Data: 2015-06-17 05:59:22

INPS - obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi - Circ. 121/2015

[color=red][b]INPS - Direzione Centrale Risorse Umane[/b][/color]
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Roma, 15/06/2015
Circolare n. 121

[i]Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali[/i]

[b]OGGETTO: Criteri interpretativi ed applicativi della normativa concernente gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi.[/b]

SOMMARIO: Criteri interpretativi ed applicativi.
Con la circolare n. 27/2014 ed il Codice di comportamento dell’Istituto sono stati – tra l’altro -
disciplinati gli adempimenti attuativi dell’obbligo di astensione che grava sui dipendenti
ogniqualvolta, nello svolgimento dell’attività di servizio, si configuri un conflitto di interessi,
anche potenziale, e “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.
Come noto, l’obbligo di astensione è previsto dalle fonti normative in termini di assoluta
genericità ed ampiezza: infatti, se l’art. 6 bis della legge n. 241/90 si riferisce specificamente
ai responsabili di procedimento ed ai titolari degli uffici competenti allo svolgimento di atti
endoprocedimentali, gli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di comportamento generale di cui al
D.P.R. n. 62/2013 contemplano il medesimo obbligo per tutti i dipendenti, e con riferimento
ad interessi di qualsiasi natura, diretti o mediati.
La sussistenza, in capo al dipendente, di un interesse di carattere privato, inteso nei suddetti
termini, poiché potenzialmente lesiva dell’imparzialità dell’attività di servizio, deve essere
obbligatoriamente rappresentata alla competente dirigenza, chiamata ad adottare iniziative
utili ad evitare non solo rischi di episodi corruttivi, ma anche possibili compromissioni del buon
andamento dell’azione istituzionale e dell’immagine dell’ Ente.
Ove la situazione rappresentata non venga ritenuta idonea a ledere l’imparzialità dell’attività di
servizio, il competente dirigente conferma l’interessato nell’espletamento delle funzioni di sua
competenza, avendo cura di monitorare, anche attraverso controlli a campione, la corretta
esecuzione del suo operato.
I conflitti di interessi, infatti – in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 e dal Piano
Nazionale Anticorruzione - non possono essere risolti attraverso prefissati criteri di
incompatibilità assoluta tra situazioni soggettive e prestazioni professionali, ma devono essere
gestiti motivatamente dalla dirigenza nel prioritario interesse dell’Istituto, nel rispetto della
professionalità e della valorizzazione delle risorse umane e nella consapevolezza che ciascun
individuo si colloca, inevitabilmente, nell’ambito di una sfera di rapporti familiari, affettivi e
sociali.
Ferma restando la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interessi nell’ambito di
qualsiasi adempimento di servizio, si rileva, con particolare riferimento allo svolgimento di
attività istituzionali, che l’ampiezza e la varietà dei servizi prestati dall’Istituto a cittadini e
imprese coinvolgono numerosissimi interessi privati, primi tra tutti quelli in capo ai destinatari
dei servizi medesimi ed ai soggetti e strutture di intermediazione.
Pertanto, situazioni di potenziale conflitto di interessi sono, sicuramente, ipotizzabili in capo a
coloro che, impegnati in attività istituzionali, intrattengono relazioni extra – ufficio ( dirette o
mediate) con i suddetti portatori di interesse.
Sulla base di detto presupposto, si delineano di seguito alcune circostanze causative di
potenziale conflitto, con riferimento alle quali vengono contestualmente prescritti specifici
obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti interessati e forniti criteri guida gestionali, di
carattere generale:
1. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di
attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di Patronato, determina un potenziale conflitto
di interessi per tutti i dipendenti – titolari o meno di posizione organizzativa - che operano
nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali – pensionistiche e
temporanee - ed assistenziali;
2. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di
attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria
datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro, determina un
potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti– titolari o meno di posizione organizzativa
- che operano nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della
vigilanza ispettiva.
Il dipendente interessato dalle ipotesi di conflitto di cui ai punti 1. e 2. è tenuto a darne
immediata comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza, e ad astenersi
dall’intrattenere rapporti di lavoro diretti con il soggetto esterno a lui noto. Si precisa che, in
ragione di quanto disposto dal citato art. 7 del Codice generale, sono assimilabili ai soggetti
esterni sopra menzionati le persone con le quali il dipendente abbia rapporti di frequentazione
abituale, nonché i soggetti con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero i soggetti di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente.
Qualora il competente dirigente ritenga che il potenziale conflitto di interessi impedisca il
sereno e regolare esercizio delle funzioni di servizio, il dipendente dovrà essere collocato, con
provvedimento motivato, in area operativa o territoriale diversa da quella interagente con
l’azione del soggetto esterno. I dirigenti sono, comunque, chiamati ad un controllo costante
della regolarità dell’operato del dipendente e del rispetto del dovere di astensione sopra
esplicitato.
3. l’esercizio di un mandato politico - amministrativo da parte di un dipendente non
collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo
grado, determina, altresì, situazioni di conflitto di interessi. Anche il dipendente interessato
dalle ipotesi di conflitto di cui al presente punto è tenuto a darne immediata comunicazione al
dirigente dell’ufficio di appartenenza, e ad astenersi dalla trattazione di questioni/pratiche in
cui siano coinvolti interessi di elettori o di soggetti che collaborano per lo svolgimento del
mandato. Ove lo stesso dipendente sia titolare del mandato, si ravvisa l’opportunità che lo
stesso venga collocato in aree operative diverse da quelle di gestione dei flussi contributivi e di
produzione diretta.
I Direttori regionali rammenteranno periodicamente al personale gli obblighi in questione,
invitando a produrre, ove del caso, le comunicazioni suddette.
Sempre a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si evidenzia che l’obbligo di
astensione riguarda, altresì:
- medici ed avvocati dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi intrattengano relazioni extra -
ufficio, dirette o mediate, rispettivamente con l’utenza sottoposta ad accertamenti sanitari e
con la controparte dell’Istituto in giudizio;
- il personale operante nei settori preposti alla erogazione di prestazioni creditizie e
sociali, eventualmente coinvolto in relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti
le prestazioni;
- il personale operante nei settori di gestione delle risorse umane dell’Istituto, compresi
quelli preposti alla erogazione di benefici economici, qualora legato da vincoli extra -ufficio,
diretti o mediati, ai colleghi destinatari dell’attività di servizio;
- il personale addetto alle procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in
cui intrattenga relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici interessati
alle procedure medesime. In capo agli stessi sussistono, altresì, gli ulteriori obblighi di
astensione specificamente previsti dagli artt. 14 del Codice di comportamento generale e 18
del Codice di comportamento dell’Istituto;
- il personale che si trova a dover trattare pratiche relative ad una associazione od
organizzazione alla quale lo stesso aderisce, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo
svolgimento dell’attività dell’ufficio. Si rammenta, al riguardo, l’obbligo di effettuare la
preventiva comunicazione relativa all’adesione (esclusa l’adesione a partiti politici e sindacati),
prevista dall’art. 7 del Codice di comportamento dell’Istituto;
- il personale che si trovi in situazioni di conflitto di interessi connessi alla “comunicazione
degli interessi finanziari” eventualmente resa ai sensi dell’art. 8 del Codice di comportamento
dell’Istituto;
- i dirigenti, medici e professionisti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi,
connesse alle comunicazioni previste dall’art. 17, comma 1, 2, 3 del Codice di comportamento
dell’Istituto, eventualmente rese.
Si precisa che l’obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione
di pratiche/questioni/posizioni. E’ consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato
delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle
attività gestionali.
Si richiama tutto il personale al puntuale rispetto della normativa de qua, la cui violazione,
come noto, è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile.
Si rammenta, altresì, l’obbligo fissato dall’art.9 del Codice di comportamento dell’Istituto in
capo ai Direttori centrali e regionali, di far pervenire al Responsabile della prevenzione della
corruzione, entro il 10 gennaio, le comunicazioni relative ai casi di conflitto di interessi
registrati nell’anno precedente. In sede di prima applicazione della norma, si invitano i predetti
Direttori a trasmettere le comunicazioni relative ai casi rilevati nel 2014 - ed alle modalità di
gestione adottate - entro e non oltre il termine del 30 luglio 2015, anche in senso negativo.
Il contenuto della presente circolare deve essere portato a conoscenza di tutto il personale con
le consuete modalità, e comunicato agli assenti dal servizio per periodi di lunga durata
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Direttore Generale
Cioffi

