Data: 2015-06-15 06:11:59

Requisiti morali per attività di agente e rappresentante di commercio

Parere 8 giugno 2015 (prot. n. 85783) - Requisiti morali per attività di agente e rappresentante di commercio

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032866-parere-8-giugno-2015-prot-n-85783-requisiti-morali-per-attivita-di-agente-e-rappresentante-di-commercio

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura - Registro Imprese
Ufficio Registro delle Imprese
UDINE
Trasmessa via PEC
Prot 85783 – 8/6/2015
Oggetto: requisiti morali per attività di agente e rappresentante di commercio - quesito.
Si fa riferimento al quesito sottoposto una prima volta allo scrivente ufficio da codesta
Camera di commercio in data 13 marzo 2015 e poi successivamente integrato con ulteriori
chiarimenti il 21 aprile scorso, circa la richiesta di parere in tema di requisiti morali per lo
svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio.
In proposito, la problematica sollevata da codesta Camera appare quella di stabilire se,
nel caso di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia da escludere o
meno l’efficacia estintiva di cui al terzo comma dell’ art. 445 c.p.p. (“ il reato è estinto, ove
sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria …..”), sulla circostanza che tale sentenza di patteggiamento è stata emessa per lo
specifico delitto di cui all’art. 389 c.p. ( “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose”) che prevede la sola pena pecuniaria.
Stante quanto sopra, nonché facendo seguito ai contenuti di cui alla precedente
ministeriale di risposta n. 49984 del 9 aprile u.s. che qui integralmente si ribadiscono, si
rappresenta in via definitiva sulla questione che, in assenza di alcuna norma/prescrizione
legislativa che avalli espressamente una delle due alternative - applicare o non il predetto
terzo comma dell’ art. 445 c.p.p. – , nonché in mancanza di un eventuale specifico parere
giuridico/legale a supporto, ovvero di una potenziale pronuncia dell’organo giurisdizionale,
non può che essere lasciata alla valutazione e responsabilità di codesta Camera medesima la
definitiva decisione in merito all’argomento, tenuto naturalmente conto degli specifici
elementi del caso, concorrenti alla decisione stessa, quali ad esempio il decorso del tempo
dalla condanna e l’entità della pena pecuniaria comminata .
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
RC

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