Data: 2015-06-04 05:30:29

Dematerializzazione dell'ATTESTATO DI RISCHIO - ISVAP (GU n.126 del 3-6-2015)




ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 maggio 2015
[color=red][b]Regolamento recante la  disciplina  della  banca  dati  attestati  di
rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di  cui  all'art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -  codice  delle
assicurazioni  private  -  dematerializzazione  dell'attestato  di
rischio. (Regolamento n. 9). (15A04129) [/b][/color]
(GU n.126 del 3-6-2015)


          L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  Codice  delle  Assicurazioni
Private; in particolare gli articoli n. 134 (Attestazione sullo stato
del rischio) e n. 170-bis (Durata del contratto);
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione
dell'IVASS);
  Visto il titolo IV del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio  2010,
recante  disposizioni  in  materia  di  «Informativa  via  web  al
contraente»;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali;
  Considerato che l'art. 134  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese  di  assicurazione  di
inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in  una
Banca dati elettronica detenuta da un soggetto  pubblico  o,  qualora
gia' esistente, da un soggetto privato;
  Considerata l'esigenza di ridefinire la disciplina  in  materia  di
attestazione sullo stato del  rischio  dei  contratti  r.c.  auto  in
conformita' con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, attualmente disciplinata dal regolamento ISVAP  n.  4  del  9
agosto 2006, cosi' come modificato dal provvedimento  ISVAP  n.  2590
dell'8 febbraio 2008;

                        adotta il seguente:


                            Regolamento

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Nel presente Regolamento si intendono per:
  a) «decreto»: il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
(Codice delle Assicurazioni private);
  b)  «impresa»  o  «assicuratore»:  l'impresa  di  assicurazione
autorizzata in Italia all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile auto nonche' l'impresa di  assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in
Italia  all'esercizio    dell'assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile auto in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi;
  c)  «assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore»  o,  in  breve,
«r.c.a.»: l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i  rischi  del
ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di  cui  all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  d) «contraente»: la persona  fisica  o  giuridica  che  stipula  il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
  e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che  ha  diritto
alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero,  qualora
diverso, il proprietario del veicolo,  l'usufruttuario,  l'acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario nel  caso  di  locazione
finanziaria);
  f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»:
il documento elettronico nel quale sono indicate  le  caratteristiche
del rischio assicurato;
  g) «banca dati degli attestati di  rischio»  o,  in  breve,  «banca
dati»: la banca dati elettronica che le imprese  hanno  l'obbligo  di
alimentare con le informazioni e i dati  necessari  ad  attestare  lo
stato del rischio;
  h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il  contratto
e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata  dalla
singola  impresa  e  correlata  alla  sinistrosita'  pregressa,  per
individuare il presumibile livello  di  rischiosita'  della  garanzia
prestata;
  i) «classe di merito CU»: categoria  alla  quale  il  contratto  e'
assegnato  sulla  base  di  una  scala  di  valutazione  stabilita
dall'IVASS, con proprio provvedimento, che tutte  le  imprese  devono
indicare nell'attestato di rischio  accanto  alla  classe  di  merito
aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative  r.c.
auto;
  j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante  ai
fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri
pagati nel periodo;
  l) «regole evolutive»:  modalita'  definite  rispettivamente  dalla
singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della
classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della  classe  di
merito CU di cui alla lettera i);
  m) «contratto  di  leasing»:  contratto  di  locazione  in  cui  il
locatore concede in godimento il veicolo contro il  corrispettivo  di
un canone periodico.
                              Art. 2


        Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

  1. L'attestazione contiene:
  a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
  b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o
la denominazione della ditta ovvero la denominazione  sociale  ed  il
relativo codice fiscale o partita I.V.A. se  trattasi  di  contraente
persona giuridica;
  c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera  b)  relativi  al
proprietario ovvero ad altro avente diritto;
  d) il numero del contratto di assicurazione;
  e) i dati della targa  del  veicolo  per  la  cui  circolazione  il
contratto e' stipulato ovvero, quando questa non  sia  prescritta,  i
dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
  f) la forma tariffaria in base alla quale  e'  stato  stipulato  il
contratto;
  g) la data di scadenza del contratto per  il  quale  l'attestazione
viene rilasciata;
  h) la classe di merito aziendale di provenienza,  quella  aziendale
di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le
corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che
il  contratto  sia  stato  stipulato  sulla  base  di  clausole  che
prevedano,  ad  ogni  scadenza  annuale,  la  variazione  del  premio
applicato all'atto della stipulazione in relazione al  verificarsi  o
meno di sinistri nel corso del periodo di  osservazione  contrattuale
ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
  i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli  ultimi
cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a  titolo
parziale, con  distinta  indicazione  del  numero  dei  sinistri  con
responsabilita'  principale  e  del  numero  dei  sinistri  con
responsabilita' paritaria, per questi ultimi  con  indicazione  della
relativa percentuale di responsabilita';
  j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di  soli
danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a
persone).
  k)  gli  eventuali  importi  delle  franchigie,  richiesti  e  non
corrisposti dall'assicurato.
  2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti  di
cui all'art. 134, comma  4-bis,  del  decreto,  presso  la  stessa  o
diversa impresa di  assicurazione,  tale  indicazione  dovra'  essere
riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati
successivi al primo.
  3. Nel caso  di  pagamento  di  sinistro  a  titolo  parziale,  con
conseguente  applicazione  della  penalizzazione,  i  successivi
pagamenti,  riferiti  allo  stesso  sinistro,  non  determinano
l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
  4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilita' principale,
nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita  al  veicolo
cui sia stato attribuito un  grado  di  responsabilita'  superiore  a
quello degli altri veicoli coinvolti.
  La quota di responsabilita'  non  principale,  accertata  a  carico
dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo  ne'  all'annotazione
nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus.
  In caso di  sinistri,  tra  due  o  piu'  veicoli,  cui  sia  stato
attribuito  un  grado  di  responsabilita'  paritaria,  nessuno  dei
contratti relativi ai veicoli coinvolti  subira'  l'applicazione  del
malus.
  In  tal  caso,  tuttavia,  si  dara'  luogo  all'annotazione
nell'attestato di rischio  della  percentuale  di  corresponsabilita'
attribuita poiche', qualora a seguito di piu'  sinistri  verificatisi
nell'ultimo quinquennio di osservazione  della  sinistralita',  venga
raggiunta la percentuale di responsabilita' «cumulata» pari almeno al
51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus.
  Il periodo  di  osservazione  si  conclude  senza  applicazione  di
penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il  cumulo  delle
quote non raggiunga la soglia del 51%.
                              Art. 3


          Decorrenza e durata del periodo di osservazione

  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  regole  evolutive  sia  della
classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso  di
veicolo  assicurato  per  la  prima  annualita',  il  periodo  di
osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della  copertura
assicurativa  e  termina  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
dell'annualita'  assicurativa.  Per  le  annualita'  successive,  il
periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
dell'annualita' assicurativa.
  2. In caso di  contratto  con  durata  annuale  piu'  frazione,  il
periodo di osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale.  Per  le  annualita'  successive,  il  periodo  di
osservazione  inizia  sessanta  giorni  prima  della  decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
contrattuale.
  3. Le regole  evolutive  delle  classi  di  merito  di  conversione
universale  (CU)  saranno  disciplinate  con  apposito  Provvedimento
IVASS.
                              Art. 4


  Modalita' di gestione della Banca dati degli attestati di rischio

  1. La Banca dati e' detenuta da enti pubblici ovvero, qualora  gia'
esistente, da enti privati.
  2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da  soggetti  diversi
dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita convenzione che stabilisce
le modalita' di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare
del trattamento e' il soggetto detentore e gestore della banca  dati;
l'IVASS e' titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca
dati per le proprie finalita' istituzionali.
  3. La convenzione prevede che l'IVASS,  per  il  perseguimento  dei
fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza  limitazioni  alle
informazioni presenti nella Banca dati.
  4.  I  dati  personali  sono  trattati  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali), con particolare  riguardo  ai  principi  di  cui
all'art. 11 del medesimo codice.
  5.  Restano  impregiudicati  i  diritti  dell'interessato  di  cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le
relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti
del medesimo decreto legislativo.
                              Art. 5


Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca  dati  degli
                        attestati di rischio

  1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati  di  rischio
con le  informazioni  riportate  nell'attestazione  sullo  stato  del
rischio di cui all'art. 2, secondo le modalita' ed i  tempi  previsti
dal presente regolamento e da provvedimento dell'IVASS.
  2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio  valido
sono rese disponibili nella banca dati  almeno  trenta  giorni  prima
della scadenza del contratto.
  3.  Le  imprese  sono  responsabili  della    correttezza    e
dell'aggiornamento  delle  informazioni  trasmesse  alla  Banca  dati
nonche' degli accessi alle stesse, secondo le modalita'  previste  da
provvedimento dell'IVASS.
                              Art. 6


    Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio

  1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se
persona diversa, all'avente diritto, ovvero:
  a) al proprietario;
  b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;
  c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;
  d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresi':
  a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il  contratto
e' stato stipulato;
  b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e
successiva riattivazione, in occasione della nuova  scadenza  annuale
successiva alla riattivazione, quando  sia  concluso  il  periodo  di
osservazione;
  c)  in  caso  di  furto  del  veicolo,  esportazione  definitiva
all'estero,  consegna  in  conto  vendita,  demolizione,  cessazione
definitiva della  circolazione,  avvenuti  dopo  la  conclusione  del
periodo di osservazione, cioe' nei  sessanta  giorni  antecedenti  la
scadenza del contratto;
  d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta  dopo  la  conclusione
del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la
scadenza del  contratto,  qualora  l'alienante  abbia  esercitato  la
facolta' di risoluzione o di cessione del contratto di  cui  all'art.
171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.
                              Art. 7


Modalita' e tempi  di  consegna  dell'attestazione  sullo  stato  del
                              rischio

  1. [b]Le imprese, in  occasione  di  ciascuna  scadenza  contrattuale,
consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica[/b],
purche' si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2.
  2. [b]L'attestato di rischio e'  consegnato  almeno  30  giorni  prima
della scadenza del contratto.[/b]
  3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con
la [b]messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata
del sito web dell'impresa, attraverso  la  quale  ciascun  contraente
puo'  accedere  alla  propria  posizione  assicurativa[/b],  cosi'  come
disciplinato dall'art. 38-bis, comma 1, del regolamento ISVAP  n.  35
del 26 maggio 2010. Le  imprese,  tuttavia,  prevedono  modalita'  di
consegna  telematica  aggiuntive  da  attivarsi  su  richiesta  del
contraente.
  4. Le  imprese  rendono  nota  la  possibilita'  di  richiedere  le
credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web  e  le
modalita' di consegna telematiche aggiuntive, mediante  pubblicazione
di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.
  5. L'informativa di cui al comma 4 e', altresi', resa per  iscritto
in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
  6. Nei casi in cui il contraente sia  persona  diversa  dall'avente
diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le  medesime  modalita'
di consegna previste per il contraente.
  7. Per i contratti relativi  a  coperture  r.c.auto  di  flotte  di
veicoli a motore la consegna telematica  dei  relativi  attestati  di
rischio  avviene  su  richiesta  del  contraente,  con  le  medesime
modalita'  previste  al  comma  3,  fatte  salve  diverse  modalita'
concordate tra le parti, di cui l'impresa dovra' mantenere evidenza.
  8.  Per  i  contratti  acquisiti  tramite  intermediari,  l'impresa
obbligata  alla  consegna  dell'attestato  di  rischio,  garantisce,
all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero  a  persona  dallo
stesso delegata, una stampa dello stesso per il  tramite  dei  propri
intermediari, senza applicazione di costi.
  Gli attestati  di  rischio  cosi'  rilasciati  non  possono  essere
utilizzati dagli aventi diritto  in  sede  di  stipula  di  un  nuovo
contratto.
  9. Gli aventi  diritto  possono  richiedere  in  qualunque  momento
l'attestazione sullo stato del rischio relativa  agli  ultimi  cinque
anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal  caso,
le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni  dal
pervenimento della  richiesta,  l'attestato  di  rischio  comprensivo
dell'ultima annualita' per la quale, al momento della  richiesta,  si
sia concluso il periodo di osservazione.
  Gli attestati  di  rischio  cosi'  rilasciati  non  possono  essere
utilizzati dagli aventi diritto  in  sede  di  stipula  di  un  nuovo
contratto.
  10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso  di  contratto,
l'attestato di rischio e' consegnato almeno trenta giorni prima della
nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
  11. In  caso  di  piu'  cointestatari  del  veicolo,  l'obbligo  di
consegna al proprietario, se diverso  dal  contraente,  si  considera
assolto:
    a) per i  contratti  in  corso,  gia'  presenti  nel  portafoglio
dell'impresa,  con  la  consegna  al  soggetto  avente  diritto  gia'
indicato in polizza come proprietario;
    b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015
con la  consegna  al  primo  nominativo  risultante  sulla  carta  di
circolazione.
                              Art. 8


