare parcheggio, ma usufruendo di aree dove ciò è possibile senza difficoltà, con un modesto costo aggiuntivo, ma evitandosi la noia e l’onere della ricerca, ed evitando alla città inquinamento e intralcio del traffico. Si pensi al caso poi dell’anziano che debba recarsi in città e con tale mezzo può arrivare praticamente sulla porta dell’eventuale studio medico o ufficio a lui necessario.
4. La suddetta attività rientra in quelle es. Taxi, NCC???
A tal fine si richiede di sapere se la cosa è fattibile e quale sia la corretta procedura da attivare con il SUAP per l’inizio dell’attività. Si richiede inoltre se esiste una normativa di riferimento.
Si rimane in fiduciosa attesa di Vs. indicazioni al riguardo.
La questione dovrebbe essere sviluppata e approfondita, per questo puoi usare le seguenti chiavi interpretative al fine di produrre l’eventuale regolamento e atti di gestione:
- per come hai descritto l’attività sembra comunque un’attività di taxi o ncc (da vedere se il tizio sta su piazza o usa delle rimesse. Dato che il soggetto si rivolge ad un pubblico indiscriminato con finalità di lucro tramite il trasporto di persone per destinazioni indicate dallo stesso cliente, siamo nell’ambito degli autoservizi pubblici non di linea (vedi art. 1 della legge 21/92). In sintesi, se sono veicoli M1 occorrono delle procedure di selezione (vedi di seguito).
- Ai sensi del pacchetto normativo 2011/2012 concernente la semplificazione e la liberalizzazione della attività produttive è rimasta sottoposta a contingentamento solamente l’attività di taxi e ncc svolta con le normali auto (quelle fino a 9 posti), vedi, soprattutto, il DL 138/2011, art. 3, comma 11-bis:
I[i]n conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.[/i]
Restano in vigore le condizioni di esercizio sulla sicurezza (iscrizione al ruolo, revisioni annuali, destinazione del mezzo ad uso di terzi ecc.). In caso di taxi occorre comunque gestire l’uso del suolo pubblico.
- Già Bersani nel 2006, con il famoso DL 223/2006 dispose (vedi art. 6) che i Comuni possono (fra varie altre cose):
[i]b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
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-Ai sensi dell’art. 37 del DL 201/2011 (diciamo che si è sovrapposto al DL 223/06 dato che quelle disposizioni sono cadute un po’ nel vuoto)
... [i]i comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità (vedi http://www.autorita-trasporti.it/ ), ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, [u]ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri[/u]. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
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