MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
[b]DECRETO 7 maggio 2015 [/b]
[color=red][b]Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta
alle strutture ricettive turistico-alberghiere. [/b][/color](15A04570)
(GU n.138 del 17-6-2015)
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte
sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi
sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo
10 e le tipologie di spese di cui al comma 7;
Visto il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con
decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, siano dettate le
disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione
fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare
l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e
l'articolo 10, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono
essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo
1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e
345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de
minimis";
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e
32;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 25 marzo 2015;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni
applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in
premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle
soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e
accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo
del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.
Art. 2
Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al
credito d'imposta
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del
2014:
a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere
situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno
di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture
alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze
turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonche' quelle
individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici;
1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche
se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita'
immobiliari nonche' del carico urbanistico, purche' non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso;
2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
c) per "interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche" si intendono:
1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che
sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare
di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura
piu' estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di
progettazioni specializzate;
3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e
della comunicazione;
d) per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si
intendono:
1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e
successive modificazioni, citato in premessa;
2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un
edificio esistente, parti di un edificio esistente o unita'
immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e
orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive
modificazioni, citato in premessa;
3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di
cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa
a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
e) per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo
destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del
presente decreto", si intendono:
1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,
apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la
preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,
macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza
energetica, prestazioni;
2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e
da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite
e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi
fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti
interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la
realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture
ricettive.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio
2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento
dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma
1, lettera d), nonche' per le spese per l'acquisto di mobili e
componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture
alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate
nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del
secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni
d'imposta.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale.
Art. 4
Spese eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al
presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente
sostenute ai sensi del comma 4:
a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le
spese per:
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi
di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma
ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili
soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, per i quali e' necessario il
rispetto sia del volume che della sagoma;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica
della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, per i quali e' necessario il rispetto sia del volume
che della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra
l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o
sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in
veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come
chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le
stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni
fiscali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in
termini di sicurezza, isolamento acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della
preesistente con modifica della superficie e dei materiali,
privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,
tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione
ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi
ai sensi della vigente normativa;
b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, le spese per interventi che possono essere
realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita' immobiliari,
quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti
tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,
impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia piu' rilevante, quali il
rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed
esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la
rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, cosi'
come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri
adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di
comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione
delle barriere architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in
remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della
comunicazione ai fini dell'accessibilita';
c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza
energetica, le spese per:
1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica;
2) installazione di schermature solari esterne mobili
finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della
dispersione termica;
4) installazione di pannelli solari termici per produzione di
acqua;
5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici
finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di
riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,
attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);
d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le
spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,
apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la
preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,
macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza
energetica, prestazioni;
2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da
esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e
non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi
per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie,
pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri
benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili,
ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per
ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potra'
beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a
200mila euro.
3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle
imposte sui redditi.
4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da
apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
Art. 5
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita
domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui
all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero
stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e'
presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette
modalita' telematiche.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale
delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo
le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4;
c) il credito d'imposta spettante.
3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui
al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di
atto di notorieta', relativa ad altri aiuti "de minimis"
eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei
due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in
premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la
documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di
cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito effettivamente spettante.
5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto
dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese
beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.
Art. 6
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono
riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa
annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il
credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di
mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il dieci
per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali
disponibili. Per consentire la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto,
le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la
Banca d'Italia.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle
domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito
internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla
data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse
modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che
saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' revocato: a) nel caso che venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi
di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione
presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non
veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso
che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili
e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo
periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive
modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte
salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e'
stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui
all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla
pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere
effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della
predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la
partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.
L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia
delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che
hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno
solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2015
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340
Allegato
Elenco A (art. 5, comma 3)
Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza
di credito d'imposta
- dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori
effettuati;
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis"
eventualmente fruiti.
La documentazione puo' essere presentata mediante posta
elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con
pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
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