                    Validita' dell'attestazione

  1. In caso di documentata cessazione del rischio  assicurato  o  in
caso  di  sospensione,  o  di  mancato  rinnovo,  del  contratto  di
assicurazione  per  mancato  utilizzo  del  veicolo,  risultante  da
apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di  rischio
conseguito conserva  validita'  per  un  periodo  di  cinque  anni  a
decorrere dalla scadenza del contratto al  quale  tale  attestato  si
riferisce.
  2. In caso di  documentata  vendita,  consegna  in  conto  vendita,
furto,  demolizione,  cessazione  definitiva  della  circolazione  o
definitiva  esportazione  all'estero  del  veicolo  assicurato,  il
contraente, o se persona diversa, il  proprietario,  puo'  richiedere
che il contratto di assicurazione sia reso valido per  altro  veicolo
di sua proprieta'.
  In tal caso, l'assicuratore  classifica  il  contratto  sulla  base
delle  informazioni  contenute  nell'ultimo  attestato  di  rischio
relativo al  precedente  veicolo,  purche'  in  corso  di  validita',
riconoscendo  al  proprietario  la  classe  di  merito  indicata
nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe
di merito CU maturata ai sensi del provvedimento di cui  al  comma  3
dell'art. 3.
  3. Nel caso di  trasferimento  di  proprieta'  di  un  veicolo  tra
coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto
sulla base delle informazioni contenute  nel  relativo  attestato  di
rischio. La disposizione  si  applica  anche  in  caso  di  mutamento
parziale della titolarita' del veicolo che comporti il  passaggio  di
proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi.
  4. In occasione della scadenza di un  contratto  di  leasing  o  di
noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici  mesi  -
di un veicolo, l'assicuratore classifica  il  contratto  relativo  al
medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio  del
diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad  altro  veicolo
di  sua  proprieta',  sulla  base  delle  informazioni  contenute
nell'attestato  di  rischio,  previa  verifica  della  effettiva
utilizzazione del veicolo da parte  del  soggetto  richiedente  anche
mediante  idonea  dichiarazione  rilasciata  dal  contraente  del
precedente contratto assicurativo.
                              Art. 9


Acquisizione dell'attestazione  sullo  stato  del  rischio  da  parte
                          dell'assicuratore

