Buongiorno,
la titolare di una pasticceria e gelateria artigianale vorrebbe occupare suolo pubblico antistante il proprio esercizio con tavoli e sedie.
Premesso che la L.R. 8/2009, art. 2, dava la possibilità agli operatori artigiani di vendere gli alimenti di propria produzione nei locali adiacenti a quelli di produzione con esclusione degli spazi esterni al locale e che tale divieto è stato eliminato dalla L.R. 19/2014 art. 14 consentendogli l’uso degli spazi esterni, mi sorge il dubbio sulla tipologia di arredo da utilizzare nell'area esterna; è possibile consentire l'occupazione con “normali tavoli e sedie” dei bar purchè non facciano somministrazione assistita?
Grazie.
L'art. 2 comma 2 della l.r. 8/2009 vigente prevede che "È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, [u]ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale[/u], tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione".
Sul tema tavolini e sedie ci sono due posizioni:
- chi ritiene che non siano utilizzabili in quanto la legge parla di [i][u][u]arredi dell’azienda[/u][/u][/i], e pertanto secondo un'interpretazione a mio avviso troppo restrittiva, tavolini e sedie non rientrano tra i normali arredi di un'attività artigianale...
- chi invece (ed è la posizione che condivido) ritiene che la discriminante sia unicamente il servizio non assistito. A maggior ragione da quando la l.r. 9/2008 è stata modificata permettendo l'uso di spazi esterni, tramite l'utilizzo di arredi. Quali sono gli arredi esterni di un'azienda artigiana se non tavolini e sedie e/o panchine?
Ovviamente se l'area esterna è privata.
Nel tuo caso invece quanto sopra vale fatto salvo diversa previsione del regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
Somministrazione: locali separati da una via - occorrono due licenze distinte
[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2015 n. 725[/b][/color]
....che dall'esame dei luoghi risulta inconfutabile che gli esercizi in parola sono unità immobiliari assolutamente indipendenti tra di loro, in quanto divise da una pubblica via, sicché non può parlarsi di ampliamento della superficie di somministrazione del locale ubicato al numero 10/A rispetto al numero 12, e dunque , anche per questa sola ragione, il provvedimento impugnato risulta immune dai dedotti vizi;
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