Nell'ambito di una scia inizio attività, il titolare di una ditta individuale ha nominato come responsabile tecnico il suo dipendente che come qualifica professionale ha la seguente:addetto parrucchiere unisex livello di qualificazione europeo II. Mi domando: basta questa qualifica per poter svolgere il ruolo di R.T. o invece occorre anche la specializzazione?
Grazie!!!
Senza entrare troppo nei dettagli, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012 anche in Toscana si applicano i soli requisiti di cui alla legge 174/2005.
Prima del 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012, in Toscana, dato che mancava una legge regionale in materia, vigeva sia la legge n. 161/1963 che la legge n. 174/2005. Questo a causa di una precisa disposizione della stessa legge n. 174/2005:
Art. 7. Termine di applicazione della legislazione vigente.
La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.
Ai sensi delle normative rammentare, la regione riconosceva validi (e lo fa anche adesso con le disposizioni transitorie di cui alla LR 29/2013) dei corsi di 1800 ore biennali che di volta in volta venivano approvati in modo specifico.
Non c’è mai stata uniformità di trattamento sui vecchi corsi da 1800 ore. In genere anche chi finiva il corso passava poi dalla Commissione Artigianato / CCIAA per un riconoscimento “automatico” e solo formale, ma poteva succedere che qualche comune lo reputasse (a ragione) già valido di per sé.
I corsi erano come questo:
http://www.per-corso.it/wp-content/uploads/2012/09/Locandina-Parrucchiere-Montecatini-Terme.pdf
[b]Punto 9 dell’allegato A alla DGR 532/2013 – disposizioni transitorie, in applicazione della LR 29/2013[/b]
[i]b) Corsi di formazione in essere
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 comma 4 della LR n. 29/13, in relazione corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della Legge regionale stessa, si osservano le seguenti modalità di gestione:
- I corsi di formazione per “Addetto parrucchiere unisex” della durata di 1800 ore, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della LR n. 29/13 continuano a svolgersi secondo la normativa previgente.[/i]
Quindi tali corsi già conclusi prima della LR 29/2013 e quelli già iniziati e no conclusi in applicazione della stessa legge abilitano alla professione come titolare o RT