Data: 2015-06-17 21:14:27

STRUTTURE RICETTIVE - credito d'imposta fino a 200 mila euro (GU n.138 17-6-15)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
[b]DECRETO 7 maggio 2015 [/b]
[color=red][b]Disposizioni applicative per  l'attribuzione  del  credito  d'imposta
alle strutture ricettive turistico-alberghiere. [/b][/color](15A04570)
(GU n.138 del 17-6-2015)



                        IL MINISTRO DEI BENI
                    E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
                            E DEL TURISMO


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE,


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                                  e


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI


  Visto l'articolo 10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini  delle  imposte
sui  redditi,  di  un  credito  d'imposta  alle  imprese  alberghiere
esistenti alla data del  1°  gennaio  2012,  in  relazione  ai  costi
sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto  articolo
10 e le tipologie di spese di cui al comma 7;
  Visto il comma 4 del citato articolo 10,  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro dei beni culturali e del  turismo,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata,  siano  dettate  le
disposizioni  applicative  della  predetta  misura  di  agevolazione
fiscale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  Testo  Unico  delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni per favorire il  superamento  e  l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta;
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del  22  marzo
1999,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'articolo  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea,  ed  in  particolare
l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d),  e
l'articolo 10, comma 1, lettera c);
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
  Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta
da indicare nel quadro RU della  dichiarazione  dei  redditi  possono
essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008, e successive modificazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo
1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per  la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e
345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita'»;
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta;
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de
minimis";
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31  e
32;
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 25 marzo 2015;

                            A d o t t a
                        il seguente decreto:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Il  presente  decreto  individua  le  necessarie  disposizioni
applicative per l'attribuzione del  credito  di  imposta  di  cui  in
premessa, con riferimento, in particolare:
    a) alle tipologie di strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi  al  beneficio,  alle
soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica  e
accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
    b)  alle  procedure  per  l'ammissione  delle  spese  al  credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
    c) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo
del credito d'imposta medesimo;
    d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.
                              Art. 2


Definizioni e tipologie  di  soggetti  e  interventi  ammissibili  al
                          credito d'imposta

