I varchi pubblici di accesso al mare devono restare aperti - CONSIGLIO DI STATO
Il demanio marittimo "è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale cui l'esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione"
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http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/06/10/news/ostia_il_consiglio_di_stato_da_ragione_al_campidoglio_aprire_varchi_per_il_mare_-116576319/
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/varchi_mare_balneari_ostia_cosiglio_stato/notizie/1403471.shtml
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2015/05/10/la-capitaneria-di-porto-non-chiudete-i-varchi-al-mare-1.1412890
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Turistica Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone, 49;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rodolfo Murra, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
La Capannina A Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Forleo, con domicilio eletto presso Giulio Forleo in Roma, Via Cicerone, 49;
Elyos S.r.l. ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone, 49;
ad opponendum:
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 654 del 08.04.15 - Municipio X, Direzione Ambiente e Territorio - Ufficio Demanio Marittimo - prot. n. 42988, avente ad oggetto l'apertura varco di accesso al mare. Stabilimento balneare "La Rotonda" in concessione a La Turistica s.r.l.- Revoca, in parte qua, dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma n. 18 del 30.04.1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonchè, per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 688 del 14.04.15 - Municipio X, Direzione Ambiente e Territorio - prot. n. 450468, avente ad oggetto l'apertura varco di accesso al mare. Stabilimento balneare "La Rotonda" in concessione a La Turistica s.r.l.-. Integrazione della della determinazione dirigenziale n. 654 del 08.04.15.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non si presenta assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:
- la deliberazione del Consiglio del Municipio X in data 17 luglio 2014 ha descritto in modo esaustivo la fonte della competenza dell’amministrazione comunale all’adozione degli atti impugnati (in particolare, l’art. 105, comma 2, lett. l, d.lgs. n. 112 del 1998 conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative al rilascio di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia);
- i provvedimenti impugnati appaiono congruamente motivati in relazione al nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso al ripristino dei varchi di libero accesso al mare – volto alla libera fruibilità della spiaggia e del mare da parte della collettività nel contemperamento delle esigenze dell’utenza e dell’imprenditoria locale - chiusi nel 1990 per ordine della Capitaneria del Porto a causa dello stato di degrado in cui versavano;
- la richiamata delibera del Consiglio del Municipio X in data 17 luglio 2014, nel formulare l’indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell’utenza, ha consentito l’apertura di idonei varchi, rispetto ai quali la stessa amministrazione municipale si è impegnata a garantire la sicurezza e la pulizia;
- il punto 2.2.3 del disciplinare tecnico del Piano di Utilizzo degli Arenili di Roma Capitale prevede espressamente che “dovrà essere lasciato libero sul confine fra due concessioni un corridoio di non meno di mt 2 per permettere l’accesso libero” e che “tale corridoio graverà sull’area delle due concessioni interessate e confinanti”;
- l’art. 1 punto 254 della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli enti competenti, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili e devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
- i varchi di accesso relativi allo stabilito balneare “La Rotonda” e tra gli stabilimenti balneari “La Rotonda” e “Kursaal” sono stati già individuati nell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18 del 1990;
Liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00) le spese della presente fase cautelare e poste le stesse a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione comunale resistente; compensate le spese della presente fase cautelare nei confronti degli interventori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00), a favore dell’amministrazione comunale resistente; compensa le spese della presente fase cautelare nei confronti degli interventori.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 01931/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04675/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4675 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Kelly’s Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone, 49;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rodolfo Murra, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
La Capannina a Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Forleo, con domicilio eletto presso Giulio Forleo in Roma, Via Cicerone, 49;
Elyos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone, 49;
ad opponendum:
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 655 del 08.04.15 - Municipio X, Direzione Ambiente e Territorio - Ufficio Demanio Marittimo - prot. n. 42988, avente ad oggetto l'apertura varco di accesso al mare. Stabilimento balneare "Marechiaro" in concessione alla Kelly's s.r.l.
- revoca, in parte qua, dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma n. 18 del 30.04.1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonchè, per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 689 del 14.04.15 - Municipio X, Direzione Ambiente e Territorio - prot. n. 450468, avente ad oggetto l'apertura varco di accesso al mare. Stabilimento balneare "Marechiaro" in concessione alla Kelly's s.r.l.-. Integrazione della determinazione dirigenziale n. 655 del 08.04.15.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non si presenta assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:
- la deliberazione del Consiglio del Municipio X in data 17 luglio 2014 ha descritto in modo esaustivo la fonte della competenza dell’amministrazione comunale all’adozione degli atti impugnati (in particolare, l’art. 105, comma 2, lett. l, d.lgs. n. 112 del 1998 conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative al rilascio di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia);
- i provvedimenti impugnati appaiono congruamente motivati in relazione al nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso al ripristino dei varchi di libero accesso al mare – volto alla libera fruibilità della spiaggia e del mare da parte della collettività nel contemperamento delle esigenze dell’utenza e dell’imprenditoria locale - chiusi nel 1990 per ordine della Capitaneria del Porto a causa dello stato di degrado in cui versavano;
- la richiamata delibera del Consiglio del Municipio X in data 17 luglio 2014, nel formulare l’indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell’utenza, ha consentito l’apertura di idonei varchi, rispetto ai quali la stessa amministrazione municipale si è impegnata a garantire la sicurezza e la pulizia;
- il punto 2.2.3 del disciplinare tecnico del Piano di Utilizzo degli Arenili di Roma Capitale prevede espressamente che “dovrà essere lasciato libero sul confine fra due concessioni un corridoio di non meno di mt 2 per permettere l’accesso libero” e che “tale corridoio graverà sull’area delle due concessioni interessate e confinanti”;
- l’art. 1 punto 254 della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli enti competenti, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili e devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
- il varco di accesso relativo allo stabilimento balneare “Marechiaro” è stato già individuato nell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18 del 1990;
Liquidate complessivamente in € 1.500 (millecinquecento/00) le spese della presente fase cautelare e poste le stesse a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione comunale resistente; compensate le spese della presente fase cautelare nei confronti degli interventori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate complessivamente in € 1.500 (millecinquecento/00), a favore dell’amministrazione comunale resistente; compensa le spese della presente fase cautelare nei confronti degli interventori.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)