Data: 2015-06-08 13:50:17

candidato sindaco

Comune con 5000 abitanti, il sindaco uscente ha già fatto due mandati per cui non può essere ricandidato.
Quanto tempo deve aspettare eventualmente per ricandidarsi? può essere rieletto dopo un anno  nel caso in cui il nuovo consiglio dovesse cadere?

riferimento id:27198

Data: 2015-06-08 18:30:58

Re:candidato sindaco


Comune con 5000 abitanti, il sindaco uscente ha già fatto due mandati per cui non può essere ricandidato.
Quanto tempo deve aspettare eventualmente per ricandidarsi? può essere rieletto dopo un anno  nel caso in cui il nuovo consiglio dovesse cadere?
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TI RIPORTO ALCUNI SPUNTI TRATTI DA COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DA CUI SI RICAVA LA CANDIDABILITA' ED ELEGGIBILITA' SE VI E' STATA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (COME NEL TUO CASO).

A dirimere definitivamente la questione è intervenuta
la Suprema [b][color=red]Corte di Cassazione
(Cass., 5 giugno 2007 n. 131818)[/color][/b], precisando
che il divieto di elezione del sindaco per il
terzo mandato consecutivo si applica
nell’ipotesi di continuità temporale della carica
politica.
Ne deriva che la sequenzialità ostativa alla
terza ricandidatura viene interrotta da una
tornata elettorale, in cui il sindaco uscente
non abbia partecipato.
La norma, la cui evidente ratio è quella di favorire
il ricambio al vertice delle amministrazioni
locali, nel suo contenuto precettivo costituisce
una causa tipizzata d'ineleggibilità
originaria alla carica di sindaco, preclusiva
non già della candidabilità bensì della eleggibilità
del soggetto coinvolto perchè ostativa
all'espletamento del terzo mandato consecutivo.
La sanzione, in caso di violazione di detto
precetto, non può che essere rappresentata,
ove l'elezione venga convalidata, dalla declaratoria
di decadenza.
Depone in tal senso proprio l’art. 41 d.lgs. n.
267/00, che prevede che “nella prima seduta
il Consiglio Comunale e Provinciale, prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè
non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti a a
norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna
delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69”.
Ove il Consiglio non provveda a dichiarare la
decadenza del sindaco al terzo mandato consecutivo,
la sua nomina non potrà certo ritenersi
sanata e ciascun elettore potrà promuovere
un’azione popolare dinanzi al Giudice
ordinario, ai sensi dell'art. 70, d.lgs. n.
267/00, per chiederne la decadenza.
Ha osservato in proposito la Cassazione che, nell’ipotesi considerata, la nuova elezione, di seguito espletata (nella specie dopo un anno di gestione commissariale), innegabilmente non era più "immediatamente successiva" a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco, essendo da quella separata da un intervallo temporale, cui è, tra l'altro, ricollegabile la possibile modificazione del corpo elettorale, oltre che la perdita di influenza da parte dell'ex sindaco, rimasto, per il periodo stesso, fuori dalla gestione amministrativa commissariata.

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