Data: 2015-06-13 06:55:58

ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Schemi di bilancio ENTI LOCALI - DM 20/5/15

ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Schemi di bilancio ENTI LOCALI - DM 20/5/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2015
[color=red][b]Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, relativo alle disposizioni in materia di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42. (15A04478) [/b][/color]
(GU n.134 del 12-6-2015)

                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                    del Ministero dell'economia
                          e delle finanze

                          di concerto con

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
                    del Ministero dell'interno

                                  e

          IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
                      LE AUTONOMIE E LO SPORT
            della Presidenza del Consiglio dei ministri

  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42;
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  la  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di  cui
all'art. 3-bis»;
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali;
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»;
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015  e  integrata
nel corso della riunione del 15 aprile 2015;

                              Decreta:

                              Art. 1

            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
              concernente la programmazione di bilancio

  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» e' sostituita
dalla seguente «ottobre»;
    b) al paragrafo 4.2:
      1) alla lettera d) la parola «10» e' sostituita dalla  seguente
«20»;
      2) alla lettera i), le parole «da parte della Giunta  entro  il
30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed  entro
il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle  seguenti
«entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  all'esercizio  di
riferimento.»;
    c) al paragrafo 8.1 le seguenti  parole  sono  cancellate  «Negli
enti locali con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  l'analisi
strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai soli  punti
2 e 3.»;
    d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente:
  «8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato
  Il Documento  unico  di  programmazione  semplificato,  predisposto
dagli enti locali con popolazione fino a 5.000  abitanti,  individua,
in coerenza  con  il  quadro  normativo  di  riferimento  e  con  gli
obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  della
situazione socio economica  del  proprio  territorio,  le  principali
scelte  che  caratterizzano  il  programma  dell'amministrazione  da
realizzare nel corso  del  mandato  amministrativo  e  gli  indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
  Gli  indirizzi  generali  individuati  dal  documento  unico  di
programmazione semplificato riguardano principalmente:
    1. l'organizzazione  e  la  modalita'  di  gestione  dei  servizi
pubblici ai cittadini,  tenuto  conto  dei  fabbisogni  e  dei  costi
standard e del ruolo degli eventuali organismi,  enti  strumentali  e
societa' controllate e partecipate.
  Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo  degli  organismi
ed  enti  strumentali  e  societa'  controllate  e  partecipate  con
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria,  agli
obiettivi di servizio e  gestionali  che  devono  perseguire  e  alle
procedure di controllo di competenza dell'ente.
    2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e  la  verifica
della sostenibilita' economico  finanziaria  attuale  e  prospettica,
anche in  termini  di  equilibri  finanziari  del  bilancio  e  della
gestione.
  Devono  essere  oggetto  di  specifico  approfondimento  almeno  i
seguenti aspetti, relativamente ai quali  saranno  definiti  appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
    a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche  con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e  dei
riflessi per quanto riguarda la spesa  corrente  per  ciascuno  degli
anni dell'arco temporale di riferimento;
    b. i  programmi  ed  i  progetti  di  investimento  in  corso  di
esecuzione e non ancora conclusi;
    c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
    d. la spesa corrente  con  specifico  riferimento  alla  gestione
delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla  qualita'  dei
servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
    e. l'analisi  delle  necessita'  finanziarie  e  strutturali  per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
    f. la gestione del patrimonio;
    g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto
capitale;
    h. l'indebitamento con analisi della  relativa  sostenibilita'  e
andamento tendenziale nel periodo di mandato;
    i.  gli  equilibri  della  situazione  corrente  e  generali  del
bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
  3. Disponibilita' e gestione delle risorse  umane  con  riferimento
alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue  articolazioni
e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
  4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le  disposizioni
del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica.
  Ogni anno sono verificati gli  indirizzi  generali  e  i  contenuti
della programmazione con particolare  riferimento  al  reperimento  e
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilita'  economico  -
finanziaria, come sopra esplicitati.  A  seguito  della  verifica  e'
possibile operare  motivatamente  un  aggiornamento  degli  indirizzi
generali approvati.
  In considerazione degli indirizzi  generali  di  programmazione  al
termine  del  mandato,  l'amministrazione  rende  conto  del  proprio
operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  quale  dichiarazione
certificata    delle    iniziative    intraprese,    dell'attivita'
amministrativa  e  normativa  e  dei  risultati  riferibili  alla
programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.
  Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione
