controllando sul MUTA ho rilevato che alcuni miei ambulanti itineranti sono privi di carta esercizio e attestazione.
Si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. e che cosa esattamente.
Grazie mille e buona giornata.
L.R. 6/2010 e smi - art. 27 commi 7 e 7bis.
7. L'operatore che risulta [u]sprovvisto della carta di esercizio[/u] prevista dall'articolo 21, comma 10, [u]e relativa attestazione annuale[/u], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria
Ma si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. cercandoli a casa loro?
riferimento id:27251
Ma si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. cercandoli a casa loro?
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Come fai a farlo d'ufficio se non li trovi ad esercitare?
Se uno non opera non viola alcuna disposizione ..... devi beccarli sul posto e fare verbale ... e sequestro
L.R. 6/2010 e smi - art. 27 commi 7 e 7bis.
7. L'operatore che risulta [u]sprovvisto della carta di esercizio[/u] prevista dall'articolo 21, comma 10, [u]e relativa attestazione annuale[/u], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria
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Mi sembra opportuno rilevare che l'art. 33 comma 5° della Legge Regionale 6/2010 recita che: Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la [b]vendita e l'occupazione[/b] erano oggetto, rispettivamente, di [b]autorizzazione e di concessione[/b]. [u]In tale caso le attrezzature e le merci sono restituite[/u].
Pertanto se ci trovassimo ad eseguire un controllo presso un mercato settimanale e l'esercente non fosse in possesso della carta di esercizio o dell'attestazione, ci si troverebbe ad eseguire il mezzo cautelare del sequestro delle merci e delle attrezzature, ben sapendo che l'esercent è in possesso sia del'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con l'aspetto paradossale di attendere il cittadino presso il comando a cui andrebbe restituita la merce e le attrezzature stesse.
Potrebbe pertanto, solo in tale caso, procedere unicamente alla contestazione di cui all'art. 27 comma 7°, senza procedere al sequestro annotando comunque sul verbale di contestazione, che il trasgressore era in possesso dell'autorizzazione e della concessione.