Data: 2015-06-13 07:42:38

Cinema all'aperto

Nel ns. comune l'associazione giovanile intende organizzare serate di cinema all'aperto, con visione gratuita. L'area in cui vengono proiettati i film ha le seguenti caratteristiche:
a) non è recintata, è di proprietà dell'adiacente chiesa parrocchiale;
b) la capienza è superiore alle 200 persone e ci sono le sedie per il pubblico;
c) non sono allestiti impianti elettrici, ma vi è una prolunga per allacciare il proiettore alla corrente elettrica della chiesa parrocchiale.
d) è presente un'area di somministrazione alimenti, con allestimento di gazebi e presenza di bombole di gas per la cucina.
Quali sono gli adempimenti ai fini della sicurezza? Esame progetto della C.C.V.L.P.S. o applicazione del titolo IX? Sono abbastanza in dubbio. Senza considerare che nell'eventualità che fosse necessario il parere sul progetto da parte della CCVLPS, gli organizzatori rispondono che "in questo Comune non si può mai organizzare niente, troppi paletti e ostacoli" :(

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Data: 2015-06-14 12:40:54

Re:Cinema all'aperto

Cinema e teatri non sono sottoposti all’autorizzazione ex art. 68/69 TULPS (dal 1998), resta in vigore l’art. 80 TULPS. Benché la tendenza sia quella di non applicare tutto il TULPS alle ipotesi di feste o trattenimenti gratuiti, quando le aree dello spettacolo sono aperte a tutti al pari di un pubblico esercizio, allora l’art. 80 è cogente.
Nel tuo caso non siamo in presenza di un luogo recintato per il pubblico spettacolo (cosa che escluderebbe l’80 TULPS) ma ci sono le strutture per lo stazionamento del pubblico. In sintesi, si applica l’80 TULPS con le prescrizioni di cui al DM 19/08/96 (vedi anche per le sedie).
Dato che la capienza è sopra le 200 occorre l’intervento della CCVLPS nell’ambito del procedimento abilitativo (silenzio assenso in 60 gg). In questo caso non ci si riferisce al parere ma la CCVLPS deve proprio intervenire nel procedimento ed eseguire le verifiche.
Il DM 19/08/1996 è finito per diventare un regolamento dell’art. 80 TULPS e quindi l’80 TULPS si applica nei casi lì previsti: [i]luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e [u]con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico[/u].[/i]
Per altro verso: [i]Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane [u]prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico[/u] per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche...[/i]

Non dipende dal comune, dipende dal legislatore, sarebbe come se qualcuno si lamentasse con il comune perché bisogna portare il casco in moto.
Il comune può adeperarsi per concludere il procedimento in pochissimi giorni.

Per quello che rigurada la prevenzione incendi, il DPR 151/2011 esclude dal suo campo di applicazione gli spettacoli temporanei. Sarà la CCVLPS a valutare sulle prescrizioni da impartire.

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