[color=red][b]Cass. Sez. III n. 21460 del 22 maggio 2015 (Ud 3 feb 2015)[/b][/color]
Pres. Mannino Est. Di Nicola Ric. Cazzaniga
[b]Caccia e animali. Detenzione di animali in condizioni incompatibili e natura permanente del reato[/b]
Il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, (art. 727, comma 2, cod. pen.) ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, quando da ciò consegua la cessazione dello stato antigiuridico nel quale gli animali versano per effetto della precedente detenzione, situazione quest'ultima che ricorre anche nel momento in cui viene eseguito il sequestro e pertanto in tale momento va individuata la cessazione della permanenza.
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