E' vero che la revoca o decadenza deve sempre essere prevista dalla legge ?
Se si qual è il riferimento di legge !!!
Vi prego aiutatemi !!!
E' vero che la revoca o decadenza deve sempre essere prevista dalla legge ?
Se si qual è il riferimento di legge !!!
Vi prego aiutatemi !!!
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1) E' vero SOLO IN PARTE nel senso che vi sono sentenze che ritengono che il VENIR MENO dei requisiti che hanno dato titolo al rilascio di un atto (o al formarsi di un silenzio-significativo) obblighi la PA a ritirare (lasciamo stare se è revoca o decadenza) il titolo legittimante.
Tale principio è CONSOLIDATO e RAGIONEVOLE (se perdi i requisiti oggi non avresti titolo ad ottenere l'autorizzazione .... quindi la privo di effetti).
2) AL DI LA' di questi casi INVECE la revoca/decadenza è soggetta al PRINCIPIO DI LEGALITA' che deriva in primo luogo dalla COSTITUZIONE (art. 23 e 97), poi dalla L. 241/1990 art. 1, quindi dal Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 3 comma 1
"[b][color=red]Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge[/color][/b]".
Questo il quadro generale, anche se occorre stare molto attenti a quanto detto al punto 1), cioè in merito ai requisiti per lo svolgimento dell'attività. SPESSO la prassi amministrativa fa sì che si richiedano all'interessaato requisiti ULTERIORI rispetto a quelli previsti dalla normativa, magari secondo logiche di buon senso .... (es. se uno apre una impresa chiederò l'iscrizione alla CCIAA .... SBAGLIATO!!!!!!!!! quindi se mi cancello dalla CCIAA non decado dall'autorizzazione ... solo per fare uno dei mille possibili esempi)
INNANZITUTTO, GRAZIE … COME SEMPRE !!!
Il mio caso è questo !
Una procedura di evidenza pubblica prevedeva che la domanda doveva essere presentata in via telematica entro il termine x e successivamente doveva essere presentata la documentazione cartacea (fatture, altri giustificativi di spesa …). Il richiedente non ha ancora presentato il cartaceo, cioè l’istanza telematica sì, quella cartacea no. Questo caso non è previsto da nessuna parte quale motivo di decadenza …
Quindi, che devo fare ….
INNANZITUTTO, GRAZIE … COME SEMPRE !!!
Il mio caso è questo !
Una procedura di evidenza pubblica prevedeva che la domanda doveva essere presentata in via telematica entro il termine x e successivamente doveva essere presentata la documentazione cartacea (fatture, altri giustificativi di spesa …). Il richiedente non ha ancora presentato il cartaceo, cioè l’istanza telematica sì, quella cartacea no. Questo caso non è previsto da nessuna parte quale motivo di decadenza …
Quindi, che devo fare ….
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OK, la mia risposta di prima valeva in generale (ma l'avevo tarata sul tema "autorizzazioni amministrative").
In materia di appalti esiste COPIOSA GIURISPRUDENZA sul tema "soccorso istruttorio", "favor partecipationis" e sull'obbligo della previsione espressa delle "cause ostative" (chiamiamole così perchè potrebbero riguardare non la revoca/decadenza ma l'esclusione dalla procedura).
Ciò detto, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una clausola DUBBIA sotto il profilo della legittimità (si chiede di presentare in pratica una doppia documentazione, una ORIGINALE, quella telematica, ed una COPIA NON CONFORME cartacea).
A mio avviso tale previsione (con tutto il rispetto) è ASSURDA, PRIVA DI LOGICA e fonte di potenziali equivoci (cosa valuta la Commissione? l'originale telematico o il cartaceo che potrebbe essere difforme? se valuta il cartaceo come accerta la regolarità telematica ... insomma .... mah?!?!?!).
Ciò premesso, tale "onere" è previsto nel bando ma NON a pena di inammissibilità.
pertanto a mio avviso la mancata produzione non determina esclusione o revoca/decadenza a carico dell'interessato.
Tale clausola va intesa come equivalente della "copia di cortesia" nel processo telematico .... niente di più.
Ciao