Data: 2015-06-03 17:16:02

freestyle in piazza

L'Amministrazione Comunale ha concesso ad una associazione sportiva l'uso di una piazza per consentire una esibizione di freestyle su due ruote (moto).
L'area in cui si svolgerà l'esibizione sarà opportunamente transennata ed il pubblico potrà assistere dall'esterno della transennatura. L'accesso è libero.
La domanda è se questa manifestazione può comunque considerarsi pubblico spettacolo e se l'autorizzazione deve essere rilasciata previa verifica delle condizioni di sicurezza dell'area.
In sintesi la questione è se la transennatura che delimità l'area in cui si svolge lo spettacolo (alla stregua di un palco per artisti) deve considerarsi un elemento di "contenimento o delimitazione del pubblico" per cui necessita di "collaudo tecnico" tutta l'area.

riferimento id:27117

Data: 2015-06-03 20:00:19

Re:freestyle in piazza

Come ho sottolineato più volte, il DM 19/08/1996 è diventato nel tempo una sorta di regolamento attuativo anche dell'art. 80 TULPS.
Riporto l'art. 1 comma 2 e il titolo IX

[i]Art. 1.  Campo di applicazione
[...]
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, [b]anche con uso di palchi o pedane per artisti[/b], e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto[/i]

[i]TITOLO IX
Luoghi e spazi all'aperto

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di [b]strutture destinate ad accogliere[/b] il pubblico [b]o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto[/b].
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
[/i]

Dalla lettura della norma, una semplice pedana o palchetto non determina l'applicazione della norma mentre una specifica struttura destinata anche solo all'accoglimento degli artisti, determina l'applicazione del decreto e quindi dell'80 TULPS.
Questo che affermo, naturalemente, è una mia interpretazione. Diaciamo che le condizioni di sicurezza devono garantire l'incolumità anche degli artisti

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