PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
[color=red][b]Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2015.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi
conseguenti. (15A04639) [/b][/color]
(GU n.136 del 15-6-2015)
Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia-Romagna
Al Presidente della regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Siciliana
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle d'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia Autonoma di Bolzano
Al Presidente della provincia Autonoma di Trento
e, p.c.
Al Sottosegretario di Stato del Ministero per gli affari regionali e
le autonomie
Al Presidente dell'Unione delle province italiane
Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
Come noto, la normativa vigente attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di
svolgimento delle attivita' antincendio boschivo nel periodo estivo
che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno 2015 e
termineranno il 30 settembre 2015.
Nonostante nelle ultime due stagioni estive il numero di incendi
e l'estensione delle superfici percorse dal fuoco siano stati tra i
piu' bassi degli ultimi 40 anni, le situazioni che si sono verificate
hanno comunque messo in evidenza la necessita' di un continuo e
sinergico raccordo fra tutte le risorse, regionali e statali,
disponibili sul territorio nell'ambito del Servizio Nazionale della
Protezione Civile.
Infatti, le attivita' di contrasto agli incendi, che sono di
piena responsabilita' regionale, trovano la loro migliore efficacia
in un adeguato e pronto impiego delle squadre di spegnimento da
terra, indispensabili e determinanti nella lotta attiva, supportato
dall'impiego dei mezzi aerei, regionali ed eventualmente statali, per
le situazioni piu' gravi e di difficile gestione. Questa e' la
corretta impostazione strategica della lotta attiva agli incendi
boschivi, la cui efficacia e' stata ulteriormente verificata dopo la
notevole riduzione degli assetti della flotta aerea di Stato, operata
a partire dalla campagna estiva antincendio boschivo del 2013.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, anche per la prossima
campagna estiva, sara' disponibile una flotta aerea antincendio di
Stato con un numero di velivoli in linea con quello delle stagioni
estive degli ultimi due anni: con ogni probabilita' saranno
disponibili per l'estate del 2015, allo stato attuale, i velivoli
Canadair CL-415, gli elicotteri Erickson S-64F e alcuni altri
elicotteri, rendendosi comunque necessario proseguire nello sforzo
comune e sinergico per ottimizzarne l'impiego, innanzitutto, con
quello delle flotte aeree antincendio regionali.
Alla luce di quanto delineato, risulta evidente l'opportunita'
che le Regioni, nella programmazione delle attivita' di lotta attiva,
provvedano ad incrementare e innovare le strategie di impiego delle
proprie risorse, sia aeree che terrestri, anche mettendo a fattor
comune, in particolar modo con le Regioni limitrofe, i mezzi
disponibili ed integrando la composizione delle flotte con velivoli
che abbiano caratteristiche di impiego differenziate.
In tale contesto, assumono rilevanza ancora maggiore le attivita'
di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio, in modo da
consentire un tempestivo e piu' efficace primo intervento di lotta
attiva.
E' importante ricordare che le attivita' investigative e di
ricerca, condotte dalle autorita' competenti in materia, e consentire
di individuare gli autori degli incendi: cio' anche ai fini
preventivi e della necessaria collaborazione che le SS.LL. vorranno
fornire alle autorita' competenti.
Le SS.LL. vorranno altresi' proseguire nella promozione, ai
diversi livelli territoriali, della diffusione tra i cittadini della
cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento
per la salvaguardia dell'ambiente, evidenziando le gravi conseguenze
derivanti dagli incendi boschivi.
Si coglie l'occasione per ribadire che, anche quest'anno, sul
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, sara'
reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali
dedicati alle attivita' antincendio boschivo. Si invitano, quindi, le
SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano gia'
provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le
modalita' gia' comunicate dallo stesso Dipartimento.
Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli
ultimi anni, si rivolgono infine alle SS.LL. le allegate
raccomandazioni, parte integrante della presente comunicazione, per
un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi e ai rischi
conseguenti per la stagione estiva 2015; in proposito si confida in
una attenzione tempestiva e puntuale, anche con il concorso di tutte
le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso
titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta
organizzativa ed operativa.
Roma, 11 giugno 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Allegato
ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2015.
RACCOMANDAZIONI PER UN PIU' EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI,
DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI
a) Attivita' di previsione e prevenzione:
• favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le
varie strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo
nelle attivita' AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
• utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri
Funzionali Decentrati, oltre che nella fase di monitoraggio e
sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attivita' di
previsione delle condizioni di rischio incendi boschivi e favorire,
qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino
incendi cosi' come previsto dal D.M. 20 dicembre 2001. Allo scopo si
rammenta che, il Dipartimento della Protezione Civile continua a
supportare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio modello
previsionale che e' disponibile per i Centri Funzionali Decentrati
dal 2011;
• incentivare e sensibilizzare Enti e Societa' che gestiscono le
infrastrutture, affinche' attuino i necessari interventi di
manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli
all'innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come
prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone
antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e
ferroviaria;
• supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le
attivita' di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge
n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli
dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo
Forestale dello Stato, per le proprie attivita' di istituto, effettua
i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle
Amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della
Montagna;
• definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed
i Comuni a maggior rischio l'eventuale attivita' di controllo del
territorio da parte delle Forze dell'ordine, anche attraverso la
definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale
Operative cosi' da attivare, in particolare nelle aree e nei periodi
a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente, anche solo
potenziale, delle possibili cause di innesco;
• favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed
ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale
appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute
secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli
territoriali, nelle attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio
del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
• stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.
353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal
senso adottate in alcune realta' italiane, forme di incentivazione
per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai
risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal
fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi:
• provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al
D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il
modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che
possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e
che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi
soggetti;
• assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano
regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n. 353 del 2000;
• definire, con le societa' di gestione o gli enti interessati,
un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente
sensibili agli incendi come viabilita' principale ed altre
infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i
rischi per l'incolumita' pubblica e privata.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile:
• sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione delle
procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio
di incendi di interfaccia e nelle attivita' di informazione alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di
emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
• provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche
intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi
delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace
cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di
eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a
maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza
• adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale
importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il
territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli
sia con forze di terra che aeree;
• formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a
tutti i livelli, cosi' da implementare al meglio le tecniche di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
• porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto e' piu' che
mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di
Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di
tipologia;
• assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione
all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze
specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
• garantire, altresi', l'indispensabile presenza, di un adeguato
numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento,
dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da
consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei;
• garantire un costante collegamento tra le Sale Operative
Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7, della legge n.
353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile,
laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente
raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala
Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante
aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze
derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e'
indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di evitare diseconomie in
continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu'
tempestivo ed efficace l'intervento;
• assicurare, cosi' come previsto dall'articolo 7 comma 3, della
legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP
prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di
maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie
strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del
Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o
Provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle
organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate,
delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992;
• valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni, e
tra Regioni e Province Autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
• assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello
Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal
Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
• provvedere alla razionalizzazione delle richieste di
spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione
civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di
contrasto a terra;
• promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli
aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico
aereo;
• adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art. 712 del Codice della Navigazione, affinche' impianti,
costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio;
• ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle
informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche
temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al
carico d'acqua;
• definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per
identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il
pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da
consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.
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