dei documenti contabili di previsione  dell'ente,  indica,  per  ogni
singola missione/programma del bilancio,  gli  obiettivi  che  l'ente
intende  realizzare  negli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di
previsione (anche se  non  compresi  nel  periodo  di  mandato).  Per
ciascuna missione/programma gli enti  possono  indicare  le  relative
previsioni  di  spesa  in  termini  di  competenza  finanziaria.  Con
riferimento al primo  esercizio  possono  essere  indicate  anche  le
previsioni di cassa.
  Per ogni singola  missione/programma  sono  altresi'  indicati  gli
impegni pluriennali di spesa gia' assunti  e  le  relative  forme  di
finanziamento.
  Gli  obiettivi  individuati  per  ogni  missione  /  programma
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale  degli  indirizzi
generali e costituiscono indirizzo vincolante per i  successivi  atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i
documenti di programmazione. L'individuazione delle  finalita'  e  la
fissazione  degli  obiettivi  per  ogni  missione  /  programma  deve
"guidare", negli altri strumenti di programmazione,  l'individuazione
dei progetti strumentali alla loro realizzazione e  l'affidamento  di
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
  Gli obiettivi devono  essere  controllati  annualmente  a  fine  di
verificarne  il  grado  di  raggiungimento  e,  laddove  necessario,
modificati,  dandone  adeguata  giustificazione,  per  dare  una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti  dell'ente
e del  processo  di  formulazione  dei  programmi  all'interno  delle
missioni.
  Il  Dup  semplificato  comprende  inoltre,  relativamente  all'arco
temporale di riferimento del bilancio di previsione:
    a)  gli  obiettivi  degli  organismi  facenti  parte  del  gruppo
amministrazione pubblica;
    b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con  gli
strumenti urbanistici vigenti;
    c) la programmazione dei lavori pubblici;
    d) la programmazione del fabbisogno di personale;
    e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei
beni patrimoniali.
  La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve  essere
svolta  in  conformita'  ad  un  programma  triennale  e  ai  suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
  I lavori da realizzare nel primo anno del  triennio  sono  compresi
nell'elenco annuale che costituisce il documento  di  previsione  per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
  La programmazione del fabbisogno di personale  che  gli  organi  di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge,  deve
assicurare le esigenze di funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente  con
le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
  Al fine di procedere al riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
proprio  patrimonio  immobiliare  l'ente,  con  apposita  delibera
dell'organo  di  governo  individua,  redigendo  apposito  elenco,  i
singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra  questi  devono  essere
individuati  quelli  non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Sulla base delle informazioni  contenute  nell'elenco
deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e  valorizzazioni
patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
  La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti,
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
  L'iscrizione degli  immobili  nel  piano  determina  una  serie  di
effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e  disciplinati
dalla legge.
  Infine, nel DUP  devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori
strumenti  di  programmazione  relativi  all'attivita'  istituzionale
dell'ente richiesti dal legislatore. Si  fa  riferimento  ad  esempio
alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione  e
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n.
98/2011 - legge n. 111/2011»;
    e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di  delibera  di
approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva  lo  schema  di
delibera»;
    f) alla fine del paragrafo 9.7 e' aggiunto  il  seguente  periodo
«Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di
previsione e' approvato  dopo  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui, il prospetto del risultato di  amministrazione  presunto  e'
sostituito dal prospetto di  cui  all'allegato  n.  5/2  al  presente
decreto unitamente al prospetto del risultato di  amministrazione  al
31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»;
    g) al paragrafo 9.11.4:
      1) nella tabella «1) Elenco analitico delle  risorse  vincolate
rappresentate  nel  prospetto  del  risultato  di  amministrazione
presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o  eliminazione
del  vincolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «Cancellazione
dell'accertamento o eliminazione  del  vincolo  (+)  e  cancellazione
degli impegni (-)»;
      2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente
alle tabelle n. 2) e 3)» e' inserito il seguente periodo: «Si ricorda
che,  nel  rispetto  del  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria 9.2, le risorse destinate  al  cofinanziamento  nazionale
sono  classificate  tra  i  i  vincoli  derivanti  da  trasferimenti.
Considerato che per tali risorse non e' possibile fare riferimento ad
uno  specifico  capitolo  di  entrate,  nella  colonna  «Capitolo  di
entrata» si indica «Cof. Naz.»;
      3)  dopo  le  parole  «E'  necessario  distinguere  le  entrate
vincolate alla realizzazione di una specifica  spesa,  dalle  entrate
destinate al finanziamento di una generale categoria di spese,  quali
la spesa sanitaria o la spesa UE»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «La
natura  vincolata  dei  trasferimenti  UE  si  estende  alle  risorse
destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono
essere  considerate  come  "vincolate  da  trasferimenti"  ancorche'
derivanti da entrate proprie  dell'ente.  Per  gli  enti  locali,  la
natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della  disciplina
dei vincoli di cassa»;
    h) al paragrafo 11, le  parole  «di  cui  all'articolo  18»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-bis».
                              Art. 2

