Legge di stabilità - APPROVATA DEFINITIVAMENTE (12/11/2011) - testo finale
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
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Art. 10.
(Riforma degli ordini professionali e societa`
tra professionisti)
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per recepire i seguenti
principi:» sono sostituite dalle seguenti:
«Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per recepire i seguenti
princı`pi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali sono abrogate con effetto dall’entrata
in vigore del regolamento governativo
di cui al comma 5».
3. E ` consentita la costituzione di societa`
per l’esercizio di attivita` professionali regolamentate
nel sistema ordinistico secondo i
modelli societari regolati dai titoli V e VI
del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa`
tra professionisti le societa` il cui atto costitutivo
preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita`
professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualita` di soci dei
soli professionisti iscritti ad ordini, albi e
collegi, anche in differenti sezioni, nonche´
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, purche´ in possesso del titolo di studio
abilitante, ovvero soggetti non professio
nisti soltanto per prestazioni tecniche, o per
finalita` di investimento;
c) criteri e modalita` affinche´ l’esecuzione
dell’incarico professionale conferito
alla societa` sia eseguito solo dai soci in possesso
dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione
del socio professionista sia compiuta
dall’utente e, in mancanza di tale designazione,
il nominativo debba essere previamente
comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalita` di esclusione dalla societa`
del socio che sia stato cancellato dal rispettivo
albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque
modo formata, deve contenere l’indicazione
di societa` tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa` e` incompatibile
con la partecipazione ad altra societa`
tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza
del codice deontologico del proprio
ordine, cosı` come la societa` e` soggetta al regime
disciplinare dell’ordine al quale risulti
iscritta.
8. La societa` tra professionisti puo` essere
costituita anche per l’esercizio di piu` attivita`
professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari
e associativi gia` vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge, adotta un regolamento allo
scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti
commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni, e` abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «prendendo
come riferimento le tariffe professionali. E
ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 14.
(Riduzione degli oneri amministrativi
per imprese e cittadini)
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2013, sull’intero territorio nazionale si applica
la disciplina delle zone a burocrazia
zero prevista dall’articolo 43 del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013,
i provvedimenti di cui al primo periodo della
lettera a) del comma 2 dell’articolo 43 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono
adottati, ferme restando le altre previsioni
ivi contenute, in via esclusiva e all’unanimita`,
dall’ufficio locale del Governo, istituito
in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta
della regione, d’intesa con gli enti interessati
e su proposta del Ministro dell’interno,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. La trasmissione dei dati e
dei documenti previsti dal secondo periodo
della medesima lettera, avviene in favore
del medesimo ufficio.
3. L’ufficio locale del Governo e` presieduto
dal prefetto e composto da un rappresentante
della regione, da un rappresentante
della provincia, da un rappresentante della
citta` metropolitana ove esistente, e da un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso
di uno o piu` dei componenti, a pena di
inammissibilita`, deve essere manifestato
nella riunione convocata dal prefetto, deve
essere congruamente motivato e deve recare
le specifiche indicazioni delle modifiche e
delle integrazioni eventualmente necessarie
ai fini dell’assenso. Si considera acquisito
l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante
non partecipa alla riunione medesima,
ovvero non esprime definitivamente
la volonta` dell’amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l’applicazione dei commi
1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi
di natura tributaria, a quelli concernenti la
tutela statale dell’ambiente, quella della salute
e della sicurezza pubblica, nonche´ alle
nuove iniziative produttive avviate su aree
soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto
dei termini dei procedimenti, di cui all’articolo
7 del medesimo decreto, da parte degli
enti interessati, l’adozione del provvedimento
conclusivo e` rimessa all’ufficio locale
del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e la partecipazione all’ufficio
locale del Governo e` a titolo gratuito
e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e` abrogato l’articolo
7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, re
cante «Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, deve intendersi nel senso che
l’atto di trasferimento delle partecipazioni
di societa` a responsabilita` limitata ivi disciplinato
e` in deroga al secondo comma dell’articolo
2470 del codice civile ed e` sottoscritto
con la firma digitale di cui all’articolo
24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal 1º gennaio 2012, le societa`
a responsabilita` limitata che non abbiano nominato
il collegio sindacale possono redigere
il bilancio secondo uno schema semplificato.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le voci e la
struttura che compongono lo schema di bilancio
semplificato e le modalita` di attuazione
del presente comma.
10. I soggetti in contabilita` semplificata e i
lavoratori autonomi che effettuano operazioni
con incassi e pagamenti interamente
tracciabili possono sostituire gli estratti conto
bancari alla tenuta delle scritture contabili.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale
dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati
per il regime di contabilita` semplificata.
12. All’articolo 6 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 e` inserito
il seguente:
«4-bis. Nelle societa` di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato
per il controllo della gestione possono
svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza
di cui al comma 1, lettera b)».
13. L’articolo 2477 del codice civile e` cosı`
sostituito:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale
dei conti). – L’atto costitutivo puo` prevedere,
determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco e` obbligatoria se il
capitale sociale non e` inferiore a quello minimo
stabilito per le societa` per azioni.
La nomina del sindaco e` altresı` obbligatoria
se la societa`:
a) e` tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
b) controlla una societa` obbligata alla
revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato
due dei limiti indicati dal primo comma
dell’articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina del sindaco di cui
alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti
non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo
comma si applicano le disposizioni in tema
di societa` per azioni; se l’atto costitutivo
non dispone diversamente, la revisione legale
dei conti e` esercitata dal sindaco.
L’assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati i limiti indicati al secondo
e terzo comma deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea
non provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
».
