TAR Lazio(RM) Sez.IIIquater n.7681 del 3 ottobre 2011
Alimenti.Nozione di bibita
Il d.P.R. n. 178\58 reca il “Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”. Gli artt. 1 e 2 definiscono esattamente l’ambito di applicazione della disciplina: il primo con riferimento alle acque gassate ed il secondo con la descrizione dei prodotti che debbono intendersi “bibite analcoliche” gassate e non. Queste ultime sono quelle bevande “preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale” contenente una o più delle sostanze elencate di seguito dalla norma. Orbene, seppure tra i componenti appaiono i succhi di frutta, appare evidente che elemento essenziale per la classificazione con il nome di “bibita” sia la presenza di acqua.
http://lexambiente.it/alimenti/94/7566-alimentinozione-di-bibita.html