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge  n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  106  del
2014:
    a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori,  in  camere
situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno
di sette camere per il pernottamento  degli  ospiti.  Sono  strutture
alberghiere  gli  alberghi,  i  villaggi  albergo,  le  residenze
turistico-alberghiere,  gli  alberghi  diffusi,  nonche'  quelle
individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
    b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:
      1)  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
        1.1) le opere e  le  modifiche  necessarie  per  rinnovare  e
sostituire parti anche strutturali degli edifici;
        1.2) le opere e le modifiche  necessarie  per  realizzare  ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre  che  non
alterino la volumetria complessiva degli  edifici  e  non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
        1.3)  gli  interventi  consistenti  nel  frazionamento  o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere,  anche
se comportanti la variazione delle  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari  nonche'  del  carico  urbanistico,  purche'  non  sia
modificata la volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga
l'originaria destinazione d'uso;
      2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e successive  modificazioni,  ossia
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori  e  degli  impianti  richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio;
      3)  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, e  successive  modificazioni,  ossia  gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi  edilizi  mediante  un
insieme sistematico di opere che  possono  portare  ad  un  organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali  interventi
comprendono il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi
costitutivi  dell'edificio,  l'eliminazione,    la    modifica    e
l'inserimento  di  nuovi  elementi  ed  impianti.  Nell'ambito  degli
interventi di cui al presente numero  sono  ricompresi  anche  quelli
consistenti  nella  demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve  le  sole  innovazioni
necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa  antisismica  nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
con riferimento agli immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e  ricostruzione  e  gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
    c)  per  "interventi    di    eliminazione    delle    barriere
architettoniche" si intendono:
      1) gli interventi volti ad eliminare gli  ostacoli  fisici  che
sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in  particolare
di coloro che, per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacita'  motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
spazi, attrezzature o  componenti;  la  mancanza  di  accorgimenti  e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita'  dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per  i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
      2) la progettazione e la realizzazione di  prodotti,  ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le  persone,  nella  misura
piu'  estesa  possibile,  senza  il  bisogno  di  adattamenti  o  di
progettazioni specializzate;
      3) gli interventi volti ad eliminare le barriere  sensoriali  e
della comunicazione;
    d) per "interventi di incremento dell'efficienza  energetica"  si
intendono:
      1)  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica,  ovvero
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per  la
climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato  A  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo  2008,  e
successive modificazioni, citato in premessa;
      2) gli interventi sull'involucro  edilizio:  interventi  su  un
edificio  esistente,  parti  di  un  edificio  esistente  o  unita'
immobiliari  esistenti,  riguardante  strutture  opache  verticali  e
orizzontali (pareti, coperture e pavimenti),  delimitanti  il  volume
riscaldato  verso  l'esterno  e  verso  vani  non  riscaldati,  che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti  dal  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11  marzo  2008,  e  successive
modificazioni, citato in premessa;
      3) gli interventi di sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  con:  impianti  dotati  di  caldaie  a
condensazione  e  contestuale  messa  a  punto  del  sistema  di
distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta  efficienza
ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e  contestuale  messa  a
punto ed equilibratura del  sistema  di  distribuzione;  impianti  di
cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa
a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
    e) per "spese per l'acquisto  di  mobili  e  componenti  d'arredo
destinati  esclusivamente  alle  strutture  alberghiere  oggetto  del
presente decreto", si intendono:
      1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o  di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali,  tra  l'altro,
apparecchiature  varie  di  cottura,  forni,  armadi  frigoriferi  e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi  per  la
preparazione statica,  macchine  per  il  lavaggio  delle  stoviglie,
macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di  temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle  esistenti  in  termini  di  sicurezza,  efficienza
energetica, prestazioni;
      2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e
da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite
e  non,  altri  manufatti  imbottiti,  mobili  contenitori,  letti  e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
      3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi
fissi per bagno, pareti e cabine  doccia,  cucine,  boiserie,  pareti
interne mobili, apparecchi di illuminazione;
      4) quelle relative a  pavimentazioni  di  sicurezza,  arredi  e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
      5)  quelle  relative  a  arredi  e  strumentazioni  per  la
realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture
ricettive.
                              Art. 3


                      Agevolazione concedibile

  1. Alle imprese alberghiere esistenti  alla  data  del  1°  gennaio
2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella  misura  del  trenta
per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al  31  dicembre
2016  relative  a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero  relative  a
interventi  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento
dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo  2,  comma
1, lettera d), nonche' per  le  spese  per  l'acquisto  di  mobili  e
componenti  d'arredo  destinati  esclusivamente  alle  strutture
alberghiere  oggetto  del  presente  decreto,  come  individuate
nell'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  a  condizione  che  il
beneficiario non ceda  a  terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima  del
secondo  periodo  d'imposta  successivo.  Il  credito  d'imposta  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo  massimo  di  200mila  euro  nei  tre  anni
d'imposta.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1  e'  alternativo  e  non
cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre
agevolazioni di natura fiscale.
                              Art. 4


