Buongiorno,
nel mercato settimanale del nostro paese, un itinerante A alimentare vorrebbe subentrare ad un altro itinerante B (sempre alimentare).
Mi è stato chiesto se sia possibile, da parte di A, subentrare solo temporaneamente (per 6 mesi) come periodo di prova, per poi eventualmente effettuare il subingresso definitivo.
In caso affermativo, il gioco varrebbe la candela? Personalmente penso di no in quanto A dovrebbe ricorrere più volte al commercialista (per l'invio di pratiche Scia diverse, ora e tra 6 mesi) e più volte al notaio (gli atti notarili di subingresso dovrebbero essere 2 se non erro).
Se avete "consigli" alternativi, sono ben graditi.
Ringrazio anticipatamente
Le contrattazioni tra le parti possono prevedere anche tale eventualità. Potrebbe essere un atto di affidamento in gestione con possibilità di acquisto decorsi sei mesi. Naturalmente a fronte di presentazione della SCIA di subingresso comprovando l'effettivo passaggio dell'azienda (atto notarile).
riferimento id:27196Grazie.
Nella casistica di cui lei mi parla, l'acquirente è comunque tenuto, scaduto il termine di 6 mesi, ad inviare Scia di cessazione/subingresso con ulteriore atto notarile?
Di solito il contratto prevede B riceva in affitto per 6 mesi da A il ramo d'azienda, con l'opzione di compravendita.
Se B non si avvale della facoltà di acquistare definitivamente l'azienda/il ramo d'azienda, A deve comunicare il rientro in possesso del titolo dimostrando la rescissione del contratto.
A Bergamo si è convenuto con la CCIAA che in caso di subentro chi cessa l'attività non è tenuto a presentare SCIA di cessazione perché implicita nella reintestazione.
Non mi è chiara solo una cosa:
nel caso B si avvalga della facoltà di acquistare definitivamente l'azienda, deve inviare una seconda Scia di subingresso essendo lo stesso per così dire definitivo?
Mi conferma inoltre che non va reintestata alcuna licenza/autorizzazione essendo la Scia già titolo abilitativo? Chiedo questo perchè diversi Comuni limitrofi nel caso di itineranti operano ancora con le licenze.
Grazie
[quote]Non mi è chiara solo una cosa:
nel caso B si avvalga della facoltà di acquistare definitivamente l'azienda, deve inviare una seconda Scia di subingresso essendo lo stesso per così dire definitivo?[/quote]
A mio avviso no, in quanto l'atto allegato già prevede questa possibilità. Sta ad A eventualmente far valere il mancato passaggio chiedendo la reintestazione, fatto salvo che se viene reintestata l'autorizzazione (vedi punto successivo), non sia indicata la "scadenza del contratto di affitto".
[quote]Mi conferma inoltre che non va reintestata alcuna licenza/autorizzazione essendo la Scia già titolo abilitativo? Chiedo questo perchè diversi Comuni limitrofi nel caso di itineranti operano ancora con le licenze[/quote]
La l.r. 6/2010 atr. 25 comma 3 prevede che "La [u]reintestazione dell'autorizzazione[/u] per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività [...]".
Regione assoggetta ancora ad autorizzazione il commercio itinerante...
Per cui se applichi la norma regionale devi rilasciare nuova autorizzazione: per cui è prassi che a seguito di SCIA mod. B per subentro si rilasci nuova autorizzazione.
Se invece applichi la norma nazionale (d.lgs. 59/2010) (rango superiore) ed in particolare la SCIA allora non serve la reintestazione in quanto la stessa è titolo abilitativo.