Buona sera,
mi potete aiutare?
Ho tra le mani un certificato del casellario (Amministratore unico spa) che dice:
violazione norme sulla disciplina igienica art. 5 lett. c) L. n. 283 del 30/04/1962
Attenuanti generiche art. 62 bis CP ammenda euro XXXXXX
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
gg/mm/aa con ordinanza Gip tribunale di XXXXXXX
Estinto il reato art. 460 comma 5 C.P.P.
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena
pagata la pena pecuniaria il gg/mm/aa
Non sono ancora decorsi i 5 anni.
A vostro parere è interdittivo dell'attività commerciale?
Vi ringrazio anticipatamente
Buona sera,
mi potete aiutare?
Ho tra le mani un certificato del casellario (Amministratore unico spa) che dice:
violazione norme sulla disciplina igienica art. 5 lett. c) L. n. 283 del 30/04/1962
Attenuanti generiche art. 62 bis CP ammenda euro XXXXXX
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
gg/mm/aa con ordinanza Gip tribunale di XXXXXXX
Estinto il reato art. 460 comma 5 C.P.P.
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena
pagata la pena pecuniaria il gg/mm/aa
Non sono ancora decorsi i 5 anni.
A vostro parere è interdittivo dell'attività commerciale?
Vi ringrazio anticipatamente
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Il casellario è OSTATIVO per 5 anni dalla data in cui la pena è stata scontata
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
[color=red][b]d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; [/b][/color]
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));