Data: 2015-06-03 12:01:40

Procura speciale

Un titolare conferisce procura speciale ad un tecnico, per la presentazione e l'inoltro della pratica al Suap.
Il tecnico, a sua volta, conferisce procura ad un agronomo, per la medesima pratica.
Che ne pensi?

riferimento id:27113

Data: 2015-06-03 17:21:21

Re:Procura speciale


Un titolare conferisce procura speciale ad un tecnico, per la presentazione e l'inoltro della pratica al Suap.
Il tecnico, a sua volta, conferisce procura ad un agronomo, per la medesima pratica.
Che ne pensi?
[/quote]

E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo .....

NON si può fare. La procura speciale non abilita a SUBDELEGARE .... questo è principio generale. Ogni deroga deve essere prevista dalla legge (es. subaffitto della locazione commerciale) e nel SUAP manca la legge.
Ovviamente il tecnico può dare procura all'agronomo per i documenti DI PROPRIA COMPETENZA (cioè a propria esclusiva firma), non anche quelli a firma dell'interessato.

riferimento id:27113

Data: 2015-06-08 18:51:57

Re:Procura speciale

So di essere in contro tendenza, ma a mio avviso la procura speciale, ovvero quella basata sulla cd. procura speciale, almeno per come intesa da Regione Lombardia, non è valida... almeno per un SUAP a norma DPR 160/2010.

Queste le mie motivazioni, basate sulla normativa regionale lombarda, ma a mio avviso estendibili.

1. Forma della procura
L’allegato C del  d.d.g. 18 marzo 2011 - n. 2481 “Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica”, rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520” prevede il conferimento di una procura speciale per la presentazione della SCIA ai sensi dell’art. 1392 del codice civile.

Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Dal momento che gli atti che il rappresentante deve concludere devono essere documenti digitali sottoscritti con firma elettronica (cfr. D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), ne consegue che anche la procura deve essere conferita con la medesima forma (documento digitale sottoscritto con firma elettronica) non è pertanto ammissibile che la procura sia sottoscritta con firma autografa.

Infine, richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, come da accreditamento del Ministero dello Sviluppo Economico, uno Sportello Unico a norma è abilitato a ricevere da ComUnica/StarWeb SCIA contestuali a norma DPR 160/2010 (non file scansionati ed allegati). Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta (Sito web), l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito.

2. Conformità della copia
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inserita nell’allegato C il rappresentante, tra le altre cose, dichiara:
– che le copie informatiche  degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.
La scansione della procura allegata alla SCIA è una copia per immagine su supporto informatico di un documento originale formato in origine su supporto analogico.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 22, Copie informatiche di documenti analogici
2 Le  copie  per  immagine  su  supporto informatico di documenti originali  formati  in  origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e  asseverata  secondo  le  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi dell'articolo 71.

Dal momento che il rappresentante non è un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, l’attestazione di conformità all’originale non è giuridicamente accettabile

Conclusioni
L’ufficio SUAP non può accettare la presentazione di documenti che non siano formati nel rispetto della normativa vigente. Anche se indicazioni in tal senso vengono da una ddg, si rammenta che il principio della gerarchia delle fonti fa valere le norme di ordine superiore.

La procura potrà essere utilizzata pertanto per la sola trasmissione telematica delle istanze.

riferimento id:27113
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it