            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
              concernente la contabilita' finanziaria

  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al paragrafo 3.3:
      1) dopo le  parole  «(la  media  del  rapporto  tra  incassi  e
accertamenti per ciascuna tipologia  di  entrata).»  e'  inserito  il
seguente periodo «Gli  enti  che  negli  ultimi  tre  esercizi  hanno
formalmente attivato  un  processo  di  accelerazione  della  propria
capacita' di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre  esercizi»,
con la seguente nota a pie' pagina, in  corrispondenza  delle  parole
«capacita' di riscossione»: «Ad esempio attraverso  la  creazione  di
unita' organizzative dedicate o l'avvio di procedure  di  riscossione
piu' efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);.
      2) dopo le  parole  «In  sede  di  rendiconto,  fin  dal  primo
esercizio di applicazione del presente  principio,  l'ente  accantona
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti  di
dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto riguardante  il  fondo
allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva
la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018,  disciplinata
nel presente principio.»;
      3) dopo le parole «puo' essere destinata alla  copertura  dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita'  del
bilancio di previsione dell'esercizio  successivo  a  quello  cui  il
rendiconto  si  riferisce.»  sono  aggiunte  le  seguenti  «Il  primo
accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'  eseguito  in  occasione  del
riaccertamento  straordinario  dei  residui,  ed  e'  effettuato  con
riferimento all'importo complessivo  dei  residui  attivi  risultanti
dopo la cancellazione  dei  crediti  al  31  dicembre  2014  cui  non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del  1°
gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che,  annualmente,
comporta la formazione di nuovi residui attivi  e  la  riscossione  o
cancellazione dei vecchi crediti, lo stock  complessivo  dei  residui
attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel  tempo.  Pertanto,
se  l'ammontare  dei  residui  attivi  non  subisce  significative
variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende  ad  essere
stabile e, di conseguenza, gran parte  dell'accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita' effettuato annualmente nel bilancio di
previsione  per  evitare  di  spendere  entrate  non  esigibili
nell'esercizio,  non  e'  destinato  a  confluire  nella  quota  del
risultato di amministrazione accantonata  per  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. Infatti, se i residui attivi  sono  stabili  nel
tempo, nella quota del risultato di amministrazione  accantonata  per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' confluisce solo la parte  del
fondo accantonato nel bilancio di previsione  di  importo  pari  agli
utilizzi del fondo crediti a  seguito  della  cancellazione  o  dello
stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione  delle
difficolta'  di  applicazione  dei  nuovi  principi  riguardanti  la
gestione  dei  residui  attivi  e  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' che hanno determinato  l'esigenza  di  rendere  graduale
l'accantonamento nel bilancio di previsione, in  sede  di  rendiconto
relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018,
la quota accantonata nel risultato di amministrazione  per  il  fondo
crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per un importo
non inferiore al seguente:

--------------------------------------------------------------------
  +  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel  risultato  di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio  cui  il  rendiconto  si
riferisce
  - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuati
per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
  + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione
per il Fondo crediti di dubbia esigibilita',  nell'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce
--------------------------------------------------------------------

