Data: 2011-11-14 10:24:21

Ancora requisito

  Per l’inizio di attività di somministrazione alimenti e bevande mi è stato presentato attestato rilasciato dalla Regione Toscana  in data 14 maggio 2002 per le attività commerciali nel settore alimentare nel quale viene riportato che Tizio ha conseguito i seguenti titoli:
  ACCESSO  esito positivo (D.L.gs 31.03.1998 n. 114) e H.A.C.C.P. 8D.Lgs.26.051998, n.155).
  L’attestato riporta anche il titolo di somministrazione di alimenti e bevande, che non è stato    contrassegnato come i due titoli suddetti.
  L’attestato in questione è valido come requisito per svolgere attività di somministrazione?
Grazie :-[  :-\

riferimento id:2739

Data: 2011-11-14 13:29:33

Re:Ancora requisito

La risposta è positiva.
La Regione Toscana, nella circolare approvata con deliberazione G.R.T. 638 del 05/07/2010, ebbe occasione di equiparare la frequenza con esito positivo al corso di formazione professionale per la vendita di alimenti, alla frequenza con esito positivo al corso di formazione professionale per la somminstrazione di alimenti e bevande, dicendo che la frequenza ad uno qualsiasi dei due corsi abilita ad entrambe le attività.
Ciò può agevolmente desumersi proprio dall'art. 71 comma 6 lett. a) del D.lgs 59/2010 dove i due tipi di corsi sono contemplati nella medesima disposizione e dove non si fa più alcuna distinzione come invece avveniva nel Codice del Commercio.
 

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