Parere 29 maggio 2015 (prot. n. 0080367) - Attività di acconciatura. Nomina del responsabile tecnico
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
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Prot. n.: 0080367 – 29/05/2015
Oggetto: Attività di acconciatura. Nomina del responsabile tecnico.
Con messaggio di posta elettronica codesto Ufficio ha formulato allo scrivente un quesito in
ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese esercenti l’attività di acconciatura,
rappresentando in via preliminare che esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio Saronnese
autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe «non nominato alcun responsabile
tecnico». Si chiede quindi a questa Amministrazione di esprimere il proprio parere sulla questione se
«anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, [debbano] ottemperare alla nomina del
responsabile tecnico», nonché su «quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta
casistica».
Come noto, la legge 17 agosto 2005, n. 174, ha integralmente riformato la previgente normativa,
introducendo la nuova disciplina per l’attività professionale di acconciatore. Per quanto specificamente
attiene al quesito posto, l’articolo 3 della legge dispone, al comma 5, che «per ogni sede dell’impresa dove viene
esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione
professionale», ulteriormente specificando al successivo comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e successivamente modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147), che «il
responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel
repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di
inizio di attività».
[b]In assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione per i soggetti che, alla data di
entrata in vigore della legge, risultassero già esercenti l’attività, e nella pacifica considerazione che essi
risultano da tale data integralmente soggetti alla nuova disciplina, non può che affermarsi l’esigenza,
anche per le imprese che abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla riforma, di
adeguarsi alle nuove prescrizioni normative.[/b]
Se invero la legge di riforma non reca, nell’ambito delle norme transitorie di cui all’articolo 6,
alcuna norma volta ad indicare un termine entro il quale i soggetti già esercenti dovessero procedere,
per quanto di interesse rispetto al quesito posto, alla nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle
sedi ove è svolta l’attività di acconciatura, si deve tuttavia rimarcare come il lungo lasso di tempo
intercorso dalla data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa non consenta di
ritenere ulteriormente scusabile una perdurante inadempienza eventualmente rilevata da codesti Uffici
nel corso degli accertamenti di competenza.
Con riferimento allo specifico quesito formulato, che attiene i «titolari di ditte individuali, provvisti di
qualifica di acconciatore», si deve nondimeno osservare quanto segue.[b] La necessità di una esplicita
designazione formale del responsabile tecnico sussiste certamente, ad avviso dello scrivente, nell’ipotesi
di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese individuali artigiane che svolgano la
propria attività in unica sede si ritiene che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo
complessivamente vigente.[/b] Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, infatti, è imprenditore artigiano
«colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo», il quale «nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali
previsti dalle leggi statali» (così l’articolo 2, commi 1 e 4). In tale fattispecie, in cui l’impresa
individuale artigiana non potrà quindi designare per l’unica sede di attività un responsabile tecnico
differente dal titolare, dovrà desumersi la superfluità di una sua espressa designazione, alla luce della
finalità, comunque garantita, delle norme in esame e dell’assenza del sussistere di ipotesi alternative. E’
pleonastico rilevare che l’eventuale successivo venir meno dei requisiti di legge per la qualificazione
dell’impresa come artigiana, la sua trasformazione da impresa individuale in società, o l’avvio
dell’esercizio dell’attività anche in sedi secondarie, determinerà viceversa il contestuale insorgere
dell’obbligo di esplicita designazione di cui all’articolo 3 della legge 174/2005.
[b]Si ritiene necessario specificare che, nel caso di imprese artigiane esercenti l’attività professionale
presso unica sede, il nominativo dell’imprenditore artigiano titolare dell’attività medesima dovrà essere
automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.[/b]
Ciò premesso, nelle ipotesi in cui sussista l’obbligo della espressa designazione del responsabile
tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 della legge,
come eventualmente ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, si deve concludere, per
quanto attiene alle richieste indicazioni della corretta procedura amministrativa da seguirsi, nel senso
che l’impresa dovrà, nel termine all’uopo assegnato da codesto Ente, procedere alla nomina del
responsabile tecnico mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato Gianfrancesco Vecchio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032832-parere-29-maggio-2015-prot-n-0080367-attivita-di-acconciatura-nomina-del-responsabile-tecnico
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