[b]Richiesta, da parte di un dipendente, di conoscere se tutto il personale dell'ente abbia usufruito delle ferie nel periodo estivo 2014 previo ottenimento di apposita autorizzazione scritta. [/b]
Massima
L'istanza di accesso, da parte di un dipendente comunale, finalizzata a conoscere se tutto il personale dell'ente abbia usufruito delle ferie previo ottenimento di apposita autorizzazione scritta, dichiarando, al riguardo, l'interesse ad attestare l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dell'operato dell'amministrazione, non può reputarsi espressa ex lege e, come tale, non può essere accolta per tre ordini di ragioni: a) come formulata, essa appare carente di motivazione, non risultando comprovata l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale connesso ad una situazione giuridicamente rilevante; conseguentemente ed in secondo luogo, b) essa si pone in contrasto con il diktat dell'articolo 24, comma 3, legge 241/1990, dando adito ad un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione; c) in fine, l'istanza di accesso pone un problema di tutela della riservatezza dei terzi controinteressati.
Parere espresso da SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Testo completo del parere
Il Comune segnala di aver ricevuto, da parte di un dipendente, la richiesta di conoscere se tutto il personale dell'ente abbia usufruito delle ferie nel periodo estivo 2014 previo ottenimento di apposita autorizzazione scritta, dichiarando, al riguardo, un interesse concreto e diretto al fine di 'attestare l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dell'operato dell'amministrazione'.
La pubblica amministrazione domanda, pertanto, se la summenzionata richiesta di accesso debba essere soddisfatta, posto che l'evasione della stessa potrebbe entrare in conflitto con esigenze di tutela delle riservatezza e che non appare scontata l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, sembrando, piuttosto, emergere una generica volontà di conoscenza finalizzata alla verifica dell'imparzialità e correttezza dell'agere della pubblica amministrazione, in contrasto con quanto statuito dall'articolo 24, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' [1].
Si svolgono al riguardo le seguenti riflessioni.
Sembra allo scrivente che l'istanza di accesso non possa reputarsi espressa ex lege e, come tale, non possa essere accolta [2] per tre ordini di ragioni: a) come formulata, essa appare carente di motivazione, non risultando comprovata l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale connesso ad una situazione giuridicamente rilevante; conseguentemente ed in secondo luogo, b) essa si pone in contrasto con il diktat dell'articolo 24, comma 3, legge 241/1990, dando adito ad un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione; c) in fine, l'istanza di accesso pone un problema di tutela della riservatezza dei terzi controinteressati.
a) b) Si evidenzia, anzi tutto, l'onere cui si deve far fronte nel momento in cui è formulata una richiesta di accesso agli atti della pubblica amministrazione affinché questa possa essere legittimamente accolta e soddisfatta: il soggetto instante deve rappresentare, in maniera motivata, la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale in relazione all'accesso documentale [3]. Tale obbligo discende, direttamente, dal dettato normativo, per il quale la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata [4] e che, inoltre, prevede: 'non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni' [5].
Ulteriore aspetto fondamentale da prendere in considerazione nel presente parere riguarda, quindi, l'assenza di motivazione nell'istanza finalizzata all'accesso.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990, l'accesso è consentito a tutti i soggetti privati, portatori di un interesse diretto [6], concreto [7], attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è chiesto l'accesso [8], onde poi procedere nella sede ritenuta più opportuna per la sua effettiva tutela.
All'atto della richiesta, al fine del riconoscimento dell'interesse giuridicamente rilevante, il soggetto deve, pertanto, dimostrare che esiste una correlazione tra la propria situazione giuridica soggettiva e l'utilità di conoscere il bene o la vicenda, oggetto dell'atto o del documento amministrativo di cui chiede visione o copia [9]. La domanda di accesso deve, quindi, essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore [10].
Si osserva, inoltre, che, come rilevato dalla giustizia amministrativa, 'deve pur sempre sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto, con la conseguenza che il titolare deve esternare non solo le ragioni per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato' [11].
