Allo stato attuale è possibile la mobilità tra due agenti categoria C ? entrambi assunti a tempo indeterminato uno lavora presso un ente locale in Lombardia e l'altro presso ente locale in Piemonte. ? nel caso negativo come possono spostarsi ?
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Allo stato attuale è possibile la mobilità tra due agenti categoria C ? entrambi assunti a tempo indeterminato uno lavora presso un ente locale in Lombardia e l'altro presso ente locale in Piemonte. ? nel caso negativo come possono spostarsi ?
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Qui trovi una descrizione sintetica del Comune di Bari che mi sembra ancora attuale:
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/barigov/gas/bari/?idscheda=AAARX9AAcAAAHDxAAE&tipogas=1&nav=elenco
Per la REGIONE LOMBARDIA la procedura è definita dall'ARIFL
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 73, comma 4, della L.R. 20/2008 e degli artt.3, 4 e5 del D.L. 24.6.2014 n.90, l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro (Arifl), gestisce gli elenchi del personale “in disponibilità” di pubbliche amministrazioni locali ubicate nel territorio della regione Lombardia. Le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi – fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del “patto di stabilità” - prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) e le procedure di cui all’art. 34-bis dello stesso decreto, che consistono nella comunicazione ad A.R.I.F.L. e per conoscenza al “Dipartimento della Funzione Pubblica”, delle caratteristiche del personale cercato indicando: l’area, il livello, la sede di destinazione ed eventualmente le funzioni e le specifiche idoneità richieste. Il Dipartimento della Funzione Pubblica entro 15 giorni dalla trasmissione dell’eventuale “Nulla-Osta” da parte di A.R.I.F.L. “provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2”. Nel caso non si provvedesse ad un tale assegnazione nei termini stabiliti o decorsi 2 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcun riscontro, le amministrazioni potranno comunque procedere all’avvio delle procedure concorsuali.
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213347287140&p=1213347287140&pagename=RGNWrapper
Vedi anche:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42330
Estremi nota parere
Protocollo 3472
Data 05/02/2014
Estremi quesito
Anno 2014
trimestre I
Ambito UFFICI E PERSONALE
Materia personale
Oggetto
Personale degli enti locali. Mobilità per compensazione.
Massima
Secondo la Corte dei conti, la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della l. 311/2004, 'tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema della finanza pubblica locale'.
Funzionario istruttore MARIA SAICOVICH
0432/555591
MARIA.SAICOVICH@REGIONE.FVG.IT
Parere espresso da SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Testo completo del parere
Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad una richiesta di trasferimento per mobilità, con la procedura della compensazione di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. Nello specifico, un dipendente dell'Ente transiterebbe presso un'Azienda Ospedaliera, mentre un dipendente di quest'ultima si trasferirebbe presso l'Amministrazione istante.
Sentito il Servizio organizzazione, formazione e relazioni sindacali comparto, si espone quanto segue.
Preliminarmente appare corretto esaminare il contesto normativo in cui è inserito il richiamato art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988.
La disposizione citata stabilisce che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
Si osserva che l'art. 3 del medesimo decreto, cui rinvia il richiamato art. 7, dispone in merito agli adempimenti preliminari da effettuare per l'attuazione della procedura speciale di mobilità, approvata all'epoca nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
Detta norma prevede, infatti, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni definiscano, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali d'ufficio.
Si ritiene che tale normativa debba intendersi superata, allo stato attuale, essendo riferita a procedura 'sperimentale' di mobilità generale all'interno dell'ambito delle pubbliche amministrazioni, coordinata dal Dipartimento della funzione pubblica e attuata in un'ottica di riorganizzazione dei vari enti interessati.
Come evidenziato dalla Corte dei conti[1], un riferimento normativo più attuale è da rinvenirsi all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche curino l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. L'istituto della mobilità tra enti assume pertanto un ruolo primario, al fine di consentire una ottimale distribuzione del personale, una riduzione della spesa corrente, nonché a garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego.
Inoltre la magistratura contabile ha evidenziato che, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, può farsi rientrare anche la mobilità per interscambio di due dipendenti (trasferimento bilaterale comunemente denominato mobilità bilaterale o reciproca)[2]: quella cioè attuata per passaggio diretto tra diverse amministrazioni nella quale gli enti si scambiano i dipendenti (su iniziativa o con il consenso degli stessi) realizzando una scelta organizzativa a somma zero, che non lascia margini alle aspettative di altri soggetti[3].
La magistratura contabile, nell'esprimersi in ordine ad una procedura di mobilità per interscambio (per compensazione) tra enti locali dello stesso comparto, ha rilevato che, pur essendo intervenuta l'abrogazione delle disposizioni contrattuali che disponevano in ordine alla mobilità in compensazione[4], ciò non preclude 'alle amministrazioni locali di poter attivare comunque una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali', in applicazione del principio generale contenuto ai richiamati art. 6 e 30 del d.lgs. 165/2001. Si è richiamata, in tale contesto, la disposizione, tuttora vigente, di cui all'art. 1, comma 47, della l. 311/2004, ove è previsto che: 'in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente'.
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, dopo aver richiamato la norma in materia di mobilità volontaria del personale, per gli enti sottoposti a regime vincolistico delle assunzioni, contenuta nel citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, hanno affermato che tale disposizione configura, per detti enti 'la mobilità come un'ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti'[5].
La mobilità si configura dunque - secondo l'indirizzo interpretativo delle Sezioni riunite - come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni, preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere all'immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia[6], alla luce dell'esame coordinato della legislazione vigente e delle pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite della Corte dei conti[7], ha affermato che la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della l. 311/2004, 'tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema della finanza pubblica locale'. La citata sezione Lombardia ha precisato che, perché possano essere ritenute neutrali[8] (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche. Inoltre, 'qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate, i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti 'virtuosi' nel limite del 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente)'.
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[1] Cfr. sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 65/2013/PAR.
[2] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 162/2013/PAR.
[3] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 227/2010. Peraltro, la citata Corte ritiene che gli adempimenti di cui al comma 1, dell'art. 30, del d.lgs. 165/2001, vadano espletati qualora si voglia procedere senza ricorrere alla c.d. mobilità reciproca. Dello stesso tenore, nell'ambito della disciplina regionale della mobilità reciproca tra amministrazioni del comparto unico, appare l'art. 13, comma 19-bis, della l.r. 24/2009, che dispensa le amministrazioni interessate dall'approvazione di un avviso di mobilità ad evidenza pubblica, nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi.
[4] Per gli enti locali, tale normativa era rappresentata dall'art. 6, comma 20, del d.p.r. 268/1987, che consentiva il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale.
[5] Cfr. n. 59/CONTR/2010 del 6 dicembre 2010.
[6] Cfr. n. 79/2011/PAR.
[7] Vedasi anche n. 53/2010/CONTR/PAR.
[8] In questo senso è dato argomentarsi anche dalle affermazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. parere n. 4/2010), secondo cui la mobilità non è neutrale e va considerata come un'assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l'amministrazione ricevente. Infatti, osserva la Presidenza, una tale situazione produrrebbe la conseguenza per cui la p.a. non sottoposta ad alcun regime limitativo delle assunzioni verrebbe a fungere da serbatoio cui attingere nuovo personale da parte delle p.a. soggette a limitazioni, con alterazione del livello occupazionale e quindi della spesa pubblica.