  L'adozione di tale  facolta'  e'  effettuata  tenendo  conto  della
situazione  finanziaria  complessiva  dell'ente  e  del  rischio  di
rinviare oneri all'esercizio 2019.
    b) al paragrafo  3.11,  dopo  le  parole  «viene  a  scadenza  la
relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti  i
permessi di  costruire  destinati  al  finanziamento  delle  opere  a
scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica N. 380/2001, sono accertate  nell'esercizio  in  cui
avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in  cui  la
convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il  collaudo  delle
opere.  Anche  la  spesa  per  le  opere  a  scomputo  e'  registrata
nell'esercizio  in  cui  nasce  l'obbligazione  giuridica,  ovvero
nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui  sono  formalizzati
gli accordi e/o convenzioni  che  prevedono  la  realizzazione  delle
opere, con imputazione all'esercizio in  cui  le  convenzioni  e  gli
accordi prevedono la consegna del bene. A seguito  della  consegna  e
del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in  quietanza  di
entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata  per  permessi  da
costruire  (trattasi  di    una    regolazione    contabile).    La
rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate  per  permessi
da costruire destinate  al  finanziamento  di  opere  a  scomputo  e'
possibile solo nei casi in cui la consegna delle  opere  e'  prevista
dai  documenti  di  programmazione  (DUP  e  Piano  delle  opere
pubbliche).»;
    c) al paragrafo 3.22, alla lettera  c),  dopo  le  parole  «Oneri
finanziari  derivanti  dall'estinzione  anticipata  di  prestiti
(U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di  prestiti
della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un
apposito  conto  intestato  all'ente,  contabilizzati  secondo  le
modalita' previste dal principio 3.18, se  il  finanziamento  non  e'
stato  interamente  erogato  dalla  Cassa  Depositi  e  prestiti,
considerato  che  il  residuo  debito  e'  registrato  al  lordo  del
finanziamento  non  erogato,  cui  corrisponde,  il  residuo  attivo
registrato nel titolo 5, come "Prelievi da  depositi  bancari"  (cod.
E.5.04.07.01.000),  ai  fini  della  determinazione  del  costo/onere
dell'operazione,  e'  necessario  considerare  anche  l'importo  del
residuo  attivo  registrato  nel  titolo  5.  Conseguentemente,  la
regolazione  contabile  relativa  alla  quota  del  residuo  debito
corrispondente al debito ancora non erogato dalla  Cassa  Depositi  e
Prestiti  e'  effettuata  a  valere  sia  del  residuo  attivo,  sia
dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.»;
    d) al paragrafo 5.2:
      1)  sostituire  le  parole  «contratti  di  affitto  e  di
somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di
affitto,  di  somministrazione  e  altre  forniture  periodiche
ultrannuali. Ad esempio, al momento  della  firma  del  contratto  di
fornitura continuativa di servizi  a  cavallo  tra  due  esercizi  si
impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due  esercizi  le
relative quote di spesa. Ciascuna  quota  di  spesa  trova  copertura
nelle risorse correnti  dell'esercizio  in  cui  e'  imputata  e  non
richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»;
      2) dopo le parole «L'ente fornisce informazioni riguardanti  la
gestione  IVA  nella  relazione  sulla  gestione  al  consuntivo.»
aggiungere  le  seguenti  «In  contabilita'  finanziaria,  le  spese
effettuate  nell'ambito  di  attivita'  commerciali  soggette  al
meccanismo  dell'inversione  contabile  (reverse  charge),  sono
registrate come segue:
        a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o  di  servizi
e' impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
        b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di  importo
pari all'IVA derivante dall'operazione di  inversione  contabile,  al
capitolo  codificato  E.3.05.99.03.001  Entrate  per  sterilizzazione
inversione contabile IVA (reverse charge).
        c. emette un ordine di pagamento a favore del  fornitore  per
l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di  spesa
di cui  alla  lettera  a,  con  contestuale  ritenuta  per  l'importo
dell'IVA;
        d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla  lettera  a.  si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo  a
valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
        e.  alle  scadenze  per  la  liquidazione  dell'IVA,  in
considerazione delle risultanze delle  scritture  della  contabilita'
economico  patrimoniale  e  delle  scritture  richieste  dalle  norme
fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se  risulta  un
debito  IVA,  impegna  la  relativa  spesa  alla  voce  codificata
U.1.10.03.01.000  «Versamenti  IVA  a  debito  per  le  gestioni
commerciali».
    e) al paragrafo 5.5:
      1) sostituire  le  parole  «Si  provvede  poi  contabilmente  a
registrare  un  pagamento  di  pari  importo,  versato  nel  bilancio
dell'ente all'entrata di cui al  punto  6  (trattasi  di  regolazione
contabile)»  con  le  seguenti  «Si  provvede  poi  contabilmente  a
registrare  un  pagamento  di  pari  importo,  versato  nel  bilancio
dell'ente all'entrata di cui al  punto  7  (trattasi  di  regolazione
contabile)»;
      2) sostituire  le  parole  «L'ente  escusso  puo'  decidere  di
estinguere anticipatamente il debito residuo. In  tal  caso  registra
solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)»  con  le  parole  «L'ente
escusso  puo'  decidere  di  estinguere  anticipatamente  il  debito
residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e
6)».
    f) Dopo il paragrafo 5.6 e' inserito il seguente paragrafo:  «5.7
La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).
  L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, ha inserito nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
633/1972, l'art. 17-ter,  che  prevede  la  scissione  del  pagamento
dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni
pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attivita'  per
le quali non sono soggetti passivi di IVA.
  Pertanto, in attuazione di tali  disposizioni,  le  amministrazioni
pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi,  effettuano
il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.
  In contabilita' finanziaria, le spese soggette alla  scissione  dei
pagamenti sono impegnate  per  l'importo  comprensivo  di  IVA  e,  a
seguito del  ricevimento  della  fattura  emessa  dal  fornitore  con
l'annotazione  «scissione  dei  pagamenti»,  per  le  successive
registrazioni  contabili  possono  essere  adottate  due  modalita'
alternative:
    1) se l'ente  intende  avvalersi  dell'opzione  che  consente  di
effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente  al  pagamento
delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi
due distinti ordini di pagamento. Il primo  ordinativo  e'  emesso  a
favore del fornitore per la spesa al  netto  di  IVA,  il  secondo  a
favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
    2) se l'ente non effettua il versamento  IVA  contestualmente  al
pagamento della fattura, si provvede a:
      a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro,
al  capitolo  codificato  E.9.01.01.02.001  Ritenuta  per  scissione
contabile IVA (split payment);
      b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento  di
cui alla lettera a, sempre  tra  le  partite  di  giro,  al  capitolo
codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute  per  scissione
contabile IVA (split payment);
      c. emettere un ordine di pagamento a favore del  fornitore  per
l'importo  fatturato  al  lordo  dell'IVA  a  valere  dell'impegno
riguardante l'acquisto di beni o servizi,  con  contestuale  ritenuta
per l'importo dell'IVA;
      d. a fronte della ritenuta IVA  indicata  alla  lettera  c.  si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo  a
