Ho letto in un post che in caso di temporaneo impedimento del presidente di un circolo, per garantire il regolare svolgimento suggerivi di far nominare un rappresentante di licenza e che tale nomina fosse comunicata al Comune.
Volevo sapere se è sufficiente che la nomina sia fatta dal Consiglio Direttivo e se sia valida senza la firma del presidente, oppure se debba da questi essere avvallata ufficialmente
Inoltre se successivamente a tale nomina il delegato possa presentare anche eventuali comunicazioni di somministrazione temporanea.
Grazie
Elisa
Interpreto rifacendomi alla somministrazione svolta nel circolo. Ai sensi del DPR 235/01 tale somministrazione ha valore di abilitazione ex art. 86 TULPS (le abilitazioni [i]valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[/i])
Quindi essendo abilitazione che si rifanno al TULPS allora sono personali ma è ammessa la rappresentanza (vedi artt. 8 e 93 TULPS).
La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di rappresentanza diretta, ossia di un modulo negoziale per effetto del quale il rappresentante esercita una attività non solo per conto del rappresentato, e cioè nel suo interesse, ma anche spendendo il suo nome (vedi tar lecce 1902/2011).
La r.d. si estrinseca nel compimento, da parte di un soggetto, di atti in nome e per conto del rappresentato, di modo che gli atti compiuti dal rappresentante producono effetti diretti sul rappresentato (quindi ok per la somm.ne temporanea)
La nomina del rappresentante sarà eseguita ai sensi dello statuto del circolo ma quello che a te interessa è la comunicazione che ti arriva con il nome del rappresentante e la firma dello stesso sui requisiti morali. Sul web trovi varia modulistica, spesso con la firma congiunta ma a parere mio non è obbligatoria quella del nominante.
Comunque il Mise (risoluzione 2565/2006) afferma:
[i]In tali atti si afferma che non è da considerarsi obbligatoria la presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze. Nei periodi durante i quali sia "temporaneamente assente" il titolare può affidare la conduzione dell'attività a un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.
Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante.
[/i]