Parere 8 giugno 2015 (Prot. 85793) - Agente e rappresentante di commercio. Requisiti professionali
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032867-parere-8-giugno-2015-prot-85793-agente-e-rappresentante-di-commercio-requisiti-professionali
[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura -
Registro Imprese - PISTOIA
Trasmessa via PEC :
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
Prot.: 0085793.08-06-2015
Oggetto: agente e rappresentante di commercio - requisiti professionali
Si fa riferimento al quesito sottoposto allo scrivente ufficio da codesta Camera di
commercio in data 26 maggio 2015, concernente la richiesta di parere in merito alla
possibilità che alle seguenti tipologie di lavoro possa essere riconosciuto il requisito
professionale abilitante di cui all’art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985:
1. esperienza lavorativa svolta in qualità di legale rappresentante in una società esercente
attività di "acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili.
Costruzione e vendita degli stessi, nonché tutte le operazioni immobiliari in genere";
2. esperienza lavorativa svolta in qualità di collaboratore familiare di un'impresa
individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza.
In proposito il parere che si rappresenta - in linea del tutto generale – è il seguente.
Nel primo caso, la tipologia di lavoro si ritiene possa rientrare in quella di “
prestazione della propria opera con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore
vendite” di cui all’art. 5, punto n. 2 della legge n. 204/1985, tenuto conto anche di quanto
chiarito dalla circolare ministeriale n. 3092/1985, che in proposito affermava che tale
requisito poteva essere riconosciuto, tra l’altro, anche al titolare di una qualsiasi impresa che
abbia svolto attività di vendita.
Parimenti nel secondo caso si ritiene possibile considerare abilitante, ai fini del
riconoscimento professionale di cui trattasi, l’attività di collaboratore familiare (o di
partecipante dell’impresa familiare), in quanto rinvenibile in essa lo svolgimento di mansioni
di “organizzazione e direzione delle vendite” previste dalla normativa (D.M. 21 agosto 1985,
art. 4); naturalmente nella favorevole assimilazione dell’incarico di collaboratore
/partecipante dell’impresa familiare ad un rapporto di concreta dipendenza dall’impresa
stessa.
[color=red][b]Per quanto riguarda poi la durata dell’ esperienza lavorativa in questione, è parere
dello scrivente che, in linea generale, il biennio di attività richiesto dalla norma possa
continuare ad essere maturato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda
( ora della SCIA, secondo il D.M. 26 ottobre 2011), anche sulla considerazione del disposto di
cui al comma 6 dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Ad ogni effetto di legge, i
richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA)”[/b][/color].
E’ infine da sottolineare che il riconoscimento di tali mansioni operative, dichiarate
dal soggetto stesso o dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, andranno debitamente e
correttamente attestate in modo che vi sia la concreta dimostrazione di aver svolto
effettivamente detta attività nell’ambito dell’impresa in questione.
Quanto sopra rappresentato fa salva, naturalmente, una specifica disamina in concreto
dei contenuti dell’attività svolta dai soggetti di cui ai punti che precedono, in base sia alla
documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere ai medesimi, che porti ad
un diverso avviso codesta Camera di commercio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
RC
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