Data: 2011-02-16 16:29:05

Collaboratore nel commercio su aree pubbliche

L'art. 39 della legge regionale 28/2005, così come modificato dalla L.R, 34/2007, stabilisce che in assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori, senza meglio chiarire chi si voglia inserire nella "figura" del collaboratore. Leggendo l'articolo la mia personale opinione è sensazione è che il legislatore regionale volesse aprire a tutte le nuove forme di collaborazione, qual'è la sua opinione in merito? Esiste una esemplificazione della figura del collaboratore o vi si inseriscono tutte le forme compreso le collaborazioni occasionali? In considerazione che il rapporto di collaborazione è "autocertificato" dal collaboratore stesso, quale caratteristica deve avere il contratto di collaborazione (anche per essere verificabile)? Un'ultima domanda l'associato in partecipazione deve essere iscritto all'INPS? E tutte le altre figure?
Grazie
Mauro Daini

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Data: 2011-02-16 18:51:30

Re: Collaboratore nel commercio su aree pubbliche

La disciplina regionale apre ad OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE (proprio in virtù dell'ampia formulazione).

Un approfondimento: http://www.filcams.cgil.it/home.nsf/IFrameCorpo1l?OpenPage&http://www.filcams.cgil.it/info.nsf/WClassDirittiTutele/346dbf3252bc22bac125692d004f2b65

http://www.iperbole.bologna.it/informagiovani/lavoro/contratti/atipico/collaborazioni.php

Come vedi tranne che nella prestazione occasionale inferiore ai 5000 euro/annui per le altre prestazioni vige un regime di iscrizione alla cassa previdenziale. Tale circostanza è irrilevante ai fini della validità dell'autocertificazione ma se dovessi accertare la mancata iscrizione dovrai segnalare l'irregolarità all'INPS.

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