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20121%20del%2015-06-2015.pdf

[img]http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/images/CLIPART/COD-300x292.jpeg[/img]

riferimento id:27366

Data: 2015-06-17 06:09:48

Re:INPS - obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi - Circ. 121/2015

[b][size=14pt][color=red]APPROFONDIMENTI
[/color][/size][/b]

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2013/giugno/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici.aspx

La progressiva giuridicizzazione delle regole etiche
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/CcDP.pdf

Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR - Relazione illustrativa
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Relazione_illustrativa_DEF.pdf

Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione: l’orizzonte di un’etica pubblica
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/Buzzacchi_Codice-comportamento.pdf

I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare
http://www.ao-siena.toscana.it/CORSO%20RESPONSABILITA%20DISCIPLINARE/Dispensa_codici_comportamento.pdf

Il codice di comportamento e gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse
http://eventipa.formez.it/node/37921

Il Codice di comportamento: i rapporti con il pubblico
http://eventipa.formez.it/node/50316

Prevenzione della corruzione e integrità della pa: quarto ciclo di webinar
http://trasparenza.formez.it/content/prevenzione-corruzione-e-integrita-pa-quarto-ciclo-webinar

Codice di Comportamento e Codice Disciplinare (Ferrara)
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4209

Codice disciplinare e Codice di comportamento (Verona)
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703

Codice di comportamento del Comune di Parma
http://www.comune.parma.it/comune/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Parma.aspx

Codice di comportamento dei dipendenti comunali (Prato)
http://www.comune.prato.it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/codice-comportamento-dipendenti/home.htm

Sentenza TAR Lombardia n.1137-2013
https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/marzo-2013/34-sentenze/671-sentenza-tar-lombardia-n1137-2013

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE , SENTENZA 18 aprile 2013 17941 Pres. Cortese – est. Paoloni , n.17941
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=9485#.VYEOqfntlHw

Dipendenti pubblici, obblighi più stringenti con il Codice di comportamento
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2013/10/dipendenti-pubblici-obblighi-piu-stringenti-con-il-codice-di-comportamento.php

FAQ in materia di Anticorruzione
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione

riferimento id:27366
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