Data: 2015-06-10 13:34:59

ambulanti itineranti senza carta esercizio e attestazione

controllando sul MUTA ho rilevato che alcuni miei ambulanti itineranti sono privi di carta esercizio e attestazione.
Si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. e che cosa esattamente.

Grazie mille e buona giornata.

riferimento id:27251

Data: 2015-06-10 14:33:49

Re:ambulanti itineranti senza carta esercizio e attestazione

L.R. 6/2010 e smi - art. 27 commi 7 e 7bis.

7. L'operatore che risulta [u]sprovvisto della carta di esercizio[/u] prevista dall'articolo 21, comma 10, [u]e relativa attestazione annuale[/u], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria

riferimento id:27251

Data: 2015-06-11 07:02:18

Re:ambulanti itineranti senza carta esercizio e attestazione

Ma si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. cercandoli a casa loro?

riferimento id:27251

Data: 2015-06-11 20:26:25

Re:ambulanti itineranti senza carta esercizio e attestazione


Ma si può fare qualcosa d'ufficio (sul territorio non si incontrano a vendere) o tramite la P.L. cercandoli a casa loro?
[/quote]

Come fai a farlo d'ufficio se non li trovi ad esercitare?

Se uno non opera non viola alcuna disposizione ..... devi beccarli sul posto e fare verbale ... e sequestro

riferimento id:27251

Data: 2015-06-16 06:22:47

Re:ambulanti itineranti senza carta esercizio e attestazione


L.R. 6/2010 e smi - art. 27 commi 7 e 7bis.

7. L'operatore che risulta [u]sprovvisto della carta di esercizio[/u] prevista dall'articolo 21, comma 10, [u]e relativa attestazione annuale[/u], è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria
[/quote]
Mi sembra opportuno rilevare che l'art. 33 comma 5° della Legge Regionale 6/2010 recita che: Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la [b]vendita e l'occupazione[/b] erano oggetto, rispettivamente, di [b]autorizzazione e di concessione[/b]. [u]In tale caso le attrezzature e le merci sono restituite[/u].

Pertanto se ci trovassimo ad eseguire un controllo presso un mercato settimanale e l'esercente non fosse in possesso della carta di esercizio o dell'attestazione, ci si troverebbe ad eseguire il mezzo cautelare del sequestro delle merci e delle attrezzature, ben sapendo che l'esercent è in possesso sia del'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con l'aspetto paradossale di attendere il cittadino presso il comando a cui andrebbe restituita la merce e le attrezzature stesse.
Potrebbe pertanto, solo in tale caso, procedere unicamente alla contestazione di cui all'art. 27 comma 7°, senza procedere al sequestro annotando comunque sul verbale di contestazione, che il trasgressore era in possesso dell'autorizzazione e della concessione.

riferimento id:27251
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it