Data: 2015-06-18 10:20:40

PISCINE. L.R.8/2006. Articolo 19. Adeguamenti e deroghe.

Vorrei una conferma e una risposta
Ad una rapida rilettura della legge e del regolamento recentemente modificati:

- le piscine in esercizio, esistenti al 20.3.2010 data di entrata in vigore del regolamento regionale come da comma 1bis dell'articolo 19, si adeguano entro il 31.3.2016

- le piscine in esercizio/esistenti possono richiedere deroghe entro il 30.9.2015

- dopo tali dati la normativa è a regime ed i requisiti si applicano per tutte le casistiche ???

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Data: 2015-06-18 19:50:58

Re:PISCINE. L.R.8/2006. Articolo 19. Adeguamenti e deroghe.

LR n. 8/2006 – Art. 19 – Norme transitorie e deroghe (ndr. versione aggiornata con la modifica della LR 84/2014)

[i]1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5 (ndr. 20/03/2010 – DPGR n. 23R/2010), si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del [b]31 marzo 2016[/b].
1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
2. Abrogato.
3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il [b]30 settembre 2015[/b].
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di  cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.[/i]

Alla luce delle nuove disposizioni sopra riportate e vedendo anche l’art. 51 del DPGR n. 23R/2010 (così come modificato dal DPGR 54R/2015), non si fa più riferimento alla possibilità della “proroga” ma solo a quella della “deroga” (qualora non sia possibile l’adeguamento entro il termine stabilito, che attualmente è il 31/03/2016). La deroga deve essere chiesta entro il[b] 30 settembre 2015[/b]

L’art. 51 – Deroga ai requisiti delle piscine (come modificato dall’art. 28 del DPGR 54R/2015)
1[i]. Per le piscine di cui all’articolo 19 commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006[/i]...

Per gli impianti avviati in applicazione della normativa regionale (quindi avviati dopo il 20/03/2010) non si prevedono termini di adeguamento, gli obblighi funzionali/strutturali devono essere assicurati in regime di effettivo esercizio dell’attività.
Dopo il 31/03/2016 anche le piscine esistenti potranno essere sanzionate per mancanza di SCIA o dei requisiti (eccetto quelli in deroga).

Relativamente alla formazione professionale, ai sensi della DGR n. 607/12, è stato differito il termine per la partecipazione ai corsi formativi (di durata inferiore a quella normale) per coloro che svolgevano le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli impianti tecnologici già alla data di entrata in vigore del regolamento DPRG 23R/2010.
Questi erano obbligati a presentare una dichiarazione sostitutiva entro un anno dall’entrata in vigore del DPGR 23R/2010, cioè entro il 20/03/2011. Con l’entrata in vigore del DPGR 54R/2015 tale obbligo è stato definitivamente differito al [b]30/09/2015 [/b](vedere art. 52 del DPGR 23R/2010 come, da ultimo, modificato).
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Nella sezione dedicata agli ABBONATI pui trovare un ampia sontesi normativa in materia.[/b][/color]

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