L'allegato 4 del reg 2/r 2014 non mi sembra che indichi i limiti da applicare nelle zone di classe II, mentre l'art.16 dice che è possibile autorizzare per questa tipologia fino a 15 giorni.... come ci si comporta dunque riguardo ai db autorizzabili?
riferimento id:27268L’art. 16 indica il contingente per le tutte le classi allorquando parla di autorizzazioni in deroga in senso generale (quindi non di quelle semplificate). Nelle aree ricadenti in zone di classe I e II sono rilasciabili solo quelle non semplificate alle condizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
Per il rilascio delle autorizzazioni “non semplificate” la norma, relativamente ai limiti acustici, demanda alla discrezionalità dell’amministrazione comunale che però deve chiedere, necessariamente, il parere alla ASL.
L’allegato 4, oltre a dettare la modalità di presentazione delle richieste, detta le condizioni delle c.d. deroghe semplificate. La deroga semplifica non è mai rilasciabile in classe I e II. In queste zone occorre sempre una valutazione molto accurata previo parere ASL
ok, ma gli artt 5 bis e 5 ter mi sembra facciano riferimento alla sola classe 1 (parchi, riserve naturali etc, mentre la classe II riguarda i centri urbani (almeno nel piano di zonizzazione di questo comune) .. quindi anche nei centri urbani nessuna deroga semplificata?
riferimento id:27268se in classe II no, solo quella "non semplificata"
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