Accordo transattivo - se non MOTIVATO determina responsabilità contabile
[color=red][b]Corte conti Abruzzo, sent. n. 28 del 2 marzo 2015[/b][/color]
Così come è chiaro che i convenuti, al solo fine di evitare una
temuta azione giudiziaria (peraltro solo potenziale), hanno riconosciuto a
forfait l'importo di ottantamila euro all’appaltatore (pari, circa, alla
differenza tra l'importo iniziale della prima stesura e quello del conto
finale rettificato), senza alcuna valutazione critica e rigorosa delle singole
pretese di controparte
....
All'epoca dei fatti il tecnico comunale si guardò bene dal mettere per
iscritto gli argomenti stessi, assumendosi così la esclusiva responsabilità
tecnica della transazione.
Né i vertici comunali, come già osservato, gli chiesero di farlo,
riponendo inopinata fiducia in una sua (asserita) rassicurazione verbale e
in una valutazione non sorretta da una analisi accurata e rigorosa della
situazione, ma ancorata a mere suggestioni, prive di reale fondamento
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_28_2015_abruzzo.pdf
[img]http://www.federmobilita.it/web/images/stories/Corte%20dei%20Conti.jpg[/img]
La stessa responsabilità contabile dovrebbe valere per chi incoscientemente rifiuta a priori gli accordi transattivi, cercandosi quindi spese giudiziarie, e ignora le richieste di correzione in autotutela
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