  1. All'atto della stipulazione di un contratto  di  responsabilita'
civile auto,  le  imprese  acquisiscono  direttamente  l'attestazione
sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso  alla
banca dati degli attestati di rischio.
  2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione
sullo stato di rischio non risulti, per  qualsiasi  motivo,  presente
nella  Banca  dati,  l'impresa  acquisisce  telematicamente  l'ultimo
attestato di rischio utile e richiede al contraente, per  il  residuo
periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1892  e  1893  c.c.,  che  permetta  di  ricostruire  la  posizione
assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di
merito.
  3. Nel caso  di  sinistri  accaduti  nel  periodo  di  riferimento,
qualora il contraente non sia in grado  di  fornire  informazioni  in
merito al proprio grado di responsabilita' e  l'impresa  non  sia  in
grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene
emesso sulla base  della  classe  di  merito  risultante  dall'ultimo
attestato presente nella Banca dati.
  4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca  dati
e di impossibilita' di  acquisire  altrimenti,  per  via  telematica,
l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui
al  comma  2  per  l'intero  quinquennio  precedente.  Ai  soli  fini
probatori  e  di  verifica,  l'impresa  potra'  acquisire  precedenti
attestati cartacei o precedenti contratti  di  assicurazione  forniti
dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In  assenza  di
documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio  in  classe
CU di massima penalizzazione.
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e  4  del  presente  articolo,  le
imprese,  assunto  il  contratto,  verificano  tempestivamente  la
correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso,  procedono
alla riclassificazione dei contratti.
                              Art. 10


                            Abrogazioni

  1. Dalla data dell'entrata in vigore del  presente  regolamento  e'
abrogato il regolamento ISVAP n. 4 del 9  agosto  2006,  fatto  salvo
quanto disposto dall'art. 13 comma 5.
                              Art. 11


                              Sanzioni

  1.  Ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  317  del  decreto,  per
l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della
Banca dati, si considera,  ai  soli  fini  sanzionatori,  come  unico
flusso di  comunicazione,  l'insieme  delle  trasmissioni  effettuate
dall'impresa in ciascun bimestre solare.  Alla  scadenza  di  ciascun
bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di
legge,  contesta  alle  imprese  l'inosservanza    delle    norme
sull'alimentazione della banca dati.
                              Art. 12


                    Norme transitorie e finali

  1. Le imprese,  per  il  primo  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui
all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti  le  modifiche
legislative e regolamentari concernenti  l'attestazione  sullo  stato
del rischio.
  2. Con la stessa comunicazione  di  cui  al  comma  precedente,  le
imprese informano il contraente in merito alle modalita' di  consegna
telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente
regolamento.
  3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento, necessari per  completare  il  popolamento  della  banca
dati, il rilascio degli attestati di rischio ai  sensi  dell'art.  7,
comma 9, avviene con le modalita' di  consegna  indicate  dall'avente
diritto, senza applicazione di costi.
  4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a
coperture gia' scadute alla data dall'entrata in vigore del  presente
regolamento, non presenti nella banca  dati,  puo'  essere  richiesto
dall'avente diritto,  con  le  modalita'  di  consegna  dallo  stesso
indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa  che
ha prestato l'ultima copertura assicurativa.
  5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del
presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi  diritto
per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli
aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui e'  richiesta  la
stipula del nuovo contratto, acquisisce  l'attestazione  sullo  stato
del  rischio  direttamente  dall'impresa  che  ha  prestato  l'ultima
copertura assicurativa.
                              Art. 13


                Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'IVASS.  E'  inoltre
disponibile sul sito internet dell'istituto.
  2. Il presente regolamento  entra  in  vigore  con  riferimento  ai
contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio  2015.  Le  imprese  si
adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1,  entro  il  30
giugno 2015.
  3. Le imprese si adeguano alle  disposizioni  di  cui  all'art.  7,
commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.
  4. Le imprese si adeguano alle disposizioni  di  cui  all'art.  12,
commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015.
  5. Fino all'entrata in  vigore  del  provvedimento  IVASS,  di  cui
all'art. 3 del presente regolamento, restano in vigore le  regole  di
assegnazione  e  le  regole  evolutive  delle  classi  di  merito  di
conversione  universale  (CU)  disciplinate  dall'allegato  2  al
regolamento ISVAP n. 4/2006.
    Roma, 19 maggio 2015

                                          p. Il direttorio integrato
                                                Il Presidente       
                                                      Rossi         

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