valere dell'accertamento di cui alla lettera a;
      e. alle scadenze previste per il  versamento  dell'IVA,  l'ente
emette un ordine di pagamento a favore dell'erario,  per  un  importo
pari al complessivo debito IVA, a valere  degli  impegni  di  cui  al
punto b).
  La modalita' di contabilizzazione 1) e' adottata  dagli  enti  che,
per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano  effettuare
sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle  fatture.  Si
tratta di una modalita' di registrazione semplificata,  prevista  per
gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un  numero  limitato
di operazioni di acquisto di beni  e  servizi.  In  altre  parole  e'
richiesta    l'applicazione    costante    della    modalita'    di
contabilizzazione dello split payment  con  riferimento  al  medesimo
esercizio.»;
    g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base  di  tempi  e  di
importi  predefiniti.»  aggiungere  «I  destinatari  delle  spese
concernenti i "trasferimenti per conto  terzi"  registrano  l'entrata
come trasferimento del soggetto per conto del quale il  trasferimento
e' stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti
devono essere registrati con imputazione  alla  voce  del  piano  dei
conti che  indica  il  soggetto  che  ha  effettivamente  erogato  le
risorse";
    h) al paragrafo 8.9, sostituire la  parola  "aggiornate"  con  le
seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base  di  dati  di
preconsuntivo dell'anno precedente.";
    i) al paragrafo 9.2:
      1) dopo le parole  "rendere  meno  "incerto"  il  risultato  di
amministrazione" aggiungere le  seguenti:  "L'accantonamento  di  una
quota del risultato di amministrazione al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato  nel
prospetto concernente il fondo crediti, allegato al  rendiconto  (che
distingue la parte corrente dalla parte in conto  capitale).  Per  le
regioni, l'importo del disavanzo di cui alla  lettera  A)  risultante
dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo
pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato
con il ricorso al debito, stanziando  in  entrata  la  corrispondente
entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di  accertamento
in presenza di  effettive  esigenze  di  cassa.  Invece,  l'eventuale
disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo  crediti
di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate
agli investimenti, costituisce un debito  derivante  dalla  gestione,
che deve essere applicato al  bilancio  di  previsione  in  corso  di
gestione, come disavanzo da ripianare secondo le  modalita'  previste
dall'ordinamento contabile,  salvo  l'accantonamento  per  i  residui
perenti in conto capitale  che  puo'  essere  finanziato  dal  debito
autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio,
per il  recupero  della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito
autorizzato  e  non  contratto,  e'  possibile  utilizzare  una  voce
distinta rispetto all'ordinario disavanzo da  recuperare,  denominata
"Disavanzo determinato dal debito autorizzato e  non  contratto",  da
iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»;
      2) dopo le parole «c)  derivanti  da  trasferimenti  erogati  a
favore dell'ente  per  una  specifica  destinazione.»  aggiungere  le
seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si  estende  alle
risorse  destinate  al  cofinanziamento  nazionale.  Pertanto,  tali
risorse devono essere considerate come "vincolate  da  trasferimenti"
ancorche' derivanti  da  entrate  proprie  dell'ente.  Per  gli  enti
locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini  della
disciplina dei vincoli cassa.»;
      3) dopo le parole «b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  (per  gli  enti  locali
previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con  mezzi
ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari  si  intendono
tutte le  possibili  politiche  di  contenimento  delle  spese  e  di
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare
all'esaurimento delle politiche tributarie  regionali  e  locali.  E'
pertanto possibile utilizzare l'avanzo  libero  per  la  salvaguardia
degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»;
      4) dopo le parole «della sana e corretta  gestione  finanziaria
dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che  il  bilancio
di previsione deve essere approvato in equilibrio,  senza  utilizzare
l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui  il  bilancio
e' approvato:
        a)  successivamente    all'approvazione    del    rendiconto
dell'esercizio precedente,
        b) dopo le scadenze previste dal regolamento  e  dalla  legge
per la verifica degli equilibri di bilancio,
        c) risulta in  modo  inequivocabile  che  non  sia  possibile
approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione  del  bilancio  devono
essere assunti i provvedimenti di  cui  all'art.  50,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 118/2011  (per  le  regioni),  e  adottate  le
procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo  a  salvaguardia  degli
equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui  alla
lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti
di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per
le  regioni),  e  delle  procedure  dell'art.  193  di  controllo  a
salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»;
    j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi:
  «10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.
  Nel caso in cui  una  spesa  sia  pagata  anticipatamente  rispetto
all'incasso  della  correlata  entrata  vincolata,  il  mandato  di
pagamento non riporta l'indicazione di cui  all'art.  185,  comma  2,
lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli
di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti  o  ai
prestiti, in quanto la spesa non e' effettuata a  valere  di  incassi
vincolati.
  Di  conseguenza,  l'ordinativo  di  incasso  concernente  l'entrata
correlata  incassata  successivamente  al  correlato  pagamento,  non
riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera  d),  del
TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate
derivanti da legge,  da  trasferimenti  o  da  prestiti,  in  quanto,
essendo il vincolo  gia'  stato  rispettato,  gli  incassi  non  sono
vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.
  10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre
  In  sede  di  predisposizione  del  rendiconto,  a  seguito  della
comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della
cassa vincolata per le spese correnti da  parte  del  tesoriere  alla
data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce,
l'ente effettua le consuete  registrazioni  contabili  riferite  alla
data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo  di  cassa  vincolata  non
completamente reintegrata alla data del 31  dicembre,  per  l'importo
non ancora reintegrato, si accerta l'entrata  da  "Reintegro  incassi
vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa  per
"Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai  sensi
dell'art. 195 del TUEL".
  A seguito della comunicazione da parte del  tesoriere  dei  sospesi
riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile e'
effettuata in conto residui.
  Nel conto del tesoriere e' data evidenza della  composizione  della
cassa vincolata alla fine  dell'anno  e  dell'eventuale  utilizzo  di
cassa vincolata ancora da reintegrare.»;
    k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di  cui  all'allegato
n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»;
    l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire  le  parole
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con  le  seguenti
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;
                              Art. 3

