Data: 2015-06-08 17:46:36

LR 65/2014 Tolleranze e mutamenti destinazione d'uso

1)La nuova legge  urbanistica della Toscana  65/2014 all'art. 198 introduce le tolleranze: ........[i]non si ha parziale difformita' ........in presenza di violazioni di altezza, cubature, distanze e sup coperta entro il 2% delle misure progettuali[/i].
Se le misure progettuali sono previste al massimo con la tolleranza potremmo ottenere un bonus? Oppure pur considerando  la quota del 2% dobbiamo rimanere all'interno dei parametri urbanistici? Comunque l'edificio se non ha parziali difformita' si puo'  dichiarare conforme?

2) All'art. 99 comma 4 la stessa legge recita:  [i]La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.[/i]
Vuol dire che non si ha mutamento di destinazione d'uso se in un capannone artigianale di mq 1000 realizzo un direzionale o commerciale  di mq 490?

Grazie

riferimento id:27201

Data: 2015-06-08 18:20:56

Re:LR 65/2014 Tolleranze e mutamenti destinazione d'uso

1)La nuova legge  urbanistica della Toscana  65/2014 all'art. 198 introduce le tolleranze: ........non si ha parziale difformita' ........in presenza di violazioni di altezza, cubature, distanze e sup coperta entro il 2% delle misure progettuali.
Se le misure progettuali sono previste al massimo con la tolleranza potremmo ottenere un bonus? Oppure pur considerando  la quota del 2% dobbiamo rimanere all'interno dei parametri urbanistici? Comunque l'edificio se non ha parziali difformita' si puo'  dichiarare conforme?
[color=red]Le misure progettuali devono rimanere nei parametri urbanistici. Ergo le tolleranze possono portare anche al superamento dei limiti massimi previsti dallo strumento.
Non ho trovato indicazioni risolutive.
Guarda comunque questa interessante circolare riferita alla Regione Lombardia che รจ comunque utile anche nel contesto toscano:
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pareri/urbanisticoEdilizi/Tolleranza_costruttiva.pdf
Sul tema anche:
http://www.architettipistoia.it/00News/data/files/Pierlugi-Guidi_926.pdf
[/color]

2) All'art. 99 comma 4 la stessa legge recita:  La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
Vuol dire che non si ha mutamento di destinazione d'uso se in un capannone artigianale di mq 1000 realizzo un direzionale o commerciale  di mq 490?
[color=red]Non vedo altra possibile interpretazione, salvi ovviamente gli eventuali divieti introdotti dal Comune stesso negli strumenti urbanistici[/color]

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