Data: 2015-06-11 15:41:16

Requisiti morali

Buona sera,
mi potete aiutare?
Ho tra le mani un certificato del casellario (Amministratore unico spa) che dice:
violazione norme sulla disciplina igienica art. 5 lett. c) L. n. 283 del  30/04/1962
Attenuanti generiche art. 62 bis CP ammenda euro XXXXXX
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
gg/mm/aa con ordinanza Gip tribunale di XXXXXXX
Estinto il reato art. 460 comma 5 C.P.P.
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena
pagata la pena pecuniaria il gg/mm/aa
Non sono ancora decorsi i 5 anni.
A  vostro parere è interdittivo dell'attività commerciale?
Vi ringrazio anticipatamente

riferimento id:27288

Data: 2015-06-11 21:01:50

Re:Requisiti morali


Buona sera,
mi potete aiutare?
Ho tra le mani un certificato del casellario (Amministratore unico spa) che dice:
violazione norme sulla disciplina igienica art. 5 lett. c) L. n. 283 del  30/04/1962
Attenuanti generiche art. 62 bis CP ammenda euro XXXXXX
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
gg/mm/aa con ordinanza Gip tribunale di XXXXXXX
Estinto il reato art. 460 comma 5 C.P.P.
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena
pagata la pena pecuniaria il gg/mm/aa
Non sono ancora decorsi i 5 anni.
A  vostro parere è interdittivo dell'attività commerciale?
Vi ringrazio anticipatamente
[/quote]

Il casellario è OSTATIVO per 5 anni dalla data in cui la pena è stata scontata

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

      Art. 71
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
[color=red][b]d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; [/b][/color]
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

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