Allegato  4/3  -  Principio  contabile  applicato  concernente  la
  contabilita' economico  patrimoniale  degli  enti  in  contabilita'
  finanziaria

  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al paragrafo n. 4.3:
      1) dopo le parole  «al  fine  di  considerare  eventuali  ratei
passivi  e  risconti  attivi.»  aggiungere  le  seguenti  «Ai  fini
dell'applicazione  della  disciplina  riguardante  la  scissione  dei
pagamenti  (split  payment),  le  procedure  informatiche  dell'ente
consentono, in automatico, di registrare distintamente a  fronte  del
costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e  il
debito IVA, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 11.»
      2) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA  (reverse
charge),  le  procedure  informatiche  dell'ente  consentono,  in
automatico, di determinare il debito nei confronti del  fornitore  al
netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA
a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
    b) al paragrafo 4.12:
      1) dopo le parole «necessari  al  funzionamento  dell'attivita'
ordinaria  dell'ente.»  sono  inserite  le  seguenti  «Nel  corso
dell'esercizio  i  costi  sono  rilevati  in  corrispondenza  alla
liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA,
esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve  le
rettifiche e le integrazioni  effettuate  in  sede  di  scritture  di
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi
e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della  scissione
dei pagamenti (split payment) di cui all'art.  1,  comma  629,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;
      2)  dopo  le  parole  «distintamente,  l'importo  dell'IVA»
aggiungere le seguenti «a credito»;
      3) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA  (reverse
charge),  le  procedure  informatiche  dell'ente  consentono,  in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo  pari  all'IVA  a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
    c) al paragrafo 4.13:
      1) dopo le parole  «ratei  passivi  e  risconti  attivi.»  sono
inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono  rilevati
in corrispondenza alla liquidazione della spesa  per  l'acquisto  dei
beni (comprensivo di IVA, esclusi i  costi  riguardanti  le  gestioni
commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni  effettuate
in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare
eventuali  ratei  passivi  e  risconti  attivi.  Le  modalita'  di
contabilizzazione della scissione dei pagamenti  (split  payment)  di
cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
indicate nell'esempio n. 11.»;
      2) dopo le parole  «l'acquisto  di  materie  prime  e  beni  di
consumo.» aggiungere le seguenti  «Ai  fini  dell'applicazione  della
disciplina  riguardante  l'inversione  contabile  dell'IVA  (reverse
charge),  le  procedure  informatiche  dell'ente  consentono,  in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo  pari  all'IVA  a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
    d) al paragrafo 4.18:
      1) dopo le parole «quello di durata residua  del  contratto  di
locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione,  sono
considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto  di
concessione amministrativa e i beni  demaniali  la  cui  gestione  e'
trasferita ad un ente dalla legge.»
      2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti»  sono  aggiunte
le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui  la  spesa  e'
prevista come obbligatoria dalla legge»;
    e) al paragrafo 5,  dopo  le  parole  «con  il  campo  competenza
temporale sono gestibili i ratei e i  risconti).»  sono  aggiunte  le
seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento  economico,  e'
necessario assimilare  le  spese  liquidabili  di  cui  al  principio
applicato della contabilita' finanziaria n. 6.1 alle spese  liquidate
cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in
corrispondenza  agli  impegni  liquidabili  che  nella  contabilita'
finanziaria, in quanto  esigibili,  sono  considerati  di  competenza
finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione e' stata resa, nella
contabilita' economico patrimoniale, e' effettuata  la  registrazione
"Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di  attribuire
il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio,  ancorche'
non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»;
    f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5)
      1)  sono  eliminate  le  parole  «N.B1  Le  codifiche  e  le
denominazioni delle voci  del  piano  dei  conti  integrato  potranno
essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione  del  piano  dei
conti definitivo (a decorrere dal 2014).»;
  2) le parole «N.B2» e' sostituita dalle parole «N.B.»;