L'amministrazione deve appurare che le motivazioni formulate dall'istante non siano manifestamente pretestuose, irrazionali o incongruenti con le finalità che mira a perseguire mediante l'esercizio del diritto di accesso secondo un giudizio di verosimiglianza. L'ente deve verificare, in altri termini, l'attitudine dell'acquisizione dei contenuti dell'atto o documento in astratto a realizzare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, come richiesto dalla normativa vigente, mettendo in relazione logica e consequenziale la prospettazione di parte e il documento richiesto. La motivazione dell'istanza deve essere in sintonia con gli obiettivi che si mira a realizzare mediante l'accesso, secondo un giudizio a priori di plausibilità [12].
Ed, invero, per la giurisprudenza, l'articolo 22, legge 241/1990, 'deve correlarsi ad un interesse qualificato, che giustifichi la cognizione di determinati documenti, onde l'accesso agli atti della p.a. è consentito soltanto a coloro cui gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgano e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva la quale, anche se non assurta alla consistenza dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve comunque essere giuridicamente tutelata, non essendo consentito identificarla con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (v. art. 97, Cost.)' [13].
All'instante, è quindi, richiesta una 'doverosa specificazione' [14] dell'interesse correlato all'accesso.
Ed, inoltre, 'la domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela' [15].
Del resto, il diritto di accesso esercitato attraverso un'istanza priva di motivazione e in cui è, quindi, assente un collegamento diretto con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, si configura come un'azione popolare, al fine di praticare una sorta di sorveglianza generale nei confronti della conduzione del potere pubblico e al fine di verificare il buon andamento dell'ente [16]. La domanda di accesso non può, pertanto, essere un mezzo per compiere un'indagine o un controllo ispettivo, attività cui sono ordinariamente preposti organi pubblici[17].
Deve, invero, escludersi che la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, in quanto volta a tutelare l'interesse alla conoscenza di determinati atti, possa consentire un controllo generico sull'attività dell'ente [18], finalizzato a una verifica, in via generale, della trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa, dal momento che, correlativamente all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'ente a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze tali da produrre un appesantimento dell'operato pubblico, in contrasto con i canoni fondamentali dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa [19], declinazione di quel principio di buon andamento degli uffici pubblici sancito nell'articolo 97 della Costituzione.
La giustizia amministrativa ha rimarcato che l'istante deve possedere una posizione differenziata rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a conoscere l'attività dei pubblici poteri, altrimenti l'istanza si risolve in una indagine e verifica della mera legittimità dell'attività della pubblica amministrazione, lungi dall'essere funzionale alla salvaguardia di un interesse giuridico protetto [20].
Se, quindi, un'istanza priva di motivazione appare preordinata ad una verifica generalizzata nei confronti dell'esercizio del potere pubblico, così, in relazione alla fattispecie prospettata nel quesito oggi in esame, anche la domanda di accesso del dipendente dell'ente, in quanto riferentesi a tutti gli atti di autorizzazione delle ferie adottati dalla pubblica amministrazione nell'estate 2014, sembra tradursi in un'azione di tipo ispettivo e di controllo diffuso, da parte del soggetto instante, verso l'opera dell'ente.
Si evidenzia, infine sul punto, che, secondo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non deve essere concesso l'accesso ai decreti di autorizzazione del periodo di ferie, perché 'non essendo chiaro quale sia il collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato dall'istante, tale richiesta si traduce in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione espressamente vietato ai sensi dell'articolo 24, comma terzo, della legge 241/1990, nel testo novellato dall'articolo 16 della legge 15/2005' [21].
