ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 maggio 2015
[color=red][b]Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di
rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle
assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di
rischio. (Regolamento n. 9). (15A04129) [/b][/color]
(GU n.126 del 3-6-2015)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni
Private; in particolare gli articoli n. 134 (Attestazione sullo stato
del rischio) e n. 170-bis (Durata del contratto);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione
dell'IVASS);
Visto il titolo IV del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010,
recante disposizioni in materia di «Informativa via web al
contraente»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante codice in materia di
protezione dei dati personali;
Considerato che l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di
inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in una
Banca dati elettronica detenuta da un soggetto pubblico o, qualora
gia' esistente, da un soggetto privato;
Considerata l'esigenza di ridefinire la disciplina in materia di
attestazione sullo stato del rischio dei contratti r.c. auto in
conformita' con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, attualmente disciplinata dal regolamento ISVAP n. 4 del 9
agosto 2006, cosi' come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2590
dell'8 febbraio 2008;
adotta il seguente:
Regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle Assicurazioni private);
b) «impresa» o «assicuratore»: l'impresa di assicurazione
autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile auto nonche' l'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in
Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve,
«r.c.a.»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del
ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto
alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora
diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione
finanziaria);
f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»:
il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche
del rischio assicurato;
g) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca
dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di
alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo
stato del rischio;
h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto
e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla
singola impresa e correlata alla sinistrosita' pregressa, per
individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia
prestata;
i) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e'
assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita
dall'IVASS, con proprio provvedimento, che tutte le imprese devono
indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito
aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative r.c.
auto;
j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai
fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri
pagati nel periodo;
l) «regole evolutive»: modalita' definite rispettivamente dalla
singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della
classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della classe di
merito CU di cui alla lettera i);
m) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il
locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di
un canone periodico.
Art. 2
Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio
1. L'attestazione contiene:
a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o
la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il
relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente
persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al
proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il
contratto e' stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i
dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il
contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione
viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale
di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le
corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che
il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che
prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio
applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o
meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale
ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi
cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo
parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con
responsabilita' principale e del numero dei sinistri con
responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della
relativa percentuale di responsabilita';
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli
danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a
persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non
corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o
diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovra' essere
riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati
successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con
conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi
pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano
l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilita' principale,
nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita al veicolo
cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' superiore a
quello degli altri veicoli coinvolti.
La quota di responsabilita' non principale, accertata a carico
dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo ne' all'annotazione
nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o piu' veicoli, cui sia stato
attribuito un grado di responsabilita' paritaria, nessuno dei
contratti relativi ai veicoli coinvolti subira' l'applicazione del
malus.
In tal caso, tuttavia, si dara' luogo all'annotazione
nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilita'
attribuita poiche', qualora a seguito di piu' sinistri verificatisi
nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita', venga
raggiunta la percentuale di responsabilita' «cumulata» pari almeno al
51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di
penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle
quote non raggiunga la soglia del 51%.
Art. 3
Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della
classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di
veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di
osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura
assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
dell'annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il
periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza
dell'annualita' assicurativa.
2. In caso di contratto con durata annuale piu' frazione, il
periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale. Per le annualita' successive, il periodo di
osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale.
3. Le regole evolutive delle classi di merito di conversione
universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento
IVASS.
Art. 4
Modalita' di gestione della Banca dati degli attestati di rischio
1. La Banca dati e' detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia'
esistente, da enti privati.
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi
dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita convenzione che stabilisce
le modalita' di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare
del trattamento e' il soggetto detentore e gestore della banca dati;
l'IVASS e' titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca
dati per le proprie finalita' istituzionali.
3. La convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei
fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle
informazioni presenti nella Banca dati.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), con particolare riguardo ai principi di cui
all'art. 11 del medesimo codice.
5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le
relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti
del medesimo decreto legislativo.
Art. 5
Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli
attestati di rischio
1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio
con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del
rischio di cui all'art. 2, secondo le modalita' ed i tempi previsti
dal presente regolamento e da provvedimento dell'IVASS.
2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido
sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima
della scadenza del contratto.
3. Le imprese sono responsabili della correttezza e
dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati
nonche' degli accessi alle stesse, secondo le modalita' previste da
provvedimento dell'IVASS.