              Parte di provvedimento in formato grafico

                              Art. 4

              Allegato 6 - Piano dei conti integrato

  1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel piano dei conti finanziario di  cui  all'allegato  n.  6/1
sono inserite le seguenti voci:

+-------------------------------+---------------------------------+
|Entrate per sterilizzazione    |                                |
|Inversione contabile IVA      |                                |
|(reverse charge)              |                E.3.05.99.03.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Entrate per sterilizzazione    |                                |
|Inversione contabile IVA      |                                |
|(reverse charge)              |                E.3.05.99.03.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ritenute per scissione        |                                |
|contabile IVA (split payment)  |                E.9.01.01.02.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ritenute per scissione        |                                |
|contabile IVA (split payment)  |                E.9.01.01.02.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su  |                                |
|beni di terzi                  |                U.2.02.03.06.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su  |                                |
|beni demaniali di terzi        |                U.2.02.03.06.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su  |                                |
|altri beni di terzi            |                U.2.02.03.06.999|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Versamento delle ritenute per  |                                |
|scissione contabile IVA (split |                                |
|payment)                      |                U.7.01.01.02.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Versamento delle ritenute per  |                                |
|scissione contabile IVA (split |                                |
|payment)                      |                U.7.01.01.02.001|
+-------------------------------+---------------------------------+

    a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 per
le  voci  di  cui  ai  codici  U.1.07.04.03.001,  U.1.07.04.03.002  e
U.1.07.04.03.999, le parole «mutui  e  altri  finanziamenti  a  medio
lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;
    b) nel piano dei conti patrimoniale di cui  all'allegato  n.  6/3
per le voci di cui ai codici 2.4.1.03.05.03.001, 2.4.1.03.05.03.002 e
2.4.1.03.05.03.999 le parole le parole «mutui e altri finanziamenti a
medio lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;
    c) nel piano dei conti patrimoniale di cui  all'allegato  n.  6/3
sono inserite le seguenti voci:

+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Manutenzione straordinaria su |
|1.2.1.07                            |beni di terzi                |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Manutenzione straordinaria su |
|1.2.1.07.01                        |beni di terzi                |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Manutenzione straordinaria su |
|1.2.1.07.01.01                      |beni di terzi                |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Manutenzione straordinaria su |
|1.2.1.07.01.01.001                  |beni demaniali di terzi      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Manutenzione straordinaria su |
|1.2.1.07.01.01.999                  |altri beni di terzi          |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Crediti derivanti            |
|                                    |dall'inversione contabile IVA |
|1.3.2.08.04.12                      |(reverse charge)              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Crediti derivanti            |
|                                    |dall'inversione contabile IVA |
|1.3.2.08.04.12.001                  |(reverse charge)              |
+------------------------------------+------------------------------+
|2.4.5.05.04                        |Scissione IVA (Split payment) |
+------------------------------------+------------------------------+
|2.4.5.05.04.01                      |Scissione IVA (Split payment) |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Debito per scissione IVA      |
|                                    |pagato contestualmente alla  |
|2.4.5.05.04.01.001                  |fattura                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Debito per scissione IVA da  |
|2.4.5.05.04.01.002                  |pagare mensilmente            |
+------------------------------------+------------------------------+

