Data: 2015-06-09 17:14:54

Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

A parere di chi scrive ed in relazione a quanto stabilito al comma 2 dell''art. 96 del Codice del Commercio, chi, nei trenta giorni precedenti le "vendite di fine stagione", offre determinati beni in "promozione", non può, poi, vendere gli stessi prodotti, durante le vendite disciplinate dall''art. 95 st. Cod. In buona sostanza, è il commerciante a decidere quali beni immettere sul mercato a prezzi particolarmente vantaggiosi (promozionali) e quali, invece, è "costretto" a svendere a causa del deprezzamento conseguente alla stagionalità (fine stagione) dei beni stessi. Ed in tal caso, proprio per evitare una commistione di interessi e di proposte, a discapito dell''effettivo controllo del consumatore sulla variabilità del prezzo di acquisto, il legistalore regionale ha posto il limite di cui sopra e quindi il divieto di vendere in promozione, ciò che poi sarà oggetto di vendita di fine stagione. Sul piano operativo,chi effettua una vendita promozionale nel "periodo vietato" non è sanzionato ma, semmai, ora per allora, sarà sanzionato durante la vendita di fine stagione, se utilizzerà i beni già proposti in promozione come da accertamento preventivo. E'' condivisibile tale impostazione?

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Data: 2015-06-09 20:51:13

Re:Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

Riporto il comma 2 da te citato, ad uso di tutti:
[i]Le vendite di cui al comma 1 [/i](sono le vendite promozionali) [i]dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione. [/i]

La tua interpretazione è al limite. Considera la [i]ratio[/i] della norma: i prodotti sottoposti al deprezzamento stagionale possono essere venduti a sconto solo da una certa data affinché non si determini un eccesso di concorrenza ed incertezza nei prezzi verso il cliente.

Pensa se nel tuo caso l'esercente durante la vendita promozionale esaurisse tutti i prodotti messi in vendita. Arriva la data dei saldi e lui, poco prima dei concorrenti, ha già esaurito tutta la merce estiva o invernale. In questo modo non metterà a saldo la stessa merce (dato che l'ha esaurita), per questo non sarà sanzionato, ma è probabile che in comune arrivino tutti i concorrenti a protestare.
La tua interpretazione può essere logica e sul forum non è la prima volta che passa ma se la attui consiglio di svilupparla bene e che sia resa nota a tutti gli esercenti (regolamento, delibera di indirizzo, ecc.). Anche il controllo preventivo è molto difficile da mettere in atto.

Come interpreti la condizione per la sanzionabilità? Es: l'esercente mette a saldo quei cappotti che sono rimasti invenduti nella promozionale (intesi come singoli capi identificabili) oppure basta che metta a saldo, genericamente, dei cappotti?

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Data: 2015-06-11 07:17:56

Re:Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

Sono parzialmente d'accordo con Mario ma nulla toglie ai principi esposti da Giovanni si parla in continuazione di liberalizzazione e libera concorrenza e poi........Le norme comunitarie a parere vostro potrebbero porsi in contrasto con quanto stabilito dalla Regione ???
E visto che ci siamo si deve secondo voi applicare lo stesso principio esposto da Mario anche in caso di vendite di liquidazione ??

