Buongiorno,
in merito alla presentazione di una pratica per l'istallazione di una nuova antenna SRB, vorremmo sapere se la non presenza nel Piano di sviluppo presentato nell'ottobre 2014 da parte del gestore ai sensi della L.R. 49/2011, sia o meno un motivo di non procedibilità dell'istanza.... se così fosse come potremmo procedere?
oppure, come potrà essere tenuta in considerazione questa cosa nell'istruttoria della pratica.
Grazie,
Buongiorno,
in merito alla presentazione di una pratica per l'istallazione di una nuova antenna SRB, vorremmo sapere se la non presenza nel Piano di sviluppo presentato nell'ottobre 2014 da parte del gestore ai sensi della L.R. 49/2011, sia o meno un motivo di non procedibilità dell'istanza.... se così fosse come potremmo procedere?
oppure, come potrà essere tenuta in considerazione questa cosa nell'istruttoria della pratica.
Grazie,
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Il settore delle antenne di telefonie è LIBERALIZZATO. Non esiste una programmazione e pianificazione nazionale, regionale o locale ma soli eventuali vincoli urbanistico-edilizi o di vincolo sovraordinato.
Esistono PIANI DI RISANAMENTO REGIONALI approvati ai sensi della L.R. 49.
la legge regionale definisce un sistema di "programmazione semi-volontaria" attraverso queste norme:
Art. 8 - Funzioni comunali
1. I comuni provvedono:
a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, curandone la trasmissione al SUAP;
b) [color=red][b]al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo[/b][/color];
Art. 9 - Programma comunale degli impianti
... 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell’anno precedente.
3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d).
4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
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Come si nota dalle norme citate il TITOLO ABILITATIVO è rilasciato anche in mancanza del piano comunale e pertanto, a maggior ragione, anche in mancanza di previsione all'interno del piano del gestore.
CASO PIU' COMPLESSO potrebbe derivare dalla sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni o atti unilateriali di gestori che si IMPEGNANO FORMALMENTE a presentare delle pratiche o a non presentarne altre.
ANCHE IN QUESTO CASO a mio avviso la scia/autorizzazione rimane procedibile ma il Comune potrebbe agire in via giudiziale per l'eventuale risarcimento o esecuzione coattiva dell'obbligo. Ma sono casi RARI!
La soluzione della pianificazione comunale è prevista sia dall’intero assetto normativo nazionale (L. 36/2001, art. 8 comma 6 "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. ", sia dalla L. Regionale 49/2011, artt. 8 e 9 (" I comuni provvedono all’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9" e "Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2").
Inoltre, il valore della pianificazione è confermata da numerose sentenze: la giurisprudenza afferma in generale che è ammesso che un Comune individui puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, purché esso sia tecnicamente valido (si veda http://polab.it/srl/normative-e-sentenze/sentenze/)
Per quanto riguarda la Toscana, il 31 ottobre è il termine ultimo entro cui i gestori possono inviare agli uffici tecnici dei Comuni della Toscana i loro Piani di sviluppo della rete per l'anno successivo, come da Legge Regionale n. 49/2011.
In quella data il Comune riceve tramite PEC (al SUAP) tutte le richieste dei gestori e, da quel momento, i Comuni hanno 90 giorni di tempo per decidere se gestire la tematica individuando le localizzazioni attraverso lo strumento del Piano Antenne tecnicamente valido, oppure, accettare i programmi dei gestori che dal gennaio successivo diventeranno automaticamente il programma comunale degli impianti.
Il primo caso vede il Comune protagonista delle scelte, con il risultato di gestire con largo anticipo ogni potenziale criticità ottenendo l’indubbio vantaggio di poter disporre di significative risorse economiche legate alla locazione di aree di proprietà pubbliche.
La seconda ipotesi espone le Amministrazioni al rischio di dover accettare soluzioni imposte dal gestore, con le problematiche conseguenze di carattere ambientale, sociale e politico, nonché quelle legate ad eventuali contenziosi.
La gestione della tematica è poi fondamentale al fine della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione, nel momento cruciale dello sviluppo delle reti secondo la recente tecnologia 4G/LTE (Long Term Evolution) che sta aggravando la concentrazione elettromagnetica su tutti gli impianti già esistenti.
Una corretta pianificazione permette inoltre al Comune di gestire correttamente i canoni di locazione dovuti per gli impianti, privilegiando siti di proprietà comunale ed evitando migrazioni verso siti privati.
Solo una precisazione sull’inciso “[i]Inoltre, il valore della pianificazione è confermata da numerose sentenze: la giurisprudenza afferma in generale che è ammesso che un Comune individui puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, purché esso sia tecnicamente valido (si veda http://polab.it/srl/normative-e-sentenze/sentenze/)[/i]”.
Tar e CdS hanno chiarito (da ultimo, CdS n. 3085 del 18/06/2015) che il potere di pianificazione comunale previsto dall’articolo 8,6 Legge 36/2001 “[i]è espressione dell’autonoma e fondamentale competenza che i Comuni hanno nella disciplina dell'uso del territorio e può tradursi nell'introduzione di regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti[/i]”; tuttavia, “[u][i][b]I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale[/b][/i][/u]”, sicché “s[i]i deve ritenere consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001. Nel regolamento comunale possono, infatti, essere ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché [b]sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale[/b]. [b]In conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree[/b][/i]".
Portroppo, ma da altro punto di vista, per fortuna, sono state emesse numerossissime sentenze che hanno delineato con precisione il potere comunale in materia.
Consiglio la sentenza del TAR Napoli, n. 4737 del 05/09/2014, è una sentenza riassuntiva di vari aspetti.
Aggiungo un altro elemento di riflessione, è sulla natura del regolamento comunale in materia. Spesso i comuni hanno adottato atti riconducibili alla pianificazione urbanistica per poi opporre l'onere della immediata impugnazione., ma non è così...
Proprio dal TAR napoli 4737/14:
[i]... il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare costituisce un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, l. n. 36 del 2001, con la conseguenza che le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza (T.A.R. Puglia- Bari, sez. II, 14/05/2013, n. 733), dovendosi ritenere che il regolamento in quanto atto generale ed astratto si presenti come volizione preliminare, mentre solo l’atto applicativo, volizione azione, attualizza e concretizza la lesione della sfera giuridica dei destinatari.
ad analoghe conclusioni si perviene anche avendo riguardo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa all’impugnazione delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche dettate dal Comune (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 16/04/2014, n. 1955 secondo cui “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione”)
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