c) Come già anticipato, l'istanza di accesso, oggetto del quesito in analisi, pone anche delle problematiche in ordine alla tutela della riservatezza dei soggetti terzi controinteressati (possono esservi, invero, soggetti controinteressati all'accesso: nel caso in esame, i dipendenti dell'ente che hanno goduto delle ferie nel periodo estivo dell'anno 2014) [22]. Tale situazione si verifica nei casi in cui l'ostensione o la riproduzione dell'atto o documento siano potenzialmente lesive del diritto alla riservatezza altrui. Al riguardo, si rammenta che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità degli enti pubblici [23] e che, per regola generale, l'amministrazione detentrice di documenti, direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza [24] o segretezza. Il limite della riservatezza attribuisce rilievo all'interesse privatistico a che sia mantenuto il riserbo in ordine a vicende che coinvolgono la sfera personale, determinandosi una tensione tra esigenze contrapposte, risolta attraverso un bilanciamento di interessi. All'infuori dei casi di esclusione, specificamente tipizzati in sede legislativa o regolamentare, il diritto di accesso può, dunque, essere sacrificato in relazione alla possibile lesione, non consentita dall'ordinamento ovvero non giustificata o controbilanciata da interessi di pari rango, del diritto alla riservatezza che attiene alla sfera personale di soggetti terzi, più o meno intensamente e più o meno direttamente garantita dalla legge.
Anche in relazione al limite della riservatezza, è, dunque, evidente l'importanza della motivazione dell'istanza di accesso, assunta a parametro di valutazione da parte dell'amministrazione. Si tratta, precisamente, della necessità che il richiedente l'ostensione degli atti specifichi con esattezza quale obiettivo si propone di realizzare mediante l'apprendimento dei dati contenuti nella documentazione indicata nella sua istanza. Ciò, fra l'altro, consente (sia all'amministrazione sia, eventualmente, al giudice) di valutare con precisione se l'interesse alla conoscenza dell'atto o documento sia dotato di un fondamento giuridico sufficientemente forte da consentirgli, in caso di conflitto, di prevalere sul diritto alla riservatezza altrui [25].
Si evidenzia, inoltre, che, nel caso in esame, il dipendente che ha formulato l'istanza di accesso invoca la necessità di attestare l'imparzialità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione. Al riguardo, si sottolinea che, per la giurisprudenza amministrativa, è legittimo il provvedimento con il quale, ritenendo inesistente un interesse differenziato, concreto ed attuale rispetto alla situazione giuridica da tutelare, il Comune ha rigettato una istanza ostensiva, ove detta istanza sia stata avanzata al fine di verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla pubblica amministrazione rispetto ad altre similari richieste [26]. In tal caso, infatti, l'istanza di accesso deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta allo scopo di effettuare un controllo generalizzato sull'azione amministrativa. In definitiva, sembra che l'istanza di accesso agli atti, piuttosto che poggiare su un interesse concreto ed attuale all'ostensione, risulti piuttosto finalizzata all'esercizio di un controllo di carattere generalizzato sull'operato dell'amministrazione.
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[1] Il comma citato statuisce: 'non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni'.
[2] La pubblica amministrazione, ricevuta una richiesta di accesso, può: - declinarla per inammissibilità nell'ipotesi che essa sia avanzata in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa perché si possa procedere all'esame della pretesa nel merito (ad esempio, perché totalmente priva di motivazione); - respingerla, se la stessa afferisce ad atti inaccessibili, stante la prevalenza dell'interesse alla riservatezza di terzi su quello della pubblicità; - limitarla; - differirla; -accoglierla ove non vi siano ragioni soggettive od oggettive, la cui sussistenza sia indispensabile a seconda dei casi, per respingerla, limitarla o differirla, rendendo operante, in tal modo, i principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa sanciti, come regola generale, dall'articolo 1, comma 1, delle legge 241/1990. Si legga, al riguardo, S. Pignataro, 'Forme e modalità di tutela del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi', Giurisdizione Amministrativa, n. 10, ottobre 2012, 395 - 396.