                              Art. 5

                Allegato 9 - Bilancio di previsione

  1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato  n.  9
al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  il  prospetto
concernente  «Equilibri  di  bilancio  (solo  per  le  regioni)  e'
sostituito dall'allegato A al presente decreto e  sono  applicate  le
modifiche  apportate  dall'art.  7  all'allegato  n.  14  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
                              Art. 6

              Allegato 10 - Rendiconto della gestione

  1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  apportate  le
seguente modificazioni:
    a) nel conto del bilancio «Gestione  delle  entrate»,  il  codice
«50300» attribuito alla tipologia «400 Altre entrate per riduzione di
attivita' finanziarie» e' sostituito con il seguente «50400»;
    b) il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo  per  le
regioni) e' sostituito dall'allegato A al presente decreto;
    c) nell'Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale  vincolato,
dopo la colonna (x) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera
b) effettuata nel corso dell'eserczio N (cd. economie di impegno)» e'
inserita la colonna (y) «Riaccertamento degli  impegni  di  cui  alla
lettera b) effettuata nel corso  dell'eserczio  N  (cd.  economie  di
impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV  e  imputati  agli
esercizi successivi a N». Di conseguenza, la formula (  c)  =  (a)  -
(b)-(x) e' sostituita dalla seguente ( c) = (a) - (b)-(x)-(y);
    d) sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato
n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
                              Art. 7

Allegato 14 - Elenco  delle  missioni,  programmi,  macroaggregati  e
                          titoli di spesa

  1. Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati  e  titoli
di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni,  che  si
applicano anche allo schema di bilancio e di rendiconto di  cui  agli
allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011:
    a) nell'elenco delle missioni e dei programmi:
      1) al termine della descrizione del programma «Altri ordini  di
istruzione» aggiungere le parole «non universitaria»;
      2) nella descrizione della missione  «Tutela  e  valorizzazione
dei beni e  attivita'  culturali»,  prima  della  parola  «attivita'»
inserire la seguente «delle»;
      3) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria
per la tutela e valorizzazione dei beni e attivita'  culturali  (solo
per le regioni)» prima della parola «attivita'» inserire la  seguente
«delle»;
      4) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria
per  lo  sviluppo  sostenibile  e  la  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente  (solo  per  le  regioni)»  sostituire  le  parole
«dell'ambiente» con la seguente «ambiente» e sostituire il codice del
programma «0909» con il codice «09»;
      5) sostituire la descrizione del programma «Fondo  svalutazione
crediti» con la seguente «Fondo crediti di dubbia esigibilita'»;
      6) nella descrizione del programma «Restituzione  anticipazione
di tesoreria» sostituire la parola «anticipazione»  con  la  seguente
«anticipazioni»;
      7) nella descrizione del programma «Servizi per conto  terzi  e
Partite di giro» sostituire la parola «e» con il simbolo «-»;
      8) sostituire la descrizione del programma  «Anticipazioni  per
il finanziamento del SSN»  con  la  seguente  «Anticipazioni  per  il
finanziamento del sistema sanitario nazionale»;
    b)  nell'elenco  dei  titoli  e  dei  macroaggregati  di  cui
all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
      1)  nella  descrizione  del  programma  1.5  «Trasferimenti  di
tributi», dopo la parola «tributi» aggiungere le seguenti «(solo  per
le regioni)»;
      2) nella descrizione del  programma  1.6  «Fondi  perequativi»,
dopo la parola «perequativi» aggiungere le  seguenti  «(solo  per  le
regioni)»;
      3) il codice «4.4» attribuito al macroaggregato «Rimborso mutui
e altri finanziamenti  a  medio  lungo  termine»  e'  sostituito  dal
seguente «4.3»;
      4) il codice «4.5» attribuito al  macroaggregato  «Rimborso  di
altre forme di indebitamento» e' sostituito dal seguente «4.4».
                              Art. 8

                Allegato 17- Rendiconto del tesoriere

  1. Gli allegati n. 17/2 e 17/3 al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti  di  cui
agli allegati C e D al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 maggio 2015

                Il Ragioniere generale dello Stato
                    del Ministero dell'economia
                          e delle finanze
                              Franco


                        Il Capo Dipartimento
                per gli affari interni e territoriali
                    del Ministero dell'interno
                              Belgiorno


          Il Capo Dipartimento per gli affari regionali,
                      le autonomie e lo sport
            della Presidenza del Consiglio dei ministri
                              Naddeo

                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico



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