Buongiorno a tutti
Ad ottobre 2015, una Società organizzerà la "fiera degli sposi" presso un edificio privato, saranno un 50ina di espositori e un'affluenza superiore alle 200 persone. Il CPI dell'edificio arriva ad una capienza max di 250 - ha come destinazione d'uso "spazio espositivo e museale". Credo si tratti di una fiera campionaria in quanto non si venderà direttamente ma si esporranno addobbi, bomboniere, abiti da sposa ecc.. La società mi ha detto che non installeranno nè pedane, nè altre illuminazioni (utilizzeranno quelle già presenti).
Il locale deve avere l'agibilità art. 80 Tulps?
Cosa si dovrà allegare alla scia per esentare il Comune da ogni responsabilità? Nel caso in cui si volessero organizzare sfilate si configura come spettacolo o altro?
Grazie ancora per la disponibilità. Graziella
Con nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha affermato che la fiera non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel suo ambito, siano previste
manifestazioni di trattenimento o spettacolo.[/i]
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Nota ministeriale prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 dei 28 giugno 2002 Oggetto: locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere.
Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80
T.U.L.P.S.).
Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza:
in più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha
espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, non possono essere qualificati
come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.
Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al
rilascio del nulla osta di agibilità (art.80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie,
esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo
il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo. D'altra parte il regolamento sui servizi di
vigilanza emanato con D. M. 22 febbraio 1996 n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie. Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del Decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art.5 del suddetto decreto.