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Data: 2015-06-11 10:54:17

Re:Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

Intanto rinnovo i complimenti per l'organizzazione del sito ed il modo con cui viene gestito il forum... una bella palestra intellettuale!
Nel merito.
Personalmente e francamente, non capisco più che senso abbia mantenere ancora in vita gli istituti delle vendite straordinarie, quando è ormai assodato che il principio del libero mercato, già intuito dal nostro Costituente, prima ancora della UE, stabilisce che è nella facoltà dell'imprenditore organizzare la propria azienda in regime di libera e corretta concorrenza di mercato. Perché questa non dovrebbe riguardare la politica dei prezzi?
Quali sono le ragioni di pubblico interesse che mi vietano di promuovere un prodotto, applicando un significativo sconto? per quale motivo dovrei essere limitato nella possibilità di svendere dei prodotti che, magari, semplicemente, mi occupano il magazzino e rischiano di restare invenduti, indipendentemente dalla stagionalità degli stessi?
Come cliente, quello che vorrei che il mio Stato garantisse (questo si che è un interesse pubblico da salvaguardare) è di non essere preso in giro ovvero che il prezzo iniziale e lo sconto praticato, siano, reali... tutto il resto, è libero mercato e chi è più bravo - secondo regole di meritocrazia commerciale (capacità e correttezza imprenditoriale) - più vende.
Come controllore, devo immaginare una strategia "vincente" e per vincere ci vogliono le risorse umane e strumentale necessarie... vincere, sempre a salvaguardare il pubblico interesse.
In teoria, stabilito qual'è il prodotto che può essere messo "a saldo", il gioco è fatto. Siccome la ciabatta estiva è soggetta a deprezzamento e quindi, rientra nella categoria dei beni da vendere durante i periodi dei saldi, non la posso vendere come promozionale. Ma se poi è una ciabatta firmata e magari facente parte di una collezione, chi me lo dice che la debbo considerare davvero come capo di "fine stagione"? Un cappotto "loden", siamo ben sicuri che a gennaio subisce un forte deprezzamento, o resta un capo eterno?... insomma, ci vorrebbe una squadra tecnica capace di valutare oggettivamente le merci vendute a saldo e su di una realtà locale che si basa su catene di negozi, quanto personale ci vorrebbe per fare polizia commerciale?
Allora la strategia può essere quella di far passare la voce che i pochi vigili che ci sono, stanno attenti che quello che oggi viene messo a promozione, non sia un pre-saldo (neologismo che mi risulta stia cominciando già ad essere pubblicizzato come tale: in questo caso, questa forma pubblicitaria, diventa proprio la prova dell'illecito... sei te commerciante che ti leghi le mani da solo!!!), facendo le fotografie, individuando i capi, ecc. E' già accaduto ed un commerciante che stava per mettere tutto in promozione, venuto a conoscenza della "strategia", ha rinunciato ed ha detto di aspettare il 4 luglio... ecco, il 4 luglio.
Domanda nella risposta.
Ma la legge regionale non rimandava al regolamento di esecuzione la data di inizio dei saldi e questa non era stata fissata al 7 di luglio.
Poi, con una deliberazione della Giunta Regionale e non una modifica al regolamento regionale, la data è stata anticipata al 4 luglio.
Beh, non credo ci sarà mai un commerciante che farà ricorso al TAR, per carenza di potere, perché prima avviene tutto questo e prima ciascuno vende "il gas", per non respirarlo.
Ma non trovate che sia un tantino illegittima questa decisione della Giunta Regionale?... quest'ultima è solo una curiosità.

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Data: 2015-06-11 17:21:39

Re:Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

Anche io sono del parere che per questi aspetti marginali la regola dovrebbe essere "zero regole". Tutto dovrebbe essere demandato alla capacità imprenditoriale dell'esercente che agirà in base al tipo di prodotto e al tipo di clientela. Giustamente, come dici tu, un cappotto che costa 2 o 3mila euro sarà venduto con una certa discrezione mentre una paio di ciabatte di plastica saranno messe nel cesto degli sconti.

Le disposizioni regionali sono difficili da far rispettare e l'impegno che necessiterebbe non vale il risultato, in più sono facilemnte aggirabili.
Per esempio, ho visto Oviesse che il 27 dicembre ha fatto trovare in negozio una serie di prodotti (cappotti, giacconi, ecc.) con su scritto "occhio al prezzo", in pratica erano capi che non erano in negozio il 24 dicembre e che venivano venduti ad un prezzo bassissimo (un prezzo nato già bassissimo, quindi senza sconto). Unitamente a questi prodotti restavano in negozio anche gli altri che c'erano già prima di Natale a prezzo intero.

Sulla detrminazione delle date, il regolamento regionale dispone che la giunta può modificare le date. La Toscana in genere si allinea alle decisioni prese in commissione della conferenza delle regioni. Quest'anno, poi, la data è stata variata senza che la Toscana abbia fatto in tempo a pubblicare sul BURT la modifica alla delibera del 10/11/2014. In pratica i saldi sono iniziati il 3 gennaio grazie al TG e al passaparola delle associazioni :-)

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Data: 2015-06-14 09:41:31

Re:Vendite promozionali e saldi di fine stagione: divieti

...meno male che non conosciamo il linguaggio dei segnali di fumo, altrimenti le nostre scrivanie sarebbero piene di denunce per inquinamento atmosferico.
Buon lavoro!

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