                Spese eleggibili al credito d'imposta

  1. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, sono  considerate  eleggibili,  ove  effettivamente
sostenute ai sensi del comma 4:
    a) relativamente a interventi di  ristrutturazione  edilizia,  le
spese per:
      1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento  dei  volumi
di quelli esistenti;
      2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della  sagoma
ma nel rispetto  della  volumetria,  con  esclusione  degli  immobili
soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni,  per  i  quali  e'  necessario  il
rispetto sia del volume che della sagoma;
      3) ripristino  di  edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia
possibile accertarne la preesistente consistenza anche  con  modifica
della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo  ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni, per i quali e' necessario il rispetto sia  del  volume
che della sagoma;
      4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
      5)  modifica  dei  prospetti  dell'edificio,  effettuata,  tra
l'altro,  con  apertura  di  nuove  porte  esterne  e  finestre,  o
sostituzione  dei  prospetti  preesistenti  con  altri    aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
      6) realizzazione di balconi e logge;
      7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in
veranda;
      8) sostituzione  di  serramenti  esterni,  da  intendersi  come
chiusure apribili e assimilabili, quali  porte,  finestre  e  vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le
stesse  caratteristiche  e  non  ammissibili  ad  altre  agevolazioni
fiscali;
      9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle  esistenti  (in
termini di sicurezza, isolamento acustico);
      10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione  della
preesistente  con  modifica  della  superficie  e  dei  materiali,
privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,
tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
      11) installazione o sostituzione di impianti  di  comunicazione
ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione  incendi
ai sensi della vigente normativa;
    b) relativamente a  interventi  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche,  le  spese  per  interventi  che  possono  essere
realizzati sia sulle  parti  comuni  che  sulle  unita'  immobiliari,
quali:
      1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti
tecnologici  (servizi  igienici,  impianti  elettrici,  citofonici,
impianti di ascensori, domotica);
      2) interventi di  natura  edilizia  piu'  rilevante,  quali  il
rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne  ed
esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
      3) realizzazione ex  novo  di  impianti  sanitari  (inclusa  la
rubinetteria) dedicati alle persone  portatrici  di  handicap,  cosi'
come  la  sostituzione  di  impianti  sanitari  esistenti  con  altri
adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap;
      4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche  di
comunicazione) in concomitanza di interventi  volti  all'eliminazione
delle barriere architettoniche;
      5) installazione di sistemi  domotici  atti  a  controllare  in
remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
      6)  sistemi  e  tecnologie  volte  alla  facilitazione  della
comunicazione ai fini dell'accessibilita';
    c)  relativamente  a  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica, le spese per:
      1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione  di
energia elettrica;
      2)  installazione  di  schermature  solari  esterne  mobili
finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
      3) coibentazione degli immobili ai fini della  riduzione  della
dispersione termica;
      4) installazione di pannelli solari termici per  produzione  di
acqua;
      5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e  idraulici
finalizzati  alla  riduzione  del  consumo  energetico  (impianti  di
riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,
attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);
    d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le
spese per:
      1)  acquisto,  rifacimento  o  sostituzione  di  cucine  o  di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali,  tra  l'altro,
apparecchiature  varie  di  cottura,  forni,  armadi  frigoriferi  e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi  per  la
preparazione statica,  macchine  per  il  lavaggio  delle  stoviglie,
macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di  temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti,  in  termini  di  sicurezza,  efficienza
energetica, prestazioni;
      2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da
esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite  e
non,  altri  manufatti  imbottiti,  mobili  contenitori,  letti  e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
      3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi
per bagno, pareti e  cabine  doccia,  cucine  componibili,  boiserie,
pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
      4)  acquisto  di  pavimentazioni  di  sicurezza,  arredi  e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
      5) arredi e  strumentazioni  per  la  realizzazione  di  centri
benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
  2. Le singole voci di spesa di cui  al  comma  1  sono  eleggibili,
ciascuna,  nella  misura  del  100%.  L'importo  totale  delle  spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro  per
ciascuna  impresa  alberghiera,  la  quale,  di  conseguenza,  potra'
beneficiare di  un  credito  d'imposta  massimo  complessivo  pari  a
200mila euro.
  3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto  dall'articolo  109  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle
imposte sui redditi.
  4. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal  presidente  del  collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
                              Art. 5


Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

  1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a  quello  di
effettuazione delle  spese,  le  imprese  interessate  presentano  al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita
domanda  per  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal  Ministero
stesso entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; per  le  spese  sostenute  nell'anno  2014,  la  domanda  e'
presentata entro sessanta giorni  dalla  definizione  delle  predette
modalita' telematiche.
  2. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
    a) il costo complessivo degli  interventi  e  l'ammontare  totale
delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
    b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute,  secondo
le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4;
    c) il credito d'imposta spettante.
  3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui
al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva  di
atto  di  notorieta',  relativa  ad  altri  aiuti  "de  minimis"
eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso  e  nei
due precedenti,  come  previsto  dall'articolo  6,  paragrafo  1  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,  citato  in
premessa,  allegando,  inoltre,  a  pena  di  inammissibilita',  la
documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti  delle  risorse  disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle  domande  di
cui al  comma  1,  il  predetto  Ministero  comunica  all'impresa  il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito effettivamente spettante.
  5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
    a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
    b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  con  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dalla  medesima  Agenzia,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta  utilizzato  in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento.  Ai  fini  del  controllo  di  cui  al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e  del  turismo,  preventivamente  alla  comunicazione  alle  imprese
beneficiarie, trasmette  all'Agenzia  delle  Entrate,  con  modalita'
telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.
                              Art. 6


          Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

  1.  I  crediti  di  imposta  di  cui  al  presente  decreto  sono
riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016,  nel  limite  di  spesa
annuo complessivo di 20 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  50
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad  esaurimento
delle risorse disponibili in ciascuno  degli  esercizi  medesimi.  Ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n.  83  del  2014,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  106  del  2014,  il
credito d'imposta concesso per  le  spese  relative  all'acquisto  di
mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il  dieci
per cento  del  limite  massimo  complessivo  delle  risorse  annuali
disponibili.  Per  consentire  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto,
le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita'  speciale  n.
1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio",  aperta  presso  la
Banca d'Italia.
  2. Le  risorse  sono  assegnate  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande.
  3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione  delle
domande, di cui all'articolo 5, comma 1,  il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  pubblica  nel  proprio  sito
internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni  dalla
data di tale pubblicazione, il  Ministero  comunica,  con  le  stesse
modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che
saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
                              Art. 7


                Cause di revoca del credito d'imposta

  1. Il  credito  d'imposta  e'  revocato:  a)  nel  caso  che  venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi
di cui al  presente  decreto;  b)  nel  caso  che  la  documentazione
presentata, di cui all'articolo 5, comma  3,  contenga  elementi  non
veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c)  nel  caso
che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di  mobili
e arredi, la condizione di cui  all'articolo  10,  comma  7,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  83  del  2014,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  106  del  2014,  e  successive
modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita'  delle  dichiarazioni  rese.  Sono  fatte
salve  le  eventuali  conseguenze  di  legge  civile,  penale  ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.
                              Art. 8


Controlli ed eventuali procedure di recupero  del  credito  d'imposta
                      illegittimamente fruito

  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui  al  presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero  a
causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle  quali  e'
stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi  dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge.
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta  di  cui
all'articolo 1, accertata  nell'ambito  dell'ordinaria  attivita'  di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere  tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche  attivita',  ovvero  alla
pertinenza  e  congruita'  dei  costi,  i  controlli  possono  essere
effettuati con la collaborazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  che,  previa  richiesta  della
predetta  Agenzia,  esprime  il  proprio  parere  ovvero  dispone  la
partecipazione  di  proprio  personale  all'attivita'  di  controllo.
L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e'  svolta
nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle Entrate trasmette al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle  imprese  che
hanno utilizzato in  compensazione  il  credito  d'imposta  nell'anno
solare precedente, con i relativi importi.
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

    Roma, 7 maggio 2015

                        Il Ministro dei beni
                    e delle attivita' culturali
                            e del turismo
                            Franceschini


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


                            Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                                Guidi


                  Il Ministro delle infrastrutture
                          e dei trasporti
                              Delrio


Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340
                                                            Allegato

                    Elenco A (art. 5, comma 3)

    Documentazione amministrativa e tecnica da  allegare  all'istanza
di credito d'imposta
    -  dichiarazione  dell'imprenditore  che  elenchi  i  lavori
effettuati;
    - attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
    -  dichiarazione  relativa  ad  altri  aiuti  "de  minimis"
eventualmente fruiti.
    La  documentazione  puo'  essere  presentata  mediante  posta
elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato  con
pubblica comunicazione dal  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo.

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