[3] Le motivazioni allegate all'istanza sono strumentali alla verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dell'amministrazione destinataria. Vi sono alcuni presupposti che devono sussistere preventivamente affinché possa essere presa in considerazione l'istanza di accesso. Tra questi, oltre all'esistenza materiale del documento, la motivazione della richiesta e la sussistenza di uno scopo non riconducibile a fini di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione. Si legga S. Pignataro, 'Forme e modalità di tutela del diritto di accesso ... ', cit., 394.
[4] Articolo 25, comma 2, della legge 241/1990. La regola della motivazione dell'istanza di accesso ha portata ampia e carattere generale.
[5] Si legga l'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990.
[6] Sulla nozione di interesse diretto e sulla giurisprudenza e dottrina sviluppatesi al riguardo, si rinvia alla lettura del parere datato 20 febbraio 2015, protocollo n. 4134 (in particolare, nota n. 11), pubblicato, dallo scrivente, nella banca dati reperibile all'indirizzo internet
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/
[7] Interesse concreto indica un interesse non ipotetico, finalizzato, non immaginario, non esistente solo nella mente dell'accedente. Proprio per assicurare la finalizzazione della domanda di accesso alla sussistenza di un interesse concreto, che non può ravvisarsi nel generico, comune interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa, l'istanza deve essere motivata con riferimento a detto interesse (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 11 gennaio 1994, n. 8). Altrimenti, si configurerebbe la fattispecie del controllo generalizzato dell'attività amministrativa cui fa esplicito riferimento l'articolo 24, legge 241/1990 (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 22 novembre 2012, n. 5936). Ai sensi della disposizione da ultimo citata e al fine di tutelare la pubblica amministrazione da richieste inutili, la concretezza deve, quindi, tendere, principalmente, ad escludere accessi 'esplorativi'.
[8] Si veda l'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.
[9] Si legga il parere formulato dallo scrivente, datato 26 marzo 2014, consultabile nella banca dati di cui all'indirizzo internet http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/
[10] Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 1998, n. 1346. Si legga anche Tar Toscana, Firenze, sez. II, sentenza del 3 luglio 2009, n. 1184: 'Il diritto di accesso previsto dall'art. 22, l. n. 241 del 1990, non ha introdotto nell'ordinamento una sorta di azione popolare ispettiva nei confronti della P.A., ma ha voluto porre a disposizione di ogni cittadino uno strumento per superare la barriera della riservatezza degli atti di ufficio al fine di tutelare comunque i propri interessi; tuttavia l'espressione normativa "tutela degli interessi", non deve essere intesa solo come finalizzazione dell'accesso ad un ricorso giurisdizionale, ma secondo un nesso inscindibile tra i documenti richiesti e la verifica della eventuale lesione di un proprio interesse qualificato: ne consegue che se, da un lato, è escluso l'accesso a meri fini ispettivi, dall'altro esso è ammesso anche quando il richiedente non assume di volere verificare un preciso e determinato vizio degli atti al fine della impugnativa, ma solo prospetti il proprio interesse, purché concreto e qualificato, alla regolarità della procedura in questione'.
[11] In tal senso, si legga Tar Ancona, sentenza del 30 marzo 2005, n. 274.
[12] La sufficienza della motivazione formulata nell'istanza stessa deve essere valutata caso per caso, potendosi ritenere le motivazioni in re ipsa nelle ipotesi in cui appaiano ictu oculi desumibili dall'atto o documento richiesto in visione. La richiesta di accesso deve essere tarata sulle singole situazioni con la conseguenza che le ragioni a fondamento della domanda, anche se non enunciate espressamente dall'interessato nella motivazione, possono emergere dai rapporti intercorsi o intercorrenti tra costui e l'amministrazione. Ciò si verifica ad esempio allorché l'instante sia il destinatario di un provvedimento sfavorevole e sia intenzionato ad accedere agli atti del relativo procedimento. In tali evenienze è evidente l'intento del richiedente l'accesso di acquisire elementi utili per tutelare la sua posizione, eventualmente anche in sede giurisdizionale. Si veda, ad esempio, TAR Calabria, Catanzaro, sez II, sentenza del 23 luglio 2009, n. 814. Si legga ancora S. Pignataro, 'Forme e modalità di tutela del diritto di accesso ... ', cit., 394.
