Quanto tempo devono essere conservate le schede presso le strutture ricettive?
La disciplina concernente le modalità di comunicazione, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, delle persone alloggiate in strutture ricettive è prevista dall'art.109 del T.UL.P.S., come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n.135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.92 del 20 aprile 2001. La formulazione attuale della norma non prevede più l'obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa previsione della previgente formulazione dell'art. 109 T.U.L.P.S., a far data dal 30 giugno 1996.
http://www.poliziadistato.it/articolo/1605/
[img width=300 height=184]http://www.zoldo.com/download/Maschera%20Software%20schedine.JPG[/img]
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».