Data: 2015-06-10 06:48:28

DURC + TOSAP

Buongiorno, ho la necessità di confrontarmi sui titolari di concessione decennale del mercato che attualmente non pagano la TOSAP e non sono regolari con il DURC.
Premesso che con nota della Regione Toscana del 13/04/2015, trasmessa ai SUAP, agli Uffici Commercio ed alle Associazioni di categoria, nel quale viene comunicato che a far data dall'11 aprile 2015, riprende l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca di cui all'art. 40 quinques della L.R. 28/2005, per le ipotesi di accertata irregolarità contributiva degli operatori, questo ufficio ha provveduto a verificare tutte le posizioni delle attività di commercio su area pubblica, dopo di che abbiamo inoltrato l'elenco degli irregolari al Comando di Polizia Municipale per procedere alla sospensione e/o revoca della concessione. La PM ha verificato che alcuni operatori oltre ad essere irregolari con il DURC, non pagano la TOSAP da mesi.
Per l'irregolarità del DURC sarà sospesa la concessione. Ci sono da applicare anche le sanzioni previste?
Per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico, se l'operatore non ha saldato la tassa (oltre al 2015 addirittura dell'anno precedente) come si procedere con la riscossione? l'ufficio tributi provvede ad una prima richiesta di pagamento, successivamente al sollecito ma poi non fa altro. Un consiglio? Metterli a ruolo? oppure c'è la possibilità di sospendere l'attività?

riferimento id:27229

Data: 2015-06-10 20:10:05

Re:DURC + TOSAP

Buongiorno, ho la necessità di confrontarmi sui titolari di concessione decennale del mercato che attualmente non pagano la TOSAP e non sono regolari con il DURC.

Premesso che con nota della Regione Toscana del 13/04/2015, trasmessa ai SUAP, agli Uffici Commercio ed alle Associazioni di categoria, nel quale viene comunicato che a far data dall'11 aprile 2015, riprende l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca di cui all'art. 40 quinques della L.R. 28/2005, per le ipotesi di accertata irregolarità contributiva degli operatori, questo ufficio ha provveduto a verificare tutte le posizioni delle attività di commercio su area pubblica, dopo di che abbiamo inoltrato l'elenco degli irregolari al Comando di Polizia Municipale per procedere alla sospensione e/o revoca della concessione.

[color=red]Ad uso di tutti, per esattezza, i controlli DURC sono ripartiti per la scadenza del termine sospensorio di cui alla LR n. 19/2014: i provvedimenti comunali di sospensione attività previsti in caso di verifica negativa sulla regolarità contributiva non potevano essere applicati per 365 giorni a partire dal 10/04/2014 (data di entrata in vigore della LR n. 19/2014), mentre le sospensioni già avviate cessavano di avere efficacia ex lege.[/color]


La PM ha verificato che alcuni operatori oltre ad essere irregolari con il DURC, non pagano la TOSAP da mesi.

Per l'irregolarità del DURC sarà sospesa la concessione. Ci sono da applicare anche le sanzioni previste?

[color=red]No, le sanzioni sono ipotesi sicuramente concorrenti alle sospensioni e, a parere mio, inapplicabili in ogni caso.[/color][color=red]
Ti incollo parte dei vari post che ho già pubblicato:
[i]Da parte mia ho sempre visto la sanzione di cui all’art. 104 come praticamente inapplicabile.
Per come è scritta non mi sembra una sanzione che possa essere applicata all’ipotesi di irregolarità contributiva in quanto tale, casomai la sanzione della LR 28/2005 si dovrebbe riferire al mancato rispetto di obblighi imposti da quella stessa legge. Sarebbe come se fosse prevista una sanzione regionale quando il vigile urbano rilevasse la mancata revisione dell’automezzo (l’unica sanzione possibile è quella del codice della strada).
Le sanzioni amministrative pecuniarie in  materia di previdenza sociale non sono di competenza della Regione.
Ricordiamo che la previdenza sociale è materia di competenza esclusivamente statale (vedi art. 117 Cost.) e le Regioni agiscono sul commercio sulle aree pubbliche, nel merito del DURC, limitatamente ai sensi dell’art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/1998:
Le  regioni,  nell'esercizio  della  potestà  normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (...) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità  contributiva  (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...

Se andiamo a vedere il capo V bis, riporta degli obblighi specifici come, ad esempio: Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dato però, restando sull’esempio riportato, che la normativa statale ha specificato che il DURC non può essere presentato ad organi della PA né questi possano richiederlo al privato, di fatto l’operatore non può soddisfare l’obbligo imposto dalla legge regionale e quindi non può essere sanzionato. Ricordo che la LR 28/05 riporta attualmente un testo che nel corso del tempo e divenuto inapplicabile (limitatamente alle disposizioni per le quali vige un obbligo di presentazione del DURC alla PA)[/i].[/color]


Per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico, se l'operatore non ha saldato la tassa (oltre al 2015 addirittura dell'anno precedente) come si procedere con la riscossione? l'ufficio tributi provvede ad una prima richiesta di pagamento, successivamente al sollecito ma poi non fa altro. Un consiglio? Metterli a ruolo? oppure c'è la possibilità di sospendere l'attività?


[color=red]La questione della revoca concessione per mancato pagamento COSAP è molto scivolosa, soprattutto in assenza di disposizioni regolamentari comunali che prevedano l’ipotesi.

Dalle sentenze che riguardano le ipotesi di revoca ai sensi della regolamentazione locale, è possibile ricavare la legittimità di una generale facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di procedere alla revoca in virtù di garantire il rispetto delle condizioni di rilascio delle concessioni e quindi garantire le entrate previste (entrate pubbliche che hanno il carattere dell’obbligatorietà a fronte del servizio reso al privato per lo svolgimento dell’attività).

Da un punto di vista procedurale, pare imprescindibile una prima comunicazione di avvio procedimento per arrivare ad una sospensione della concessione. Terminata la sospensione senza regolarizzazione, sarà possibile avviare il vero e proprio procedimento di revoca.

Vedi, ad esempio il [b]TAR Aosta n. 8/2013[/b] e il [b]TAR Firenze n. 272/2015[/b]
[/color]

riferimento id:27229

Data: 2016-01-07 16:14:34

Re:DURC + TOSAP

SUOLO PUBBLICO posteggio di mercato - mancato pagamento NO RUOLO

In un quesito sottoposto al Servizio Anci risponde un comune chiede di sapere, al fine di effettuare una corretta procedura amministrativa, come comportarsi nei confronti degli operatori che non pagano il canone di concessione del posteggio relativo ai banchi di mercato.

http://buff.ly/1JZCMia

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