Data: 2015-06-04 06:18:01

Commercio elettronico settore alimentare esercitato da ditta artigiana.

Salve
Premesso che ai sensi della normativa commerciale, sia regionale che nazionale, sostanzialmente si intende per commercio al dettaglio “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.”

Conseguentemente chi NON acquista merci in nome e per conto proprio ma vende ciò che direttamente produce artigianalmente non dovrebbe rientrare nella previsione della suddetta normativa e ancora conseguentemente non dovrebbe essere tenuto a dichiarare (o possedere) i requisiti professionali di cui di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, sopra citato, con riferimento al settore alimentare.

In relazione a quanto sopra si chiede se una ditta artigiana che produce bevande alcooliche e intende svolgere il commercio elettronico dei propri prodotti rientra ugualmente nel campo di applicazione della disciplina commerciale, e quindi possedere i requisiti professionali di cui dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, oppure il predetto commercio elettronico per l’artigiano non è assoggettabile alla disciplina commerciale citata secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 114/98,  nell'ipotesi che detta vendita possa essere assimilata alla “vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, per i beni di produzione propria”, considerato che anche le merci risultano approvvigionate presso gli stessi locali di produzione. Vi chiedo un parere in merito.

Approfitto per chiedervi anche un chiarimento sempre in relazione al commercio elettronico, ma indipendentemente dal suddetto quesito, riguardante l’eventuale obbligo della disponibilità di locali per lo stoccaggio delle merci oggetto della vendita, in particolare con riferimento al settore alimentare,  o se detta vendita possa anche esercitarsi in assenza di locali di deposito, dato che la normativa non prevede disposizioni al riguardo.
Grazie.


riferimento id:27123

Data: 2015-06-05 11:19:57

Re:Commercio elettronico settore alimentare esercitato da ditta artigiana.

Salve
Premesso che ai sensi della normativa commerciale, sia regionale che nazionale, sostanzialmente si intende per commercio al dettaglio “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.”
Conseguentemente chi NON acquista merci in nome e per conto proprio ma vende ciò che direttamente produce artigianalmente non dovrebbe rientrare nella previsione della suddetta normativa e ancora conseguentemente non dovrebbe essere tenuto a dichiarare (o possedere) i requisiti professionali di cui di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, sopra citato, con riferimento al settore alimentare.

[color=red]Fin qui tutto ok. Concordo. Ci sarebbero da fare alcune precisazioni ad uso di tutti che leggono (vedo che lo hai specificato dopo).
L’artigiano e l’industriale che vende solo i propri prodotti sfugge all’applicazione della normativa commerciale se la vendita al dettaglio è effettuata nei locali di produzione o attigui
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In relazione a quanto sopra si chiede se una ditta artigiana che produce bevande alcooliche e intende svolgere il commercio elettronico dei propri prodotti rientra ugualmente nel campo di applicazione della disciplina commerciale, e quindi possedere i requisiti professionali di cui dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, oppure il predetto commercio elettronico per l’artigiano non è assoggettabile alla disciplina commerciale citata secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 114/98,  nell'ipotesi che detta vendita possa essere assimilata alla “vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, per i beni di produzione propria”, considerato che anche le merci risultano approvvigionate presso gli stessi locali di produzione. Vi chiedo un parere in merito.

[color=red]La vendita tramite WEB effettuata da parte dell’artigiano è assimilabile a quella effettuata presso i propri locali dato che non determina la realizzaizone di una diversa unità locale ma solo l’implementazione di un sistema di vendita a distanza. Lo chiarisce anche Il MisSE, vedi circolare in allegato.[/color]

Approfitto per chiedervi anche un chiarimento sempre in relazione al commercio elettronico, ma indipendentemente dal suddetto quesito, riguardante l’eventuale obbligo della disponibilità di locali per lo stoccaggio delle merci oggetto della vendita, in particolare con riferimento al settore alimentare,  o se detta vendita possa anche esercitarsi in assenza di locali di deposito, dato che la normativa non prevede disposizioni al riguardo.

[color=red]Certamente. Riguardo alla fattispecie commercio al dettaglio (quindi uscendo dal campo della vendita da parte dell’artigiano), ciò che è discriminante è l’acquisto di un prodotto e la rivendita al consumatore finale. Il prodotto può anche non entrare mai in possesso effettivo del commerciante pur rimanendo giuridicamente nella sua proprietà.
Tizio acquista un prodotto, diventa proprietario ma il prodotto resta depositato presso terzi. Tizio provvede a venderlo a Caio mandando un corriere presso terzi per ritirare il prodotto e recapitarglielo.
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riferimento id:27123

Data: 2015-06-05 11:36:01

Re:Commercio elettronico settore alimentare esercitato da ditta artigiana.

Mi inserisco brevemente per chiedere come mai nel quesito e nella risposta non si fa riferimento agli adempimenti igienico sanitari, trattandosi di prodotti alimentari?

Buon fine settimana

riferimento id:27123

Data: 2015-06-08 06:54:54

Re:Commercio elettronico settore alimentare esercitato da ditta artigiana.

Brevemente per l’osservazione legittima fatta da Simona.
Non ho chiesto in merito agli adempimenti igienico sanitari non perché non siano rilevanti ma perché l’oggetto del quesito riguardava sostanzialmente l’assoggettabilità o meno del commercio elettronico da parte di produttore artigiano alla disciplina commerciale. Cosa che è stata chiarita esaurientemente. Non ero a conoscenza infatti della circolare allegata alla risposta fornita. Nell’esposizione comunque ho evidenziato che la ditta svolgeva già l’attività di produzione artigianale (settore alimentare) per cui gli  adempimenti igienicosanitari sono stati curati a suo tempo.
Buon lavoro a tutti.

riferimento id:27123
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