Una impresa agricola presenta comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/01 s.m.i. per la vendita dei propri prodotti sul territorio in forma itinerante.
Considerato che il Comune, con proprio provvedimento, ha individuato alcune vie ove NON è consentita la vendita in forma itinerante secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, della L.R. Lombardia n. 6/2010 s.m.i., si chiede se il produttore agricolo sia soggetto al rispetto dei medesimi divieti previsti per il commercio ambulante.
Grazie! ;)
L'art. 22 comma 2 citato prevede "limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse".
Seppur l'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 preveda che alla vendita diretta da parte di agricoltori non si applicano le disposizioni del d.lgs. 114/98 e smi, a mio avviso le motivazioni di cui all'art. 22 si applicano anche agli agricoltori, poiché non basate sulla natura della ditta, ma su motivi di ordine superiore.
Se posso, mi permetto di dissentire, il coltivatore diretto è escluso dall'applicazione delle normative di cui all'art. 4 del D.to L.vo 114/98, cui la Legge Regionale 6/2010 di fatto in qualche modo discende.
Il comune di riferimento può prevedere nel suo regolamento che le limitazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante valgano anche per l'agricoltore che venda anch'esso i suoi prodotti in forma itinerante e quindi i divieti e le limitazioni, sono cogenti anche per quest'ultimo.
Chiaramente le sanzioni andranno ricercate nell'art. 7 bis del D.to L.vo 267/200.
Se posso, mi permetto di dissentire, il coltivatore diretto è escluso dall'applicazione delle normative di cui all'art. 4 del D.to L.vo 114/98, cui la Legge Regionale 6/2010 di fatto in qualche modo discende.
Il comune di riferimento può prevedere nel suo regolamento che le limitazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante valgano anche per l'agricoltore che venda anch'esso i suoi prodotti in forma itinerante e quindi i divieti e le limitazioni, sono cogenti anche per quest'ultimo.
Chiaramente le sanzioni andranno ricercate nell'art. 7 bis del D.to L.vo 267/200.
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Alcune precisazioni:
1) la sovrapposizione delle norme non rende agevole la lettura
2) tuttavia a mio avviso NON è legittima una disciplina "ordinaria" che vieti la vendita itinerante da parte degli imprenditori agricoli (legittimati ai sensi del 228)
3) TUTTAVIA il SINDACO potrà adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 50 e 54 per vietare lo svolgimento di tali attività in particolari zone o aree.
In pratica la legittimazione dei provvedimenti comunali NON RISIEDE nel 114/1998 (quindi non si trovano lì le sanzioni), ma nemmeno nei regolamenti comunali (a mio avviso incompetenti in materia), MA in eventuali specifici provvedimenti sindacali che trovano poi sanzione nel 650 c.p. o nell'art. 7 bis del 267/2000.
Rammentiamo il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/01
[i]Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, [b]in tutto il territorio della Repubblica[/b], i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità[/i].
E' un pincipio che bene o male le amministrazione comunali devono tenere in conto, quanto meno per adottare evetuali provvedimenti a carettere generale che vietino l'esercizio dell'attività. La motivazione di un divieto, quindi, deve essere qualcosa di contingente, puntuale e fondata su rilevanti motivi di interesse pubblico. Non dico che deve essere per forza un'ordinaza contingibile e urgente, può essere anche un regolamento con valenza di polizia amministrativa, ma il perché non si applichi il principio contenuto nel comma 1 citato deve essere spiegato bene.
[quote]L'art. 22 comma 2 citato prevede "limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse".
Seppur l'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 preveda che alla vendita diretta da parte di agricoltori non si applicano le disposizioni del d.lgs. 114/98 e smi, a mio avviso [u]le motivazioni di cui all'art. 22 si applicano anche agli agricoltori[/u], poiché non basate sulla natura della ditta, ma su motivi di ordine superiore.[/quote]
Anche chi fa commercio in forma itinerante è abilitato a vendere su tutto il territorio nazionale...
Forse mi sono espresso male, ma non ho detto che si applica l'art. 22 agli agricoltori, ma che le motivazioni (comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse) si possono applicare anche agli agricoltori.
Sulla forma concordo che debba essere prevista espressamente, cosa che [u]tipicamente è inserita nei regolamenti comunali sul commercio in aree pubbliche[/u]:
- comune di Milano (vedi art. 30 comma 2) [url=https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.milano.it%2Fportale%2Fwps%2Fwcm%2Fjsp%2Ffibm-cdm%2FFDWL.jsp%3Fcdm_cid%3Dcom.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content%2FCommercio_DisciplinaSuAreePubbliche%2F519c0e004ffcc6d1be7aff70360aac53%2FPUBLISHED%26cdm_acid%3Dcom.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content%2FRegolamento%2520per%2520la%2520disciplina%2520del%2520commercio%2520sulle%2520aree%2520pubbliche%2520-%2520aac106804f0556e8bc57bd7fa7641814%2Faac106804f0556e8bc57bd7fa7641814%2FPUBLISHED&ei=Z3OCVb_yDMG9UbXvgtgM&usg=AFQjCNEJfsT2__syQJUfF3jmTaRlwfgsyQ&bvm=bv.96041959,d.ZGU]https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.milano.it%2Fportale%2Fwps%2Fwcm%2Fjsp%2Ffibm-cdm%2FFDWL.jsp%3Fcdm_cid%3Dcom.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content%2FCommercio_DisciplinaSuAreePubbliche%2F519c0e004ffcc6d1be7aff70360aac53%2FPUBLISHED%26cdm_acid%3Dcom.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content%2FRegolamento%2520per%2520la%2520disciplina%2520del%2520commercio%2520sulle%2520aree%2520pubbliche%2520-%2520aac106804f0556e8bc57bd7fa7641814%2Faac106804f0556e8bc57bd7fa7641814%2FPUBLISHED&ei=Z3OCVb_yDMG9UbXvgtgM&usg=AFQjCNEJfsT2__syQJUfF3jmTaRlwfgsyQ&bvm=bv.96041959,d.ZGU[/url]
- Comune di Bologna [url=http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/servizi/40072/43444/]http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/servizi/40072/43444/[/url]
[i]Il divieto ad esercitare nelle aree precedentemente indicate, e più in generale le prescrizioni previste all'art. 39 del Regolamento mercati e fiere per il commercio itinerante, sono estese anche all'attività svolta dai Produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/01 .
La deliberazione PG n. 81161/2011 ha stabilito inoltre che le violazioni alle disposizioni previste dall'art.39, comma 5 del Regolamento dei mercati e delle fiere aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, con il pagamento in misura ridotta determinato in euro 300,00.[/i]
- Comune di Dalmine (art. 44 comma 2 pagina 120) [url=http://www.comune.dalmine.bg.it/Allegati/files/Area2/Componente%20commerciale%20titolo%202.pdf]http://www.comune.dalmine.bg.it/Allegati/files/Area2/Componente%20commerciale%20titolo%202.pdf[/url]
[i]L’esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l’osservanza delle presenti norme per quanto concerne l’uso dei posteggi, l’orario di vendita e l’esercizio del commercio itinerante[/i]