Buongiorno,
c'è un aspetto della normativa che non mi è chiaro.
Vorrei aprire una attività assimilabile a una rosticceria/friggitoria (quindi con cottura sul posto) e [b]consumo sul posto[/b]. Tuttavia la ditta non è artigiana, ma una srl che si avvalerebbe di dipendenti.
Non capisco quindi in che categoria dovrei ricadere: forse in quella degli esercizi di vicinato con vendita di prodotti del settore alimentare? Ma in questo caso il negozio potrebbe fare la cottura dei cibi? PS si tratta di cibi già preparati quali patatine fritte surgelate, salsicce ecc.
Sono molto confuso :-\
Grazie per le risposte.
Y.
La tipologia di attività determina la legge da applicare:
- artigiano: l.r.8/2009
- commercio (vicinato): d.lgs. 223/06
Ciò premesso in entrambi i casi è ammessa la somministrazione non assistita, come pure la preparazione, purché siano rispettate le norme igienico sanitarie (notifica sanitaria -SCIA mod. A per preparazione in attività laboratorio artigianale 2.2.1 ovvero in esercizi di vicinato 2.2.13)
Grazie mille per la cortese e rapida risposta.
Dalla sua risposta deriva un altro quesito relativo all'occupazione di suolo pubblico:
La LR. 8/2008 da lei citata, all'art. 2 , con la successiva modifica del luglio 2014 (L.R. n° 19), esprime espressamente la possibilità per le [i]"imprese artigiane"[/i] di occupare anche "[i]spazi esterni ai locali ove si svolge l'attività artigianale[/i]".
Bisogna quindi escludere che questa possibilità, in Lombardia, sia data anche agli esercizi di vicinato (commercio - con preparazione - di prodotti alimentari)?
Grazie ancora per la risposta.
Y.
Il D.lgs. 223/2006, art. 3 comma f-bis) parla di consumo immediato dei prodotti di gastronomia [u]presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda[/u] con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Il MISE con circolare n 3603/ C del 28 settembre 2006 ha precisare che il consumo deve avvenire soltanto all’interno di spazi destinati alla attività di vendita, previo adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
E' infine allo studio del Consiglio regionale la LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2015 – AMBITI ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE che al
TITOLO I - AMBITO ECONOMICO prevede una modifica alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) ed in particolare che dopo l’articolo 103 è inserito il seguente:
[i]“Art. 103 bis
(Consumo sul posto di alimenti negli esercizi di vicinato)
1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lett d), del d.l. 114/1998, che esercitano in via prevalente attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, con l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e postate a perdere ma senza servizio e assistenza di somministrazione.
2. All’’attività di cui al comma 1 [u]si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n.8[/u] (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda), in quanto compatibili.”[/i]
Attenzione: se l'area è pubblica in generale si deve verificare cosa dice il regolamento comunale in materia.