[13] Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza del 9 febbraio 2010, n. 52. Si veda anche Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 3 agosto 2010, n. 5173, ove si legge: 'La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica'. Si legga pure Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza del 5 maggio 2010, n. 9766: 'Ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, ricollegando siffatto interesse all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per aversi un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo - ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate - ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite è dato dalla necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di controllo popolare di tipo ispettivo o esplorativo, utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'Amministrazione'.
[14] Così, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza dell'11 aprile 2011, n. 647.
[15] Si confronti, sul punto, Tar Molise, sez. I, sentenza del 9 dicembre 2010, n. 1528.
[16] Il menzionato principio, di origine giurisprudenziale, è stato recepito, nell'articolo 24, comma 3, della legge 241 dal legislatore del 2005 - che, con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha, parzialmente, riformato la disciplina del diritto di accesso.
[17] Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2283; Tar Lazio, sez. II, sentenza del 22 luglio 1998, n. 1201 (resa sulla domanda di accesso del Codacons, mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale - reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento - inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell'arco di più anni).
[18] Si legga anche il parere della Commissione per l'accesso, datato 25 gennaio 2005: 'Sono inammissibili le istanze di accesso motivate in termini generici, senza dare adeguata evidenza alla natura dell'interesse che radica il diritto di accesso'. La preoccupazione per istanze generiche è evidente ed emerge anche dal tenore della circolare datata 8 marzo 2006 emanata dal Ministero della Giustizia: 'le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere'. In dottrina, si legga M. Scanniello, 'Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Commentario sistematico'.
[19] Si veda Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza del 13 dicembre 2011, n. 9709, tratta da F. Palazzi (a cura di), 'L'interesse ad accedere ai documenti della p.a. nella recente giurisprudenza amministrativa', Comuni d'Italia, 3/2013. Tra i precedenti conformi, si vedano, ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287; 15 settembre 2010, n. 6899; 5 ottobre 2001, n. 5291; sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; 28 settembre 2010, n. 7183; 11 maggio 2007 n. 2314; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 marzo 2011, n. 2260.
[20] Si veda Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sentenza 4 ottobre 2011, n. 328, tratta da F. Palazzi (a cura di), 'L'interesse ad accedere ai documenti della p.a. ... ', cit. . Si segnala che, per la dottrina, si è di fronte ad una pretesa di controllo generalizzato anche quando la richiesta di accesso è sorretta sì da un interesse individuale puntuale ma, non di meno, per la mole dei documenti richiesti - nella specie tutte le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune - l'accesso si traduce, di fatto, in un controllo diffuso e di tipo ispettivo sull'operato dell'amministrazione. P. M. Zerman, 'Il Consiglio di Stato detta le regole per coniugare accesso e privacy', Diritto e pratica amministrativa, aprile 2011 - n. 4, 31.
[21] Si tratta della decisione adottata nella seduta del 16 marzo 2010, avente ad oggetto un'istanza di accesso formulata da un genitore rispetto ai decreti di autorizzazione delle ferie spettanti agli insegnanti dell'istituto scolastico statale frequentato dalla figlia.
[22] La nozione di controinteressato, che si ricava dalla legge generale sul procedimento amministrativo, concerne tutti 'i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza' (articolo 22, comma 1, lettera c, legge 241/1990).
[23] Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, legge 241/1990 'L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza'.
[24] Si legga Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza del 5 novembre 2009, n. 10838. Il limite principale al diritto di accesso è, quindi, costituito dalla riservatezza, oltre che dalla segretezza, nei casi previsti dalla legge, al fine di tutelare interessi pubblici generali. Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, legge 241/1990, il limite della riservatezza può essere superato, a favore dell'accessibilità degli atti, soltanto per esigenze di cura e tutela dei propri diritti da parte dell'istante. Il diritto di accesso può trovare un limite solo in specifiche e tassative esigenze di riservatezza di terzi.
