Data: 2015-06-15 14:41:16

avvio procedimento ncc autov




Salve,
ringraziamo per l'offerta, che faremo valutare dall'amministrazione.
Però, abbiamo adesso necessità di un Vs parere per quanto segue:
abbiamo avviato il procedimento a due titolari di licenza ncc in quanto sono stati effettuati accertamenti presso le rimesse.
La Polizia municipale ha riferito che gli accertamenti sono risultati negativi e che i contratti con i titolari dei locali e i titolari delle licenze erano scaduti da circa un anno.
Oltre a quanto innanzi, è stato riferito che la macchina di un titolare di licenza  era stata radiata da 3 anni.
Ora,  ai due titolari è stato avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di  decadenza e revoca della predetta autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura  a seguito del  comportamento incompatibile alle disposizioni del regolamento comunale ( a quello con la macchina radiata e il contratto scaduto è stato avviato  ai sensi  dell'articolo 29 comma 1 lettera g),  nonché  dell’art. 31,  comma 1 lettera e) del citato regolamento comunale degli autoservizi pubblici e all'altro solo ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera g) del citato regolamento comunale degli autoservizi pubblici;



Art. 29
Revoca della licenza
1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente
Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità
morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente
Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena
restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e
ripetute violazioni del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del
servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando per il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni
diversi da quello che ha rilasciato la licenza.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una
delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità
morale o professionale, il Dirigente del servizio competente provvede alla revoca, dandone
comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'Ufficio provinciale della MCTC,
competente per territorio.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio competente dispone
la revoca della licenza o dell'autorizzazione


Art. 31
Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente
Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
13
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano
iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a
cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei
provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenutario del ruolo

Ora il problema è che  il titolare  a cui è stata contestata la macchina radiata e il contratto della rimessa scaduto ha detto che la macchina non è mai stata in possesso dello stesso
Purtroppo, a seguito di verifica agli atti, è emerso che l'autovettura radiata, è stata contestata nell'avvio del procedimento dell'altro titolare (a cui doveva essere contestata con l'avvio del procedimento, solo la mancanza di rimessa).
Tutti e due comunque sono risultati senza rimessa.
Inoltre, Siccome il giorno prima della comunicazione di avvio del procedimento, il predetto titolare a cui erroneamnete è stato indicato l'autoveicolo radiato, ha trasmesso scia di sostituzione veicolo e chiesto il nulla osta per immatricolazione di nuovo veicolo, e noi ancora non l'abbiamo rilasciato per le problematiche narrate, il proprio legale ha inviato una diffida e istanza di accesso agli atti, chiedendo risarcimento danni per ogni giorno in cui il veicolo non è stato utilizzato per mancanza del rilascio del nulla osta.

Non mi preoccupa il fatto di quanto diffidato, ma di come procedere per l'errore indicato nell'avvio del procedimento. Cioè può essere fatta fin da ora una rettifica o bisogna aspettare la conclusione del procedimento aspettando le controdeduzione del titolare?
E all'altro, a cui doveva essere contestata l'autovettura radiata, come fare?

Si può inoltre comunicare l'avvio del procedimento  per rilascio del nulla osta con l'avvio di decadenza di licenza in corso?

Grazie mille

riferimento id:27329

Data: 2015-06-15 20:57:10

Re:avvio procedimento ncc autov

Premettendo che il forum non si addice a consulenze specifiche e complesse, sintetizzo il mio parere.

Il fatto che il titolare al quale doveva essere contestata solo la mancanza di rimessa abbia presentato richiesta di nulla-osta per sostituzione del veicolo, nulla aggiunge o nulla toglie al procedimento in corso. Se l’ipotesi di revoca è corretta, il soggetto si vedrà notificato il relativo provvedimento nel quale verrà dato conto che, logicamente, non poteva essere rilasciato il nulla-osta richiesto.
Detto questo, non vedo motivi ostativi affinché l’Amministrazione esegua una rettifica della comunicazione di avvio procedimento riassegnando al privato, per precauzione, un successivo termine (per quanto minore vista comunque la veridicità dell’altra ipotesi) . In questa sede sarà possibile dare conto che il procedimento di rilascio nulla osta per sostituzione vettura resta sospeso in attesa della conclusione del procedimento di revoca.

Anche nell’altro caso sarà possibile avviare una rettifica indicando che sarà perseguita anche l’ipotesi di revoca concedendo un termine ulteriore (in questo caso un termine pari al primo) per le eventuali osservazioni

riferimento id:27329

Data: 2015-06-16 14:05:00

Re:avvio procedimento ncc autov

GRAZIE MILLE

riferimento id:27329

Data: 2015-11-18 22:04:44

Re:avvio procedimento ncc autov

Richiesta: "abbiamo avviato il procedimento a due titolari di licenza ncc in quanto sono stati effettuati accertamenti presso le rimesse"

dall’art. 29 comma 1-quater del DL n. 207/2008” (vigente dal 31 marzo 2010), sancisce per i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, l'obbligo all'uso esclusivo della sede e della rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, nonché l'inizio ed il termine del servizio stesso presso la medesima rimessa, ed il divieto assoluto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, sulla base del principio per cui il servizio di noleggio con conducente si rivolge alle esigenze dell'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore dove chiaramente i “clienti del comune autorizzante” possano trovare il “servizio di pubblica utilità”.  Al comma 3 della citata legge è prevista quale condizione ineludibile per il conseguimento ed il mantenimento della licenza di noleggio almeno una sede ed una rimessa nel territorio del comune rilasciante - (ex art.323 CP abusivo rilascio delle licenze di noleggio) e al relativo regolamento comunale “unicamente” per far fronte a specifiche esigenze territoriali dell’utenza del comune ove l’autorizzazione viene rilasciata.

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