Art. 6
Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio
1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se
persona diversa, all'avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresi':
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto
e' stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e
successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale
successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di
osservazione;
c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva
all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione
definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del
periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la
scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione
del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la
scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la
facolta' di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'art.
171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.
Art. 7
Modalita' e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del
rischio
1. [b]Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale,
consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica[/b],
purche' si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2.
2. [b]L'attestato di rischio e' consegnato almeno 30 giorni prima
della scadenza del contratto.[/b]
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con
la [b]messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata
del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente
puo' accedere alla propria posizione assicurativa[/b], cosi' come
disciplinato dall'art. 38-bis, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35
del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalita' di
consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del
contraente.
4. Le imprese rendono nota la possibilita' di richiedere le
credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le
modalita' di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione
di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.
5. L'informativa di cui al comma 4 e', altresi', resa per iscritto
in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente
diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalita'
di consegna previste per il contraente.
7. Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di
veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di
rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime
modalita' previste al comma 3, fatte salve diverse modalita'
concordate tra le parti, di cui l'impresa dovra' mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa
obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce,
all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo
stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri
intermediari, senza applicazione di costi.
Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere
utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo
contratto.
9. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento
l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque
anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso,
le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal
pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo
dell'ultima annualita' per la quale, al momento della richiesta, si
sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere
utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo
contratto.
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto,
l'attestato di rischio e' consegnato almeno trenta giorni prima della
nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di piu' cointestatari del veicolo, l'obbligo di
consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera
assolto:
a) per i contratti in corso, gia' presenti nel portafoglio
dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto gia'
indicato in polizza come proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015
con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di
circolazione.
Art. 8
Validita' dell'attestazione
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in
caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da
apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio
conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si
riferisce.
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita,
furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o
definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il
contraente, o se persona diversa, il proprietario, puo' richiedere
che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo
di sua proprieta'.
In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base
delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio
relativo al precedente veicolo, purche' in corso di validita',
riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata
nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe
di merito CU maturata ai sensi del provvedimento di cui al comma 3
dell'art. 3.
3. Nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra
coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto
sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di
rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento
parziale della titolarita' del veicolo che comporti il passaggio di
proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di
noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi -
di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al
medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio del
diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo
di sua proprieta', sulla base delle informazioni contenute
nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva
utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche
mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del
precedente contratto assicurativo.
Art. 9
Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte
dell'assicuratore
1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilita'
civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione
sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla
banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione
sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente
nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo
attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo
periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione
assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di
merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento,
qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in
merito al proprio grado di responsabilita' e l'impresa non sia in
grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene
emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo
attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati
e di impossibilita' di acquisire altrimenti, per via telematica,
l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui
al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini
probatori e di verifica, l'impresa potra' acquisire precedenti
attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti
dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di
documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe
CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le
imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la
correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono
alla riclassificazione dei contratti.
Art. 10
Abrogazioni
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 13 comma 5.
Art. 11
Sanzioni
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 317 del decreto, per
l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della
Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico
flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate
dall'impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun
bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di
legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme
sull'alimentazione della banca dati.
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del
presente regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui
all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche
legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato
del rischio.
2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le
imprese informano il contraente in merito alle modalita' di consegna
telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente
regolamento.
3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, necessari per completare il popolamento della banca
dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7,
comma 9, avviene con le modalita' di consegna indicate dall'avente
diritto, senza applicazione di costi.
4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a
coperture gia' scadute alla data dall'entrata in vigore del presente
regolamento, non presenti nella banca dati, puo' essere richiesto
dall'avente diritto, con le modalita' di consegna dallo stesso
indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa che
ha prestato l'ultima copertura assicurativa.
5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del
presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto
per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli
aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui e' richiesta la
stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato
del rischio direttamente dall'impresa che ha prestato l'ultima
copertura assicurativa.
Art. 13
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre
disponibile sul sito internet dell'istituto.
2. Il presente regolamento entra in vigore con riferimento ai
contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015. Le imprese si
adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, entro il 30
giugno 2015.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 7,
commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015.
5. Fino all'entrata in vigore del provvedimento IVASS, di cui
all'art. 3 del presente regolamento, restano in vigore le regole di
assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di
conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al
regolamento ISVAP n. 4/2006.
Roma, 19 maggio 2015
p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
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