[25] Si legga S. Pignataro, 'Forme e modalità di tutela del diritto di accesso ... ', cit., 391-406.
Sul rapporto tra accesso e riservatezza, si rimanda alla lettura del parere n. 1265/2015, pubblicato, dallo scrivente, nella già citata banca dati, ove è specificato che, quando, come nel caso oggi in esame, sono coinvolti dati personali di soggetti terzi, i documenti richiesti devono essere necessari alla tutela del proprio interesse.
[26] Si legga Tar Campania, Salerno, sentenza del 3 marzo 2015, inerente un'ipotesi di diniego di accesso ad un permesso di costruire rilasciato a terzi, ove l'istanza ostensiva sia finalizzata a verificare eventuali vizi di disparità di trattamento con altre similari richieste di rilascio di atto di assenso edificatorio. In materia di accesso, giustificato da esigenze connesse a disparità di trattamento, deve stimarsi condivisibile l'approdo giurisprudenziale secondo il quale, allorquando la richiesta di accesso sia motivata dall'interesse a dedurre il vizio di disparità di trattamento, non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio di cui all'articolo 24, settimo comma, della legge 241/1990, il quale postula che vi sia già una lesione concreta ed attuale degli interessi giuridici e non consente al richiedente di avviare un'indagine esplorativa alla ricerca di tale specifico vizio, senza averne alcuna prova. In un'evenienza del genere, in cui il richiedente vuole conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative riguardanti terzi, al fine di compiere un'investigazione per la ricerca di un vizio dell'agire amministrativo, nella mediazione tra diritto di difesa e diritto alla privacy, si deve ritenere che manca la rigorosa necessità dei documenti per la difesa in giudizio. Nella specie, l'ente ha denegato l'accesso ravvisando l'inesistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale alla situazione giuridica da tutelare, che il giudice amministrativo ha reputato fondata, ravvisandosi piuttosto l'ipotesi del controllo generalizzato sull'azione amministrativa. Deve osservarsi che la mancata visione dei documenti non priva il ricorrente del diritto di difesa, potendo il ricorso essere proposto sulla base di altre censure e potendo, altresì, essere dedotto il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in base ai dati già a disposizione, salvo chiedere al giudice un ordine di esibizione di atti, a seguito dei quali articolare motivi aggiunti. L'interesse che il ricorrente assumeva di voler tutelare riguardava la verifica di un'ipotetica disparità di trattamento (in materia di rilascio di permessi di costruire), per cui l'accesso agli atti non poteva arrecare alcun presidio all'esigenza di tutelare in giudizio i propri interessi, dato che l'eventuale illegittimità permessa a terzi non giustifica alcun ulteriore provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione.
L. 07.08.1990, n. 241, art. 1, c. 1, artt. 22, 24 e 25, c. 2; art. 97 Cost.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44910
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Non è spiegato quale sia la funzione del dipendente. Se attestare la correttezza dell'amministrazione è il suo mestiere, allora non c'entra il diritto di accesso. E se non è il suo mestiere, come dipendente si deve attenere alle proprie competenze, senza dilatarle all'infinito agendo da cittadino, come se gli altri fossero stranieri o apolidi. Cittadino è l'esterno all'Amministrazione. Quando pure il dipendente fosse azionista, agirà come tale in Consiglio di amministrazione, ma non in ufficio quando è in servizio.
Se non gradisce l'Expo, potrà urlarlo in piazza insieme agli altri cittadini, ma usare la propria posizione di dipendente per contestare potrebbe essere perfino abuso d'ufficio e arbitrario privilegio rispetto agli altri che non sono meno cittadini di lui. E lo stesso se per entrare nel merito sulle presunte spese inutili (a suo insindacabile giudizio di comune cittadino uno tra vari milioni) chiedesse un accertamento usando la segnalazione all'Anticorruzione per ingerenze ideologiche.