14. All’articolo 2397 del codice civile e`
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le societa` aventi ricavi o patrimonio
netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto
puo` prevedere che l’organo di controllo sia
composto da un sindaco unico, scelto tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore
norme di legge o regolamentari che incidano,
direttamente o indirettamente, sulle materie
regolate dallo statuto sociale, le societa` cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro
V del codice civile, le cui azioni non
siano negoziate in mercati regolamentati
possono modificare il proprio statuto con le
maggioranze assembleari previste in via generale
dallo statuto per le sue modificazioni,
anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda
maggioranze piu` elevate per la modifica
di determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio
delle autorizzazioni relative ai trasporti
eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 9-bis e`
sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,
il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
modifica il regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo
che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma
sia sufficiente prevedere la trasmissione, per
via telematica, della prescritta richiesta di
autorizzazione, corredata della necessaria documentazione,
all’ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari,
e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data
fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono
essere rilasciate entro quindici giorni
dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo
13 del citato regolamento siano valide
per un numero indefinito di viaggi con
validita` annuale per la circolazione a carico
e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al
medesimo articolo 13 siano valide per un numero
definito di viaggi da effettuarsi entro
sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un unico
viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico
non e` prevista l’indicazione della tipologia e
della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo
13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita`
della natura del materiale e della tipologia
degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione
periodica prevista dall’articolo
13, come modificato ai sensi del presente
comma, e che questa sia rilasciata
con le modalita` semplificate di cui alla lettera
a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche
con validita` scaduta, siano rinnovabili su domanda
che deve essere presentata, in carta
semplice, per non piu` di tre volte, per un periodo
di validita` non superiore a tre anni,
quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano
rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni
di tipo singolo o multiplo, possano essere
indicati, con annotazione a parte fino ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva
di quelli scelti per il trasporto, pari a
cinque sia per il veicolo trattore che per il
veicolo rimorchio o semirimorchio e siano
ammesse tutte le combinazioni possibili tra
i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche
incrociate».
Art 15.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell’Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e re
golamentari in materia di documentazione
amministrativa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica e` sostituita
dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono
premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita`
personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorieta` sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati e` apposta, a pena di nullita`, la
dicitura: "Il presente certificato non puo` essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione
o ai privati gestori di pubblici
servizi"»;
b) all’articolo 41, il comma 2 e` abrogato;
c) all’articolo 43, il comma 1 e` sostituito
dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori
di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire
d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47, nonche´ tutti i dati e i documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’interessato,
degli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall’interessato
(L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo
44 e` aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio
di informazioni) – 1. Le informazioni relative
alla regolarita` contributiva sono acquisite
d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo
71, dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della specifica normativa
di settore»;
e) l’articolo 72 e` sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita` in materia
di accertamento d’ufficio e di esecuzione
dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento
d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli
di cui all’articolo 71 e della predisposizione
delle convenzioni quadro di cui all’articolo
58 del codice dell’amminisrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le amministrazioni certificanti individuano
un ufficio responsabile per tutte le attivita`
volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il
tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano
e rendono note, attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’amministrazione,
le misure organizzative adottate per
l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione
d’ufficio dei dati e per l’effettuazione
dei controlli medesimi, nonche´ le modalita`
per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di
controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d’ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai fini della misurazione
e della valutazione della performance
individuale dei responsabili dell’omissione
»;
f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e` sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati
o di atti di notorieta` (L)»;
2) e` aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi
a quanto previsto all’articolo 40,
comma 02 (L)».
2. All’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma
5, lettera a), da` altresı` conto, in apposita sezione,
del rispetto dei livelli minimi di regolazione
comunitaria ai sensi dei commi 24-
bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l’introduzione
o il mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive stesse, salvo quanto previsto
al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di
requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente
necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o
oggettivo di applicazione delle regole rispetto
a quanto previsto dalle direttive, ove
comporti maggiori oneri amministrativi per
i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di
sanzioni, procedure o meccanismi operativi
piu` gravosi o complessi di quelli strettamente
necessari per l’attuazione delle direttive.
24-quater. L’amministrazione da` conto
delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi
d’impatto della regolamentazione, in
relazione alle quali si rende necessario il superamento
del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti
ad AIR, le Amministrazioni utilizzano
comunque, i metodi di analisi definiti dalle
direttive di cui al comma 6 del presente articolo
».
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234) (GU n. 265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n.234)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321311126976
Nella legge di stabilità vi è una disposizione che modifica il T.U. sulla documentazione amministrativa (il D.P.R. 445/2000); in particolare dopo l'art.44 viene inserito l'Art. 44-bis. nel quale si dice "Le informazioni relative alla regolarita' contributiva [b]sono acquisite d'ufficio[/b], ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore".
Ciò comporta l'abolizione dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva che rilascia l'Inps o gli altri soggetti abilitati?
Nella legge di stabilità vi è una disposizione che modifica il T.U. sulla documentazione amministrativa (il D.P.R. 445/2000); in particolare dopo l'art.44 viene inserito l'Art. 44-bis. nel quale si dice "Le informazioni relative alla regolarita' contributiva [b]sono acquisite d'ufficio[/b], ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore".
Ciò comporta l'abolizione dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva che rilascia l'Inps o gli altri soggetti abilitati?
[/quote]
Senz'altro, ed in questa ottica ancora più significativa la norma:
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»
So che la regione Toscana (come già altre regioni hanno fatto) sta approvando una legge che rende necessaria la presentazione del DURC al fine dell'esercizio del commercio su area pubblica. Dovrebbe essere una modifica alla L.R. 28/2005.
Vedremo...