Data: 2015-06-15 06:04:57

Attività di acconciatura. Affitto di poltrona - Parere 9 giugno 2015 MINISTERO

Parere 9 giugno 2015 (prot. n. 86335) - Attività di acconciatura. Affitto di poltrona

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032870-parere-9-giugno-2015-prot-n-86335-attivita-di-acconciatura-affitto-di-poltrona

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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Prot. n. 86335 del 9 giugno 2015
COMUNE DI MURAVERA
Ufficio commercio e attività produttive
Piazza Europa, 1
09043 – Muravera (CA)
Oggetto: Attività di acconciatura. Affitto di poltrona.
Con messaggio di posta elettronica del 25 maggio u.s. codesto Ufficio ha sottoposto allo
scrivente un quesito relativo alla fattispecie dell’affitto di poltrona e volto a conoscere [color=red][b]«se con il contratto
di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell’attività o se le stesse
debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)».[/b][/color]
La fattispecie dell’affitto di poltrona è stata oggetto della circolare emanata da questa
Amministrazione il 31 gennaio 2014, prot. n. 16361, nonché dei recenti pareri resi con note prot. n.
19468 dell’11 febbraio 2015, prot. n. 21864 del 17 febbraio 2015 e prot. n. 34836 del 12 marzo 2015,
che qui si intendono richiamati.
Come noto lo strumento dell’affitto di poltrona, riconducibile alla figura contrattuale prevista
dall’articolo 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile, consente al
titolare dell’attività di acconciatore o di estetista di affittare ad un terzo imprenditore in possesso dei
richiesti requisiti professionali una o più postazioni di lavoro all’interno dei locali nei quali egli
legittimamente svolge la propria attività. [b]Esso configura dunque un rapporto contrattuale tra due
distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti
disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza
igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.[/b]
E’ opportuno rimarcare la reciproca indipendenza delle parti del contratto, concedente ed
affittuario, che distingue nettamente la fattispecie in esame sia da ipotesi riconducibili all’ambito del
lavoro dipendente, sia da similari fattispecie di avvalimento, da parte dell’impresa esercente l’attività di
acconciatura, di soggetti non stabilmente inseriti in essa, tramite rapporti contrattuali di parasubordinazione
od anche di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 17 agosto
2005, n. 174.
[color=red][b]Dalla reciproca indipendenza delle imprese esercenti l’attività all’interno dei medesimi locali
deriva l’esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti.
Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del
consumatore che si affidi ai servizi dell’impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di
garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto che
costituisce condizione necessaria per l’efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da
parte delle Amministrazioni competenti.[/b][/color]
Sotto questo profilo la già menzionata circolare di questo Ministero, prot. n. 16361 del 31
gennaio 2014, individuava alcuni aspetti della fattispecie in relazione ai quali, alla luce di quanto qui
premesso, si evidenziava l’opportunità di una attenta valutazione in occasione di una eventuale
disciplina di dettaglio dei contratti in argomento.
Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato da codesto Ufficio, la
circolare rileva che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe
essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona». Nel
silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve
le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti
territoriali, non può che ritenersi che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai
soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell’affitto di poltrona non possa che costituire
l’indicazione da parte di questa Amministrazione circa l’auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra
cennate, della soluzione proposta.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Gianfrancesco Vecchio

[img width=300 height=202]http://www.cna-ms.it/thumb/stthumb.asp?image=/uploads/imgup/265it-poltrona-affitto.jpg&he=6700&wi=670[/img]

riferimento id:27305

Data: 2016-03-01 14:57:17

Re:Attività di acconciatura. Affitto di poltrona - Parere 9 giugno 2015 MINISTERO

Parere 8 febbraio 2016 (prot.32215) al Comune di Roma - Affitto di poltrona e cabina per acconciatori ed estetisti

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