scusate, quale art della legge regionale fa riferimento per lo scambio di posteggio tra operatori su aree pubbliche
grazie
La l.r. 6/2010 non prevede espressamente questa possibilità.
E' più una prassi che si applica su richiesta dei due titolari di posteggio che chiedono lo spostamento.
Deve essere prevista a livello di regolamento comunale AAPP, tenendo conto del settore merceologico e della tipologia di prodotto venduto.
Tieni conto che lo spostamento può scontentare anche i titolari di posteggi vicini, per cui va ben definito.
pertanto non riguarda la mancata Scia e diritti dìistruttoria e bolli
riferimento id:27394Lo scambio di posteggi è DELICATO. Senza una regolamentazione locale è VIETATO (in quanto altera il principio della par condicio nell'assegnazione iniziale dei posteggi).
Ciò detto, se previsto, soggiace ovviamente a istanza (di entrambi) in bollo con diritti e quant'altro ... e da luogo a rilascio dei relativi titoli abilitativi modificati (anch'essi in bollo).
Se non lo avete nel regolamento, in generale SUGGERISCO di non inserirlo ... può essere fonte di più problemi che soluzioni.
P.S.
OVVIAMENTE A e B hanno sempre la possibilità di scambiarsi i posteggi anche se non previsto dal regolamento. Comprandosi reciprocamente il RAMO DI AZIENDA. A compra il ramo di azienda di B e viceversa. Fanno atto notarile e subingresso e così hanno ottenuto lo stesso risultato.